HomeLavori pubbliciPubblicato il nuovo Regolamento dell’AGCM sul rating di legalità

Pubblicato il nuovo Regolamento dell’AGCM sul rating di legalità

Dal 20 ottobre u.s. è in vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità,  adottato dall’AGCM con la Delibera del 28 luglio 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 19 ottobre, nonché sul Bollettino dell'Antitrust n. 41/2020.

Il nuovo Regolamento è frutto di alcune modifiche apportate al testo a seguito della consultazione pubblica degli stakeholder avviata dall’AGCM e conclusa nel mese di febbraio, in occasione della quale ANCE ha potuto esprimere osservazioni e pareri sulla bozza di testo disponibile.

Si ricorda che il rating di legalità è un indicatore del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • sede operativa in Italia;
  • fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello           della domanda;
  • iscrizione nel registro delle imprese o REA da almeno due anni alla data della domanda;
  • rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.

Tale riconoscimento avviene mediante l’attribuzione di un punteggio, compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.

L’impresa che presenta la domanda ottiene il punteggio base ?, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.

Tale punteggio base potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ???.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Di seguito, le principali novità del Regolamento.

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO

  • All’articolo 1, relativo alle definizioni, viene introdotta la possibilità di fare domanda per l’ottenimento del rating per le imprese che siano iscritte da almeno due anni al Repertorio Economico ed Amministrativo (REA).

Con tale previsione, si estende quindi la possibilità di richiedere il rilascio del rating ai soggetti non obbligati ad iscriversi al registro delle imprese, ossia:

  • imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale, che aprano un'unità locale in Italia;
  • associazioni o altri enti non societari che esercitano, oltre alla propria attività istituzionale, anche, in via sussidiaria, una attività economica.
  • All’articolo 2, relativo ai requisiti per l’attribuzione del rating di legalità, è stato ampliato il novero dei soggetti dell’impresa da sottoporre a verifica ai fini dell’attribuzione del rating.

Tra essi, sono stati ricompresi:

  • nelle imprese individuali, gli institori ed i soggetti con delega sulle materie di cui ai reati previsti dall’art. 2;
  • nelle imprese collettive, i medesimi soggetti di cui sopra, oltre ai soci persone fisiche titolari di partecipazioni di maggioranza o di controllo;
  • nelle imprese con forma societaria, controllate o sottoposte ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente, gli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercitano attività di direzione e coordinamento.

Dal punto di vista oggettivo, è stato espressamente previsto il mancato rilascio del rating per decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o per sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale.

Inoltre, tra i reati ostativi sono stati inseriti quello di trasferimento fraudolento di valori, quello di usura e la bancarotta fraudolenta.

È stato poi disposto che non ostano al rilascio del rating di legalità le comunicazioni o informazioni interdittive antimafia di cui sia stata sospesa l’efficacia.

Il rating potrà essere rilasciato nel caso in cui le partecipazioni di controllo dell’impresa siano state oggetto di sequestro ai sensi del codice di procedura penale, con nomina di un custode o amministratore giudiziario.

PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE

 

  • All’articolo 5, sul procedimento per l’attribuzione del rating, è stato previsto che, nel caso in cui l’impresa richiedente non risponda alla richiesta di integrazioni dell’AGCM nel caso di comanda incompleta, entro 30 giorni, l’istanza di rilascio del rating si intende respinta.

In ogni caso, a prescindere dall’incompletezza documentale, si prevede che l’AGCM possa chiedere all’impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti, per il rilascio del rating.

  • All’articolo 6, in materia di durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca, si introduce la specificazione secondo cui, nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 5, comma 3-ter (ossia nel caso in cui emergano o siano segnalati da autorità preposte al controllo della legalità, elementi o comportamenti dell’impresa che possano incidere sul rating, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e di mancato rispetto dei principi di legalità dell’ordinamento, da cui può derivare la sospensione del procedimento per 12 mesi prorogabili per ulteriori accertamenti) è altresì sospesa l’efficacia del rating di cui si chiede il rinnovo.

Si prevede, altresì, che il termine di rilascio del rating di cui all’art. 5, c. 1, pari a 60 giorni dal ricevimento della richiesta, nel caso in cui vi sia un subprocedimento di accertamento ai sensi del medesimo art. 5, decorre dalla data di presentazione delle osservazioni eventualmente richieste all’impresa o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 15 giorni di cui l’impresa dispone per presentarle.

  • All’articolo 7, relativo agli obblighi informativi, viene portato a 30 giorni il termine per comunicare all’Autorità le variazioni dei dati riportati nei certificati camerali, tra i quali rientrano evidentemente anche le variazioni societarie.

In caso di mancato rispetto del termine, si prevede la revoca del rating ed il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione del motivo ostativo.

Si prevede, altresì, che, nel caso in cui l’evento comunicato rilevi ai fini della determinazione del punteggio, l’Autorità disponga gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell’elenco delle imprese con rating. Tali aggiornamenti non incidono sulla data di scadenza del rating.

 

  • All’articolo 8, relativo all’elenco delle imprese con rating, si introduce il divieto dell’utilizzo del Logo dell’Autorità. In caso di violazione, si prevede la sospensione del rating fino alla sua rimozione.

1 allegato

Estratto Bollettino 41_2020

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