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Ristrutturazioni edilizie e “bonus mobili” – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Nuovo aggiornamento della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (aprile 2015) a cura dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it).

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La Guida, che tiene conto degli ultimi chiarimenti forniti di recente con la Circolare 17/E del 24 aprile 2015[1], illustra le modalità applicative generali:

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- della detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni, applicabile nella misura potenziata del 50%, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015[2];

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- della detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2015, di mobili ed elettrodomestici volti ad arredare l'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero edilizio[3];

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- della detrazione IRPEF/IRES del 65%, nel limite massimo di 96.000 per unità immobiliare[4], per interventi di messa in sicurezza statica in zone sismiche ad alta pericolosità[5], sulle parti strutturali di edifici destinati ad abitazione principale o ad attività produttiva e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica.

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Anche in tal caso, il beneficio spetta sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.

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In particolare, le novità della Guida contenute nella pubblicazione di aprile 2015 riguardano:

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- il riconoscimento della detrazione del 50% nell'ipotesi in cui l'ordinante del bonifico ed il beneficiario della detrazione non coincidano.

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In tale ipotesi, viene confermato che l'agevolazione spetta a favore del beneficiario, a condizione che nel bonifico venga indicato il suo codice fiscale, e che siano rispettati gli altri adempimenti previsti dalla normativa[6];

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- il trasferimento mortis causa della detrazione.

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Al riguardo, ribadisce l'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi in cui l'erede, già detentore, conceda l'immobile in locazione o in comodato nei successivi periodi d'imposta, non può fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni.

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Tuttavia, se al termine della locazione o del comodato, l'erede riprende la detenzione dell'abitazione, potrà tornare a fruire delle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi[7];

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- l'applicabilità della detrazione per l'acquisto dei mobili.

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Sotto tale profilo, viene confermato che, diversamente da quanto stabilito ai fini della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, in caso di decesso del contribuente,le rate residue della detrazione per l'acquisto dei mobili, non ancora utilizzata in tutto o in parte, non si trasferiscono agli eredi per i restanti periodi d'imposta.

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Per completezza, si ricorda che nella recente C.M. 17/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire più volte della detrazione IRPEF del 50%, con separati limiti di spesa pari a 96.000 euro, per l'esecuzione di diversi interventi di recupero su una medesima abitazione, a condizione che questi siano considerati autonomi dal punto di vista edilizio, e che vengano eseguiti in differenti periodi d'imposta, anche successivi tra loro.

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[1] Cfr. ANCE "Detrazione IRPEF per recupero edilizio e bonus mobili – La C.M. 17/E/2015" - ID n.20286 del 28 aprile 2015 e "Ristrutturazioni edilizie – Nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate" – ID n.19221 del 5 febbraio 2015.
[2]Cfr. art.1, co.47, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) che ha prorogato l'agevolazione per il 2015. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione riprenderà ad operare nella misura ordinaria del 36% fino a 48.000 euro per unità immobiliare, in base all'art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
[3] Ai sensi dell'art.16, co.2, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, come modificato, da ultimo, dal medesimo art.1, co.47, della legge 190/2014.
[4]Come noto, questa forma di agevolazione, prorogata anch'essa dalla legge di Stabilità 2015, si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013.
[5] Si tratta delle zone sismiche 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003.
[6]Cfr. anche l'art.1, co.3, del D.M. 41/1998, relativo alle modalità applicative del beneficio, con il quale viene stabilito che, oltre al codice fiscale del beneficiario, nel bonifico devono essere indicati la causale del versamento e la partita IVA (codice fiscale) dell'impresa esecutrice.
[7] Infatti, nella C.M. 17/E/2015 è stato chiarito che la «detenzione materiale e diretta» dell'abitazione (che costituisce la condizione in presenza della quale l'erede può beneficiare delle rate residue di detrazione) deve esistere non soltanto nell'anno di accettazione dell'eredità, ma anche negli anni successivi (cfr. anche C.M. 20/E/2011).

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1 allegato

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Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

Agevolazione “prima casa” anche con riacquisto a titolo gratuito – R.M. 49/E/2015

