HomeLavori pubbliciA.N.AC.: on line il nuovo regolamento sull’attività consultiva

A.N.AC.: on line il nuovo regolamento sull’attività consultiva

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato sul proprio sito il nuovo Regolamento concernente le modalità operative per l'esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 3 del "Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", adottato dalla stessa Autorità nella seduta del 2 settembre 2014.

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Anzitutto, il Regolamento, fa un quadro generale in merito alle diverse ipotesi in cui l'ANAC svolge una funzione consultiva, ossia:

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· ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n) del D.lgs. 163/2006, ai fini dell'esercizio della funzione di componimento delle controversie (cioè quando viene richiesto un parere di precontenzioso);

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· ai sensi dell'articolo 69, comma 3, del D.lgs. 163/2006, circa la compatibilità con il diritto comunitario delle condizioni particolari di esecuzione del contratto previste nel bando di gara o nella lettera di invito;

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· ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 82 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nel caso di revoca dell'incarico amministrativo di vertice (ivi compreso quello di segretario comunale o provinciale) o dirigenziale;

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· ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge n. 190/2012, in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni di cui all'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

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Il Regolamento elenca poi le seguenti ipotesi, in cui l'Autorità svolge un'attività consultiva non espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge, ossia:

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· ai sensi all'art. 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, se le richieste di parere dichiarate inammissibili, presentino comunque questioni giuridiche ritenute rilevanti;

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· in materia di prevenzione della corruzione, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, codici di comportamento dei pubblici dipendenti e trasparenza, in ordine ai problemi interpretativi e applicativi posti dalla legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) e dai relativi decreti di attuazione;

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· ai fini dell'interpretazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (decreto su inconferibilità e incompatibilità presso la PA) nell'ambito della funzione di vigilanza.

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Quanto, invece, all'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento in esame, viene precisato che lo stesso disciplina l'attività consultiva svolta al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ovverosia al di fuori delle ipotesi in cui viene richiesto un parere di precontenzioso), nonché quella volta alla soluzione di questioni interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai relativi decreti attuativi (c.d. legge anticorruzione).

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L'Autorità specifica, inoltre, che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento in esame i pareri espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e gli atti di carattere generale ("determinazioni") su questioni interpretative e applicative ritenute di rilevante interesse per l'Autorità stessa a prescindere dalla formulazione di quesiti da parte di terzi e che comunque non riguardano fattispecie specifiche.

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Relativamente al procedimento per la formulazione dei pareri e degli orientamenti, il Regolamento attribuisce all'ufficio Precontenzioso e Affari giuridici dell'Autorità la valutazione preliminare della rilevanza delle istanze pervenute, sottoponendo al Presidente le proposte di formulazione di pareri e orientamenti, nonché le proposte motivate di archiviazione per la successiva sottoposizione al Consiglio.

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Circa i criteri per la formulazione dei pareri ed degli orientamenti, il Regolamento prevede che possano essere valutate le istanze presentate da pubbliche amministrazioni ed enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché da soggetti privati destinatari di un provvedimento nell'ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato in controllo pubblico. Al di fuori di tali ipotesi, l'Autorità non istruisce istanze provenienti da soggetti privati; tuttavia, l'istanza sarà oggetto di valutazione ai fini dell'eventuale esercizio dell'attività di vigilanza.

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I criteri di valutazione della rilevanza delle istanze pervenute, sono individuati come segue:

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a) carattere di novità della tematica oggetto della richiesta;
b) portata generale della questione giuridica sollevata e utilità nell'orientare altri soggetti destinatari della normativa;
c) particolare complessità della disposizione normativa in relazione alla quale è richiesto il parere;
d) rilevanza della questione, quale presupposto per l'esercizio dell'attività di vigilanza;
d) importanza della richiesta sotto il profilo dell'impatto socio-economico;
e) significatività dei profili individuati in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'Autorità.

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Infine, il Regolamento stabilisce che i pareri e gli orientamenti approvati dal Consiglio vengono trasmessi all'ufficio comunicazione per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità e che della pubblicazione viene data comunicazione agli interessati mediante posta elettronica certificata. Viene, inoltre previsto un termine di 60 giorni per la risposta alle richieste di informazioni decorrente dal ricevimento delle stesse, a condizione, però, che il richiedente abbia indicato un indirizzo di posta elettronica.

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Si allega il testo del regolamento in commento.

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1 allegato

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Nuovo Regolamento Funzione Consultiva

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