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IVA e fideiussione per la rata di saldo negli appalti pubblici – Orientamento ANCE

L'importo della fideiussione relativa alla rata di saldo, richiesta negli appalti pubblici, deve essere commisurato al solo corrispettivo, con esclusione dell'IVA.
Il medesimo principio vale anche nell'ipotesi di fideiussione in presenza di fatture emesse dal 1° gennaio 2015 in regime di scissione dei pagamenti (cd. "split payment" - art.17-ter, del D.P.R. 633/1972).
Questo l'orientamento dell'ANCE in risposta ad istanze specifiche, pervenute dalle rete associativa, sulle modalità di determinazione dell'importo relativo alla fideiussione dovuta dall'appaltatore per la corretta esecuzione dei lavori, a garanzia della rata di saldo che questi deve ricevere dal committente in fase di collaudo provvisorio dell'opera.
L'ANCE giunge a tali conclusioni alla luce della normativa in tema di appalti pubblici, riferita alle garanzie correlate all'esatto adempimento contrattuale, cui è tenuto l'appaltatore ai fini dell'ottenimento del corrispettivo da parte della Stazione appaltante.
In tal senso, l'art.124, co.3, del D.P.R. 207/2010[1] stabilisce che, ai fini del pagamento a saldo per i lavori eseguiti in fase di collaudo provvisorio, l'appaltatore deve prestare un'idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.
L'ammontare della predetta garanzia si assume pari alla rata di saldo, aumentata degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e la data nella quale il collaudo diviene definitivo, secondo le disposizioni previste nel "codice dei contratti pubblici" (art.141, co.3, del D.Lgs. 163/2006).
Tenuto conto che il saldo viene anticipato già al collaudo provvisorio dell'opera, la garanzia tutela la Stazione appaltante per gli eventuali vizi della stessa che dovessero presentarsi fino al collaudo definitivo (ossia, in linea generale, decorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, come previsto dal citato art.141 co.3).
Sotto il profilo fiscale, la norma sopracitata non specifica se nella garanzia debba essere incluso anche l'importo dell'IVA.
In assenza di chiarimenti specifici sul punto, si ritiene mutuabile quanto stabilito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ex AVCP, ora Autorità nazionale anticorruzione - ANAC), con riferimento all'art.113 del "codice dei contratti pubblici", che disciplina la cd. "cauzione definitiva", ossia la garanzia fideiussoria che l'esecutore del contratto deve prestare, al momento dell'aggiudicazione, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale.
Sul tema, con la Determinazione 11 settembre 2007, n.7, il predetto organismo ha chiarito che l'IVA deve essere esclusa dal computo dell'importo relativo alla fideiussione, sul presupposto che l'imposta non è parte dell'importo contrattuale, avendo questa un carattere accessorio e variabile rispetto al corrispettivo.
Il suddetto orientamento appare condivisibile, in considerazione del fatto che, da un punto di vista esclusivamente contrattuale, è il solo corrispettivo, e non anche l'IVA, che remunera l'esecutore dei lavori per la prestazione eseguita, tenuto conto che l'imposta sul valore aggiunto indicata in fattura costituisce, per l'appaltatore, una mera movimentazione finanziaria (cd. "principio di neutralità dell'IVA").
Infatti, l'ammontare dell'imposta versata dal committente insieme al corrispettivo perviene solo temporaneamente nella disponibilità dell'appaltatore, dovendo da questi essere versata all'Erario.
Al riguardo, si ritiene che quanto espresso dall'ex AVCP relativamente alla cauzione definitiva possa assurgere a principio di carattere generale, applicabile, quindi, anche alla fideiussione commisurata alla rata di saldo, sul presupposto che entrambe le citate garanzie sottendono alla medesima finalità di tutelare la Stazione appaltante da eventuali difformità e vizi delle opere rispetto a quanto stabilito nel contratto.
Tale circostanza risulta ancor più evidente per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 in regime di scissione dei pagamenti (cd. "split payment")[2].
Come noto, il predetto regime della scissione dei pagamenti (nuovo art.17-ter del D.P.R. 633/1972), introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), comporta l'obbligo, a carico delle Pubbliche Amministrazioni, del versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse[3].
E', quindi, palese che l'importo della fideiussione non possa comprendere un ammontare che, di fatto, non viene più corrisposto all'esecutore dei lavori, ma versato direttamente dalla Stazione appaltante all'Erario.
Peraltro, tale principio può essere desunto anche dai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.15/E del 13 aprile 2015, nella quale sono state prese in considerazione alcune delle fattispecie relative alla disciplina dei pagamenti delle P.A. sulle quali il nuovo meccanismo dello "split payment" produce effetti[4].
A titolo esemplificativo, si fa riferimento a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate sia nell'ambito della disciplina dei pagamenti superiori a 10.000 euro (art.48-bis del D.P.R. 602/1973)[5], sia per quel che riguarda il DURC negativo[6].
In entrambi i casi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'importo su cui devono essere effettuate le verifiche (sia ai fini dell'art.48-bis, che del DURC negativo) coincide con il corrispettivo risultante in fattura, al netto dell'IVA, proprio in virtù del fatto che l'imposta non viene più corrisposta all'appaltatore.
Pertanto, in base alle considerazioni che precedono, si è dell'avviso che, in assenza di chiarimenti specifici, le citate precisazioni possano essere mutuate anche per gli importi da determinare ai fini della fideiussione sulla rata di saldo, con la conseguenza che questi debbano essere commisurati al solo corrispettivo, con esclusione dell'IVA.
[1] Si tratta del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 - cd. "codice dei contratti pubblici".
[2]Cfr., da ultimo, ANCE "Split payment – Approvazione definitiva ECOFIN" - ID n.21345 del 14 luglio 2015.
[3]Per completezza, si precisa che il meccanismo dello "split payment" si applica sia sulle variazioni in aumento operate dal 1° gennaio 2015 relative a fatture originarie emesse sia prima che dopo il 1° gennaio 2015, sia sulle variazioni in diminuzione, relative a fatture originariamente emesse prima del 1° gennaio 2015, qualora l'impresa abbia già adattato il proprio sistema di contabilità IVA.
[4] Cfr. ANCE "Split Payment – CM 15/E/2015 e il punto sui chiarimenti dell'AdE" - ID n.20122 del 15 aprile 2015.
[5] In base a tale disposizione, le Pubbliche Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell'ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
[6] Come noto, gli artt. 4 e 6 del D.P.R. 207/2010, prevedono che prima di effettuare pagamenti a favore dei propri fornitori le PA provvedano a richiedere il DURC e, in presenza di irregolarità, attivino il c.d. " intervento sostitutivo" che consiste nel pagare l'importo dovuto direttamente all'istituto previdenziale o assicurativo creditore.

