HomeLavoro e previdenzaContributo di licenziamento – Verifica delle condizioni di esonero per “completamento delle attività

Contributo di licenziamento – Verifica delle condizioni di esonero per “completamento delle attività

L’Inps, con l’allegato messaggio n. 3933/18, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al c.d. “contributo di licenziamento”, disciplinato dall’articolo 2, co. 31 della L. n. 92/12, come richiesto dall’Ance a seguito delle segnalazioni territoriali in merito ai numerosi provvedimenti emessi negli ultimi giorni dalle sedi Inps nei confronti delle imprese del comparto edile, con i quali si contesta il mancato versamento del contributo di licenziamento previsto ai sensi dell’art. 2, co. 31 della L. n. 92/12 pur essendo, nella maggior parte dei casi, i licenziamenti motivati dal “fine cantiere o fine fase lavorativa”.
 
L’Istituto ha approfondito, in particolare, le condizioni di esonero e la relativa documentazione idonea a comprovarlo nei casi di interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili. 
 
Indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens (codice tipo cessazione 1N “esonero edile”), le sedi Inps sono tenute a circoscrivere la propria verifica alla situazione di fatto, ossia al completamento delle attività e chiusura del cantiere.
 
A tal fine, per dimostrare la sussistenza delle condizioni di esonero, alle aziende è sufficiente produrre, anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale:
 
-             la lettera di assunzione contenente l’indicazione relativa al cantiere e la mansione per la quale il lavoratore è stato assunto;
-             la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore; diversamente, in mancanza della consegna a mano, le aziende devono esibire copia della raccomandata.
 
L’Istituto previdenziale puntualizza, inoltre, che non sarà ostativa al riconoscimento dell’esonero de quo, l’indicazione nella lettera di assunzione di un cantiere o della sede legale non corrispondente al cantiere indicato nella lettera di licenziamento. 
 
Per quanto sopra, le Sedi, con la presentazione della suddetta documentazione, provvederanno a chiudere positivamente il controllo evitando l’emissione della diffida.   Relativamente a diffide già emesse, invece, la presentazione della documentazione richiesta,   non darà seguito alle operazioni di recupero del credito.     

1 allegato

Messaggio Inps n.3933 del 24-10-2018

 

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