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Inail - Autoliquidazione 2017/2018.

Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la nota Inail n. 1387/18, con la quale l’Istituto assistenziale ha reso note le istruzioni operative relative all'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi 2017/2018.
 
In particolare, l’Inail ha ricordato che, nelle more di approvazione delle nuove tariffe, il calcolo del premio anticipato per il 2018 dovrà, provvisoriamente, fare riferimento alle tariffe in vigore al 31 dicembre 2017.
 
L’autoliquidazione 2017/2018 presenta delle novità in relazione all’abrogazione, dal 2018 dell'aliquota addizionale per il fondo vittime dell’amianto. Conseguentemente, l’applicazione dell’aliquota addizionale, in misura pari all’1,29%, dovrà essere calcolata, limitatamente alla regolarizzazione 2017, sulle retribuzioni afferenti specifiche voci di tariffa indicate nella nota in parola ed a cui si fa esplicito rinvio.
 
Un’altra novità, connessa al miglioramento delle tecnologie informatiche, consentirà anche ai soggetti assicuranti, che hanno iniziato l’attività al termine del 2017, di poter effettuare l’autoliquidazione unificata del premio a febbraio 2018, sulla scorta delle basi di calcolo estratte a metà gennaio 2018.
 
Per quanto riguarda le scadenze, il versamento del premio in un‘unica soluzione o della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2018. Per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2017, tramite i servizi telematici “Alpi online” e “invio telematico Dichiarazioni Salari”, il termine di scadenza è il 28 febbraio 2018.
 
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2017/2018 da indicare nel modello F24 è il 902018.
 
In relazione alle riduzioni del premio assicurativo, si evidenziano, in particolare, l’agevolazione sui premi ordinari delle polizze dipendenti, ex L. n. 147/13, la cui misura da applicare al premio di regolazione 2017 è pari al 16,48% e quella da applicare al premio di rata 2018 è pari al 15,81%.
 
In virtù della pubblicazione del decreto direttoriale del 5 luglio 2017, resta confermata, inoltre, relativamente all’anno 2017, la riduzione del premio in favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%.
 
Tale riduzione, applicabile alla sola regolazione 2017, non potrà interessare i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
 
La richiesta dell’agevolazione è condizionata dall’inoltro, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, dell’apposito modello di autocertificazione (reperibile sul portale informatico dell’Istituto) riguardante l’assenza delle suddette condanne, nonché dall’indicazione nella dichiarazione delle retribuzioni nella sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” di sconto, il codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
 
Per la riduzione del premio si ricordano: l’incentivo relativo al sostegno della maternità e paternità, ovvero quello riconosciuto per la sostituzione di lavoratori in congedo; per l’ultima volta, la riduzione per le assunzioni di cui all’art. 8, c. 9 della L. n. 407/90 (assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014 e per la durata massima di trentasei mesi); l’incentivo per le assunzioni di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi di cui all’art. 4 co. 8-11 della L. n. 92/12.
 
A seguito del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha fissato per l’anno 2017 nella misura dello 0,68% il tasso medio di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi, per le richieste di rateazione del premio dovranno essere utilizzati i seguenti coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2017/2018. 
 
Rata   Data scadenza                     Data pagamento                    Coefficiente interesse
 
 2         16.05.2018                            16.05.2018                                   0,00165808
 3         16.08.2018                            20.08.2018                                   0,00337205
 4         16.11.2018                            16.11.2018                                   0,00508603
 

Si ricorda infine che il pagamento del 25% dell’importo complessivamente dovuto come prima rata dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2018 e che entro la medesima data, attraverso il servizio telematico dell’Inail “Riduzione presunto”, dovrà essere comunicata l’eventuale riduzione delle retribuzioni, indicando l’importo che verrà corrisposto nel 2018. 