Chiusura estiva.

Si comunica che gli Uffici di ANCE Agrigento rimarranno chiusi, per ferie, dal 10 al 21 agosto 2015.

Lavoro intermittente e liste di mobilità – Interpello n. 15/2015

Nell'ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, il medesimo lavoratore potrà mantenere comunque l'iscrizione nella lista di mobilità.

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E' quanto chiarito dal Ministero del lavoro con l'allegato interpello n. 15/2015.

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Il dicastero evidenzia che tale rapporto di lavoro, in quanto strutturalmente concepito allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua, presenta caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato. Pertanto, la stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non comporta, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera a), legge n. 223/1991, la cancellazione dalla lista mobilità.

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Viene quindi precisato che, secondo le previsioni della citata legge n. 223/91, si determina solo una mera sospensione dell'indennità, nell'ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part-time o a termine, oppure nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato laddove non superi il relativo periodo di prova.

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Interpello n. 15/2015

Congedo parentale – D.lgs. n. 80/2015 - Istruzioni Inps

A fronte della nuova normativa sul congedo parentale, contemplata dal T.U. sulla maternità/paternità, come modificato dal d.lgs. n. 80/2015, in vigore dal 25 giugno scorso, l'Inps ha diramato istruzioni operative sulle relative domande di fruizione.
Secondo quanto indicato nei messaggi nn. 4576 e 4805/2015, nelle more dell'adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, l'istanza per la fruizione del congedo parentale e per il prolungamento dello stesso per figli con disabilità in situazione di gravità, inerente i periodi dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 (periodo transitorio di vigenza delle relative disposizioni), per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l'8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia, doveva essere presentata in modalità cartacea.
Con il messaggio n. 4899 del 21 luglio scorso, l'Istituto ha quindi comunicato che l'applicazione per l'invio telematico delle domande di maternità è stata modificata in modo tale da recepire l'elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale in base al citato decreto legislativo n. 80/15 e che è, altresì, disponibile l'applicazione per l'invio telematico delle domande di congedo parentale su base oraria.
Il congedo parentale può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, per ogni bambino, fino ai dodici anni di vita, mentre in caso di adozione o affidamento, qualunque sia l'età del bambino, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
L'invio delle domande di congedo parentale su base oraria è possibile tramite Web, Contact center (numero verde 803164 da rete fissa, o 06/164164 da cellulare) o Patronati.
Con la circolare n. 139/2015, l'Istituto ha inoltre precisato, in particolare, che:
- i periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera, nel limite massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
- gli ulteriori periodi di congedo rispetto al predetto limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 e gli 8 anni del bambino (o dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Ago (pari, per il 2015, ad euro 6.531,07);
- la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino, ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

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2 allegati

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Messaggio numero 4576 del 06-07-2015
Messaggio numero 4805 del 16-07-2015

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