HomeLavoro e previdenzaImporti massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, ASpI, Mini-Aspi e DS edile 2014

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, ASpI, Mini-Aspi e DS edile 2014

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L’Inps, con la circolare n. 12/14, ha fornito le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell’anno 2014 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ASpI e Mini-ASpI.

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La Legge n. 427/80, così come modificata dall’art. 1, co. 27, L. n. 247/07 prevede, al riguardo, che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, siano incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

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Per effetto dell’art. 2, co. 150 della Legge n. 191/10, Finanziaria 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, di cui all’art. 9 della L. n. 427/75, sono incrementati della misura sopra indicata.

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Gli importi, al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla L. n. 427/80, come modificata dall’art. 1, co. 5 della L. n. 451/94 e dall’art. 1, co. 27 della L. n. 247/07, risultano fissati, per il presente anno, nelle misure di seguito indicate:

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tetto basso - euro 969,77 913,14

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tetto alto - euro 1.165,58 1.097,51

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Relativamente al settore edile e lapideo, l’art. 2, co. 1, della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i massimali di riferimento, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86, pari al 5,84%, siano ulteriormente incrementati del 20% e pertanto sono pari ad:

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tetto basso - euro 1.163,72 1.095,76

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tetto alto - euro 1.398,70 1.317,02

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L’ammontare della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei suddetti massimali è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in euro 2.098,04.

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Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, di cui all’art. 11, commi 2 e 3 della L. n. 223/91, nonché di cui all’art. 3, co. 3 della L. n. 451/94, per l’anno 2014, trovano applicazione, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86, pari al 5,84%, i seguenti importi:

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tetto basso - euro 969,77 913,14

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tetto alto - euro 1.165,58 1.097,51

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Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, di cui alla L. n. 427/75, per il presente anno viene corrisposto l’importo di euro 634,07, ossia 597,04 euro al netto della riduzione del 5,84%.

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La misura degli importi massimi mensili relativi all’indennità di disoccupazione ASpI e Mini–AspI, per l’anno 2014, è pari ad euro 1.165,58, mentre la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari ad euro 1.192,98.

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