Mantenimento dei benefici "prima casa" nell'ipotesi di vendita dell'abitazione, nei primi cinque anni dall'acquisto, a condizione che entro un anno venga riacquistato un nuovo alloggio, anche a titolo gratuito.
Questi i chiarimenti contenuti nella R.M. n.49/E del 11 maggio 2015 dell'Agenzia delle Entrate con riferimento ai benefici "prima casa" (IVA al 4% o registro al 2%), riconosciuti in presenza dei requisiti di cui alla nota II-bis all'art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.
Come noto, il co.4 della citata nota II-bis disciplina le cause di decadenza dalle predette agevolazioni, ivi compresa l'ipotesi di rivendita dell'abitazione nei primi cinque anni dall'acquisto originario[1].
Tuttavia, la medesima disposizione consente di evitare la decadenza nell'ipotesi in cui, entro un anno dalla vendita, venga acquistata una nuova abitazione, da destinare a "prima casa".
A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate si era inizialmente pronunciata chiarendo che la suddetta agevolazione potesse essere mantenuta esclusivamente in presenza di riacquisto dell'abitazione "a titolo oneroso".
Affrontando tale tematica, la Corte di Cassazione di recente ha più volte precisato che per "acquisto" debba, invece, intendersi sia quello a titolo oneroso che gratuito[2].
Pertanto, la giurisprudenza è univoca nel ritenere che i suddetti benefici possano essere mantenuti anche nell'ipotesi in cui il riacquisto del nuovo alloggio, entro un anno dalla prima vendita dell'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa", sia avvenuto in forza di un atto a titolo gratuito.
Alla luce di tali pronunce, l'Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 49/E/2015, ha mutato il proprio orientamento[3], chiarendo che non si decade dall'agevolazione "prima casa" anche nell'ipotesi in cui l'acquisto del secondo immobile, da destinare a dimora abituale[4], avvenga a titolo gratuito.
Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria invita i propri uffici a riesaminare, ed abbandonare le controversie pendenti, originatesi in base al precedente orientamento, oggi superato.
Al riguardo, si ricorda che per tale fattispecie risulta applicabile la disciplina relativa al credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa", di cui all'art.7, co. 1-2, della legge 448/1998[5].
Come noto, tale disposizione riconosce un credito d'imposta a favore dei contribuenti che, entro un anno dalla vendita di un'abitazione, acquistata con i benefici "prima casa"[6], provvedano ad acquistarne un'altra, da adibire nuovamente a "prima casa" in presenza delle condizioni previste dalla normativa[7].
In merito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito già in passato che il credito d'imposta viene riconosciuto anche in caso di riacquisto della "prima casa" a titolo gratuito[8].
Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito d'imposta, l'art. 7, co.2, della legge 448/1998 stabilisce che il medesimo può essere utilizzato:
- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'acquisto della nuova abitazione;
- per l'intero importo, in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, o dall'imposta sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dall'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
- in compensazione con altre imposte e contributi dovuti, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997.
In tal ambito, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la recente C.M. 17/E/2015 ha chiarito le modalità di utilizzo del predetto credito d'imposta[9].
[1] Nota II-bis, all'art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986
(omissis)
4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa (100) pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
[2] Cfr. Cass. sent. n. 16077 del 26 giugno 2013, n. 26766 del 29 novembre 2013 e, da ultimo, n. 17151 del 29 luglio 2014.
[3] Cfr. C.M. 6/E/2001, R.M.125/E/2008 18/E/2013.
[4] Cfr. anche C.M. 31/E/2010 e sentenza della Corte di Cassazione n.7338 del 10 aprile 2015.
[5] L. 23-12-1998 n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
omissis
7. Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali.
1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
omissis
[6] Tali agevolazioni sono riconosciute in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis, all'art.1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986.
[7] In particolare, il credito d'imposta spettante è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA versata all'atto del primo acquisto agevolato e non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA corrisposta per il secondo acquisto.
[8]Al riguardo, cfr. C.M. 38/E/2005 e 19/E/2001.
[9] Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell'ipotesi in cui il credito d'imposta sia utilizzato solo in parte in diminuzione dall'imposta di registro versata per il riacquisto della "prima casa", il bonus residuo può essere fruito, alternativamente:
- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione in base al citato D.Lgs. 241/1997.
Diversamente, il credito d'imposta residuo non potrà essere utilizzato in riduzione dalle imposte di registro ed ipo-catastali, o dall'imposta sulle successioni e donazioni relative agli atti effettuati dopo la data di acquisizione del credito. Cfr. ANCE "Credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa" – La C.M. 17/E/2015" - ID N. 20312 del 29 aprile 2015.

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1 allegato

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R.M. n. 49-E del 11 maggio 2015

Legge 29_05_ 1982, n. 297 - Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di aprile

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di aprile 2015 è risultato pari a 107,1 base 2010 = 100).

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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,00570093.

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Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

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4/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,5

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75% di 0,09345794 [indice aprile su indice dicembre 2013 x 100 - 100] = 0,070093.

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TOTALE = 0,570093

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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 aprile 2015 ed il 14 maggio 2015.

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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

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alltfraprile2015-

Rifiuti: dal 1° giugno la nuova classificazione

Lo scorso 18 dicembre 2014, la Commissione Juncker ha adottato due importanti novità, che diventano direttamente applicabili, per tutti gli Stati membri, a partire dal 1° giugno 2015.

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La prima riguarda il Regolamento UE n. 1357/2014 che sostituisce l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, definendo i nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti. La seconda invece è relativa alla Decisione 2014/995/CE che modifica la Decisione 2000/532/CE riguardante l'elenco europeo dei rifiuti (CER) ai sensi della direttiva 2008/98/CE oggi contenuta nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

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Si tratta di tematiche di estrema importanza in quanto, dalla corretta classificazione dei rifiuti, parte la corretta gestione degli stessi.

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Le nuove norme si sono rese necessarie a seguito della piena entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, comunemente detto "CLP" (Classification, Labelling, Packaging).

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