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Autoliquidazione 2017-2018 Istruzioni e riduzioni

Norme Tecniche per le Costruzioni: pronto il decreto di aggiornamento

Si è concluso, con la firma del Ministro delle infrastrutture, del Ministro degli interni e del Capo della protezione civile, l’iter di approvazione del decreto che va ad aggiornare le Norme Tecniche delle Costruzioni. Le nuove NTC si pongono in continuità con le NTC del 2008, confermandone l’impostazione concettuale e metodologica e la struttura, ovvero la suddivisione in capitoli che rimane invariata.
L’ottica di rivisitazione è stata improntata a chiarire alcune parti delle norme vigenti, ad aggiornare i riferimenti alle più recenti edizioni delle norme Uni/En, a dare una maggiore integrazione con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per la progettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza degli edifici esistenti.
Proprio su tale aspetto le nuove NTC introdurranno una importante novità soprattutto sul tema del "miglioramento sismico" degli edifici esistenti prevedendo per questi edifici dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso di scuole e costruzioni che ricadano nella Classe d’uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per Classi d’uso II e III (ad esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunque conseguire un valore diu sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto per le nuove costruzioni.
Anche il Capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) presenta importanti novità legate agli aggiornamenti dei riferimenti in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione in base al Regolamento UE n. 305/2011 (tale allineamento ha comportato la modifica delle denominazioni delle certificazioni e qualificazioni necessarie per i prodotti strutturali, ma non ha cambiato le procedure e i rapporti tra i diversi soggetti implicati nel controllo e accettazione in cantiere dei materiali).
Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato per la realizzazione di elementi strutturali. Relativamente all’acciaio, si è tenuto conto della norma UNI EN 1090, che ha stabilito la marcatura CE per gli acciai lavorati, ad esclusione delle barre di armatura, in sostituzione della previgente procedura di qualificazione.
L’aggiornamento dei riferimenti alle norme UNI, EN ed ISO richiamate nelle norme tecniche è stata infine resa più snella, mediante una procedura di aggiornamento periodico degli elenchi delle specifiche tecniche volontarie richiamate dalle norme stesse.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dovrebbe avvenire entro il mese di febbraio, bisognerà invece attendere ancora per la prevista Circolare esplicativa che fornirà ulteriori utili informazioni agli operatori per una corretta applicazione delle NTC.

Trattamento di fine rapporto - Indice Istat relativo al mese di dicembre 2017

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di dicembre  2017 è risultato pari a 101,1 (base 2015 = 100).
 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,02098205
 
 Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
 
12/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,5
 
75% di 0,79760718 [indice dicembre su indice dicembre 2016 x 100 - 100] = 0,598205
 
TOTALE =  2,098205
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 dicembre  2017 ed il 14 gennaio 2018.
 

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alltfrdicembre2017

Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (S.O. n.62 alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017), della legge 27 dicembre 2017 n.205 diventano ufficiali le misure fiscali contenute nella Manovra economico-finanziaria che sono in vigore dal 1° gennaio 2018.
 
Per una rassegna dei principali contenuti fiscali del provvedimento, l’ANCE ha predisposto un documento illustrativo, corredato da schede di sintesi sulle novità fiscali di maggior interesse per il settore, al quale seguiranno specifici approfondimenti sulle singole misure.
 
Nel documento, vengono riepilogate le misure di interesse per il settore delle costruzioni, quali:
  • ­le proroghe e le novità in tema di bonus fiscali,
  • ­la proroga del superammortamento e dell’iperammortamento,
  • ­l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati,
  • ­la proroga della rivalutazione delle aree edificabili dei privati,
  • l­a proroga per la cedolare secca per le locazioni a canoni calmierati,
  • ­la sterilizzazione per il 2018 delle clausole di salvaguardia,
  • ­la detrazione IRPEF per premi relativi a “polizze catastrofali”,
  • ­l’estensione dei PIR al settore immobiliare,
  • ­il rifinanziamento del c.d. “credito di imposta mezzogiorno”.

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Focus fiscale

 

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