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Assenza per malattia e rientro anticipato in servizio

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Con l’allegato messaggio n. 6973/14, l’Inps ha ricordato che, per poter essere riammesso anticipatamente in servizio,  il lavoratore in malattia è obbligato a produrre un nuovo certificato medico, rispetto a quello contenente la prognosi originaria, che ne attesti la  guarigione.
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Tale chiarimento, informa l’Inps, trae origine dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
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In particolare, dall’art. 2087 del codice civile che obbliga il datore di lavoro, sia pubblico che privato, ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore e dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.,   che obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
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In virtù di quanto sopra, pertanto, si conferma che la riammissione anticipata in servizio di un lavoratore assente per malattia potrà avvenire esclusivamente:” in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi”. 
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Programma garanzia Giovani - Decreto Ministero del Lavoro, Circolare e Messaggio Inps

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Pubblicato lo scorso 2 ottobre, nell’area pubblicità legale del Ministero del Lavoro, l’allegato Decreto Direttoriale 1079/Segr/2014 dell’8 agosto 2014, con il quale il Dicastero ha fornito indicazioni per la fruizione del bonus occupazionale da parte delle imprese che assumono giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”, c.d. “Programma Garanzia Giovani”.
Tale incentivo, riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori) che assumono giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, c.d. NEET, ossia non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione e registrati al programma Garanzia Giovani, sarà fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti e spetterà per le assunzioni effettuate a decorrere dal 3 ottobre 2014 e fino al 30 giugno 2017.
Nel decreto suddetto è stato specificato che il beneficio sarà riconosciuto ai datori di lavoro che assumono giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o a termine, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi, anche in somministrazione. E’, inoltre, concesso in caso di lavoro a tempo parziale, con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro, mentre è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
E’ stato specificato che per i rapporti che si svolgono in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetterà solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
L’importo dell’incentivo sarà determinato, in base allo schema allegato alla Circolare, dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane assunto.In caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato, per il quale già si fruisce dell’incentivo, in un rapporto a tempo indeterminato, sarà possibile richiedere quello relativo ai contratti a tempo indeterminato ridotto dell’importo già percepito, mentre in caso di proroga o rinnovo di un contratto a tempo determinato non ne sarà riconosciuto alcun altro ulteriore.
L’incentivo, fruibile a condizione che il rapporto si svolga in una delle regioni o provincia autonoma elencate nell’allegato del decreto, non dovrà superare i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato c.d. “de minimis” e non sarà cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Anche l'Inps, d'intesa con il Ministero del Lavoro, ha emanato una apposita Circolare (Circolare n. 118 del 3/10/2014), che si allega per opportuna informativa, con la quale ha fornito le indicazioni operative per i datori di lavoro interessati, mettendo contestualmente a disposizione la procedura telematica per la fruizione dell'incentivo stesso.
Nello specificare le casistiche per le quali è possibile fruirne, l’Istituto ha, inoltre, indicato le condizioni per aver diritto al beneficio, ricordando che lo stesso è subordinato alla regolarità di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176 della L. n. 296/06, all’applicazione dei principi di cui all’art. 4, commi 12, 13 e 15 della L. n. 92/2012, oltre che al rispetto dei limiti per gli aiuti di stato c.d. “de minimis”.
L’Istituto ha, inoltre, con all’allegato messaggio n. 7598 del 9/10/14, comunicato che, a decorrere dal 10 ottobre, è disponibile il modulo telematico “GAGI” per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione dell’importo spettante.

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Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014 (giorno di decorrenza dell’incentivo e giorno anteriore al rilascio del modulo GAGI) dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre prossimo.

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Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 10 ottobre, la verifica della disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa. Anche dopo il 25 ottobre sarà, comunque, possibile inviare quelle relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre e per tali istanze la verifica della disponibilità sarà correlata all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

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Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alle note in oggetto.

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allegato 1

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allegato 2

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allegato 3

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COMUNICATO STAMPA_ EDILIZIA: L’AUTONOMIA SPECIALE DIVENTA UN FRENO ALLO SVILUPPO. LA REGIONE DA 13 ANNI NON RECEPISCE LE SEMPLIFICAZIONI DECISE DAL PARLAMENTO NAZIONALE E NON LEGIFERA IN MATERIA.

EDILIZIA: L'AUTONOMIA SPECIALE DIVENTA UN FRENO ALLO SVILUPPO. LA REGIONE DA 13 ANNI NON RECEPISCE LE SEMPLIFICAZIONI DECISE DAL PARLAMENTO NAZIONALE E NON LEGIFERA IN MATERIA. E' DUNQUE IMPOSSIBILE DEMOLIRE VECCHI EDIFICI E RICOSTRUIRLI CAMBIANDONE LA SAGOMA, MOLTE IMPRESE NON POSSONO LAVORARE

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Agrigento, 14 ottobre 2014 - L'autonomia speciale è diventata solo causa di ritardi, danni e ostacoli all'attività d'impresa. Tradotto: un freno allo sviluppo della Sicilia. Così il Presidente di ANCE Agrigento Carmelo Salamone riprende quanto affermato dalla struttura associativa regionale.
Nel settore dell'edilizia, da ben 13 anni la Regione si rifiuta di recepire, malgrado i continui solleciti dell'Ance, le semplificazioni decise dal Parlamento nazionale e contenute nel Dpr numero 380 del 2001, né legifera in materia. Di conseguenza, queste e tutte le altre semplificazioni che a cascata sono contenute nel "Decreto del fare" e nel "Decreto sblocca Italia" in Sicilia non si applicano. Né potranno esserlo le novità che saranno apportate al Testo unico dell'Edilizia predisposte dal ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi.
La mancata semplificazione normativa e amministrativa in edilizia nega una sia pur minima possibilità in Sicilia di creare occupazione almeno nel settore privato, non vedendo alcuna prospettiva nel campo delle opere pubbliche, anche questo paralizzato dall'incapacità politica e burocratica.
L'Ance confida in un ritrovato buon senso affinché questo problema sia finalmente preso in positiva considerazione.
Per fare un esempio, in tutta Italia, ma non in Sicilia, è possibile demolire vecchi edifici e ricostruirli modificando la sagoma precedente. Per questo l'Ance si rivolgerà al premier Matteo Renzi chiedendogli di inserire nei prossimi provvedimenti la dicitura "legge di grande riforma economico-sociale": è l'unico modo previsto dall'ordinamento per aggirare l'obbligo di recepimento da parte della Regione e ottenere così l'applicazione automatica in Sicilia.

Fissata per il prossimo 16 ottobre la scadenza per il versamento della prima rata della TASI per i Comuni che hanno approvato le delibere entro il 10 settembre 2014

Fissata per il prossimo 16 ottobre la scadenza della prima rata TASI.

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Per maggiori informazioni Vi invitiamo alla lettura della circolare n. 54 pubblicata nell'area riservata ai Soci

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