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Dossier: le forme di responsabilità dell’appaltatore (aggiornamento 2020)

Com’è noto in presenza di un lavoro in appalto si possono verificare numerose vicende finalizzate a far emergere la responsabilità a vario titolo dei soggetti coinvolti. Il Dossier ANCE intende offrire un quadro esaustivo delle varie fattispecie da cui può discendere una responsabilità diretta del costruttore/appaltatore che riguardi il ritardo nell’esecuzione dei lavori, una incompiutezza rispetto a quanto concordato nel capitolato fino ad arrivare alla forma più grave di responsabilità che è quella prevista dall’art. 1669 del codice civile.

Oltre, quindi, a descrivere le varie forme di responsabilità, la loro fonte giuridica e l’eventuale possibilità di disciplinarle ulteriormente nell’ambito del contratto di appalto, il Dossier è arricchito, per ogni argomento trattato, di una rassegna giurisprudenziale dedicata.

In allegato (area riservata-documenti): Dossier ANCE “Appalti privati. Responsabilità dell’appaltatore. Approfondimento normativo e casistica giurisprudenziale”. Ultimo aggiornamento 27/2/2020.

 

Voltura del permesso di costruire: quando e come farla

In base all’art. 11 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo” (ad esempio, usufruttuario, titolare di diritto di superficie o di diritto d’uso o di abitazione, titolare in base a mandato o delega da parte del proprietario, tutore o curatore, ecc.) ed “è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa” e, cioè, ai soggetti a cui viene trasferita la titolarità dell’immobile sia per causa di morte (successione), sia per atto tra vivi o provvedimento della pubblica autorità.

Per il trasferimento del titolo edilizio è, però, necessario, su domanda del nuovo soggetto legittimato, un provvedimento di voltura, che rappresenta un accertamento da parte del comune del subingresso del nuovo soggetto nel rapporto giuridico, previa verifica della sussistenza dei presupposti.

La voltura, pertanto:

non dà luogo ad un nuovo titolo abilitativo e non richiede, né presuppone, una nuova verifica in ordine alla compatibilità del progetto con la normativa urbanistico-edilizia, tanto che, per la giurisprudenza, se successivamente al rilascio del permesso di costruire e l'inizio dei lavori muta il quadro della normativa urbanistico-edilizia, il Comune cui venga richiesta la voltura non può rifiutarla adducendo il contrasto con la normativa sopravvenuta e la necessità di applicare le misure di salvaguardia (TAR Lazio, Latina, sez. I, 12/01/2010, n. 3);

accerta semplicemente il cambiamento dell’intestazione dell’atto amministrativo già esistente e non incide in alcun modo sul contenuto dello stesso, che rimane del tutto identico ed invariato. Immutati rimangono anche i termini di decadenza per la realizzazione delle opere autorizzate.

Per richiedere la voltura occorre presentare al Comune apposita domanda, nel rispetto delle condizioni indicate della normativa locale (presentazione atto di proprietà o altro titolo di legittimità del nuovo richiedente, versamento diritti di segreteria, marca da bollo, ecc.); il Comune, dal canto suo, deve rilasciare un provvedimento scritto, dal quale risulti compiuto l’accertamento circa la legittimità della nuova intestazione del titolo edilizio rilasciato in precedenza (Cassazione civile, Sezioni Unite, 22/10/2003, n. 15812). 

Un aspetto sul quale la giurisprudenza si è spesso soffermata è quello del soggetto a cui spetta, in caso di voltura, il pagamento del contributo di costruzione.

Secondo alcune pronunce, la voltura non comporterebbe automaticamente la liberazione dell’originario titolare dall’obbligo di pagare il contributo di costruzione, occorrendo a tal fine l'espresso accollo del nuovo titolare e l'accettazione dell'Amministrazione creditrice (Consiglio di Stato, sez. VI, 29/02/2016, n. 828; Consiglio di Stato, sez. VI, 11/09/2014, n. 4650; TAR Lazio, Roma, sez. II, 10/08/2017, n. 9287), atti in difetto dei quali l’originario titolare continua ad essere obbligato alla corresponsione di tali oneri (TAR Campania, Napoli, sez. II, 9/07/2019, n. 3810).

Altre sentenze evidenziano invece che l'obbligo di versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione non è legato solo al rilascio del titolo edilizio, ma anche all'attività edilizia assentita con la conseguenza che con la voltura, l'intestatario iniziale che non abbia avviato alcuna attività edificatoria, deve essere ritenuto libero da ogni obbligo pecuniario nei confronti del comune (TAR Toscana, Firenze, sez. III, 12/06/2012, n. 1126; TAR Veneto, Venezia, sez. II, 06/05/2015, n.485).

