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Lavoro intermittente e liste di mobilità – Interpello n. 15/2015

Nell'ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, il medesimo lavoratore potrà mantenere comunque l'iscrizione nella lista di mobilità.

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E' quanto chiarito dal Ministero del lavoro con l'allegato interpello n. 15/2015.

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Il dicastero evidenzia che tale rapporto di lavoro, in quanto strutturalmente concepito allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua, presenta caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato. Pertanto, la stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non comporta, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera a), legge n. 223/1991, la cancellazione dalla lista mobilità.

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Viene quindi precisato che, secondo le previsioni della citata legge n. 223/91, si determina solo una mera sospensione dell'indennità, nell'ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part-time o a termine, oppure nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato laddove non superi il relativo periodo di prova.

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Interpello n. 15/2015

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