E’ bene, infine, evidenziare che, secondo parte della giurisprudenza, in mancanza di voltura, le opere poste in essere dall'acquirente del suolo o del fabbricato, quand'anche conformi al titolo edilizio originario, devono intendersi abusive in quanto realizzate in assenza di permesso di costruire e sono soggette, pertanto, alla sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (TAR Campania, Napoli, sez. II, 19/02/2018, n. 1064).

Informativa antimafia: non si applica nei rapporti tra privati

Il Consiglio di Stato, III sezione, con sentenza n. 452 del 20 gennaio 2020, ha chiarito che l’informativa antimafia trova applicazione esclusivamente nel caso di rapporti intercorrenti tra il privato e la Pubblica Amministrazione; ha quindi escluso che essa possa essere utilizzata nei rapporti tra soggetti privati.

Deve ritenersi quindi illegittima la richiesta circa l’eventuale interdittiva antimafia da parte di un soggetto privato per la stipula di contratti privatistici.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 84, comma. 3, D.lgs. 159/2011, l’informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’art. 83 del D.lgs. n. 159/2011, nell’individuare i soggetti che devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, menziona unicamente soggetti pubblici.

Beni culturali: nuova organizzazione per il Ministero

A pochi mesi dalla riorganizzazione dell’agosto 2019 (vedi News Ance del 28 agosto 2019), è stata varata la nuova struttura del Ministero dei beni culturali e del turismo con la pubblicazione dell’apposito regolamento contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 (G.U. 21/1/2020, n. 16).

In vigore dal 5 febbraio 2020, il nuovo regolamento - che ripristina in sostanza l’organizzazione antecedente alla riforma dell’agosto 2019 (Dpcm 76/2019) - si prefigge i seguenti obiettivi:

  • rafforzare ed integrare il turismo con le politiche culturali. Si ricorda che di recente, con il Decreto legge 104/2019, la competenza in materia di turismo è tornata al Ministero dei beni culturali dopo una breve parentesi presso il Ministero delle politiche agricole;
  • potenziare le funzioni di tutela e incrementare il numero dei presidi sul territorio. Il Dpcm 169/2019, crea tra l’altro, 7 nuove Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio;
  • rafforzare la creatività contemporanea e la digitalizzazione del patrimonio culturale. Viene confermata, in particolare, la Direzione generale “Creatività contemporanea” con competenze, tra l’altro, in tema di promozione e realizzazione di programmi e piani di rigenerazione urbana e riqualificazione, anche ambientale, delle periferie urbane (art. 21).
  • migliorare l’efficienza organizzativa del Ministero.

Per quanto di interesse del settore, si segnala il ritorno delle competenze in materia di vincoli culturali e paesaggistici alle Commissioni regionali per il patrimonio culturale (art. 47). La riforma dell’agosto 2019 aveva portato questi poteri a livello centrale presso la Direzione “Archeologia, belle arti e paesaggio” che conserva comunque la facoltà di adottare “provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta”, nonché decreti di vincolo paesaggistico (art. 16).

Le Commissioni regionali per il patrimonio culturale – organi collegiali presieduti dal Segretario regionale e composto dai Soprintendenti – oltre ai poteri di in materia di vincoli, svolgono la funzione fondamentale di Commissioni di garanzia per il riesame dei pareri, dei nulla osta e degli altri atti di assenso rilasciati dalle Soprintendenze (art. 47, comma 3).

Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio continuano ad essere competenti al rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione di lavori sugli immobili soggetti a vincolo culturale e del parere nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica, atti che, come tutti quelli da loro rilasciati, dovranno essere pubblicati integralmente sui propri siti internet (art. 41).

Si evidenzia infine il ripristino dell’autonomia al Parco Archeologico dell’Appia Antica, soppressa dal Dpcm 76/2019. Con riferimento ai parchi archeologici (tra cui vi sono quelli del Colosseo, Pompei, Ercolano, Sibari, Ostia Antica e Paestum) si evidenzia altresì che i relativi direttori esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni spettanti ai Soprintendenti (artt. 33 e 43).

In allegato: Dpcm 169/2019

MUD 2020: confermato il modello utilizzato nel 2019

Il ministero dell'Ambiente rende noto attraverso il portale istituzionale che la modulistica relativa alla dichiarazione ambientale rimane invariata rispetto all’anno precedente.  

Il modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2018, dovrà quindi essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento ai rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2019.

Rimangono altresì immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

Si ricorda che sono esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006.

Coloro che, invece, sono obbligati alla presentazione del MUD ai sensi dell’art. 189 d.lgs. 152/2006, possono presentare una dichiarazione cd. semplificata, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano state prodotte non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
  • per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
  • per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni;
  • i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

Secondo quanto stabilito già con il DPCM 28 dicembre 2017, la Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito Comunicazioni Rifiuti Semplificata e non potrà essere compilata manualmente e spedita a mezzo posta.

In allegato: DPCM 24 dicembre 2018

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