Home

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.38

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblcato il bollettino degli Appalti n°38 del 21 Settembre 2015.

Congedo parentale in modalità oraria – Circolare Inps n. 152/15

L'Inps, con l'allegata circolare n. 152/15, ha fornito ulteriori istruzioni operative in ordine alla fruizione del congedo parentale su base oraria, a fronte della nuova disciplina, introdotta dal d.lgs. n. 80/15, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015.

\r\n

Criteri di fruizione, computo e indennizzo
Nel rammentare che il citato decreto ha previsto l'ampliamento del periodo per la fruizione del congedo parentale da 8 a 12 anni del bambino e del periodo in cui il congedo stesso è indennizzabile a prescindere dal reddito, ossia da 3 a 6 anni, l'Istituto precisa che l'introduzione della modalità oraria (art. 32 del T.U.), aggiuntiva alle modalità giornaliera o mensile, non modifica i limiti complessivi e individuali della durata del congedo, che rimangono pertanto invariati.
I lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità consentite, che possono alternarsi, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
Viene quindi chiarito che se nella stessa giornata vi è copresenza di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa, le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo, né ai fini dell'indennizzo.
Si sottolinea che il congedo parentale su base oraria non è cumulabile con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità, ma con permessi o riposi disciplinati da altre disposizioni normative (ad. es. legge n. 104/92), ferma restando la possibilità del contratto collettivo, anche aziendale, di stabilire diversi criteri di compatibilità.
La circolare evidenzia, inoltre, che, stante la complessità della disciplina sull'argomento, è necessario attuare le novità normative mediante più fasi operative.
In una prima fase iniziale il computo e l'indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera, anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.
Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione dovrebbe prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa.
In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero - del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In tal caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero, che, in assenza di ulteriori specificazioni di legge, è quello contrattualmente previsto.
Il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello stesso T.U..
Le ore di congedo sono comunque coperte da contribuzione figurativa.

\r\n

Presentazione della domanda
La richiesta di congedo orario deve essere presentata dal lavoratore al datore di lavoro ed all'Inps, secondo le puntuali istruzioni riportate dalla circolare.
Nella fase transitoria, la richiesta all'Istituto è inoltrata mediante un'apposita domanda on line, diversa da quella in uso per richiedere il congedo parentale giornaliero o mensile. Nell'ipotesi, pertanto, che si intenda fruire del congedo in modalità giornaliera e/o mensile e oraria, dovranno utilizzarsi due procedure di invio telematico.
L'acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite Web, Contact Center Integrato, Patronati.
L'Istituto precisa che, qualora fosse confermata come definitiva la disciplina sperimentale, saranno effettuate le necessarie integrazioni alle relative procedure.
Si rammenta, da ultimo, che il lavoratore è tenuto al preavviso secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, comunque con un termine non inferiore a 5 giorni per il congedo mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni, in caso di congedo orario.

\r\n

2 allegati

\r\n

INPS Circolare numero 152 del 18-08-2015
INPS Circolare numero 139 del 17-07-2015

Detrazione del 65% - Applicabilità per i fabbricati locati

Riconosciuta l'applicabilità della detrazione IRPEF/IRES del 65% per la riqualificazione energetica anche in caso di lavori eseguiti sui fabbricati locati dalle società.

\r\n

Lo prevede la sentenza della CTR Lombardia n.2692 del 15 giugno 2015 che, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, contrasta quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, nella R.M. 340/E/2008, in materia di applicabilità del bonus energetico del 65% nell'ipotesi di interventi eseguiti su fabbricati locati.

\r\n

In particolare, nel caso di specie esaminato dalla sentenza, l'applicabilità del beneficio era stata negata ad un'impresa immobiliare che aveva effettuato i lavori di risparmio energetico su tre unità immobiliari possedute e destinate alla locazione.

\r\n

Al riguardo, gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate avevano contestato la fruibilità della detrazione nel presupposto che gli immobili oggetto degli interventi non potessero essere qualificati come "strumentali", anche se accatastati come uffici (A/10), poiché non venivano utilizzati direttamente nell'attività d'impresa.

\r\n

L'Amministrazione finanziaria denegava la spettanza della detrazione sulla base dell'orientamento espresso con la R.M. 340/E/2008, con il quale è stato chiarito che, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, l'agevolazione deve essere riconosciuta unicamente per i lavori effettuati su fabbricati "strumentali"[1].

\r\n

In sostanza, a parere dell'Agenzia delle Entrate, per le imprese il beneficio deve essere riferito esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi, circostanza che non si verifica nell'ipotesi in cui gli immobili riqualificati sono locati a terzi.

\r\n

Sulla base di tale orientamento, pertanto, sarebbero esclusi dall'agevolazione gli interventi realizzati su tutti gli immobili concessi in locazione a terzi, siano questi a destinazione residenziale o strumentali.

\r\n

Ora, con la sentenza n.2692/2015, i giudici tributari respingono, ancora una volta[2], la posizione dell'Agenzia delle Entrate, affermando che, per le imprese, la citata limitazione alla fruizione del beneficio «non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione, ed è frutto di un'interpretazione arbitraria dell'Amministrazione, priva di qualsiasi riscontro normativo».

\r\n

Infatti, come sostenuto dall'ANCE fin dall'introduzione dell'agevolazione, né la norma istitutiva[3], né le relative disposizioni attuative[4] pongono alcun vincolo, in capo ai soggetti titolari di reddito d'impresa, in ordine alla necessità di utilizzo diretto dell'immobile su cui eseguire gli interventi agevolati.

\r\n

Tenuto conto delle numerose e sempre più frequenti pronunce giurisprudenziali in tal senso, si auspica che l'Agenzia delle Entrate riveda il proprio orientamento, riconoscendo l'applicabilità della detrazione del 65% anche per i lavori eseguiti sui fabbricati delle società destinati alla locazione.

\r\n

[1]Cfr. ANCE "Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici – Esclusione degli immobili locati da parte delle imprese" – ID n.1347 del 4 agosto 2008.
[2] Cfr., da ultimo, la sentenza della CTR Lombardia n.2549 del 18 maggio 2015 – ANCE "Detrazione per le ristrutturazioni edilizie - Termini di accertamento" - ID n.21266 del 9 luglio 2015. Per completezza, cfr. anche le sentenze delle CTP Varese n.94/2013, CTP Lecco n.54/2013 e CTP Como n.109/2012.
[3] Introdotta art.1, commi 344-349, legge 244/2007.
[4] Contenute nel D.M. 19 febbraio 2007.

\r\n

sentenza della CTR Lombardia n.2692 del 15 giugno

Obbligo di ricorrere alle Centrali di committenza- nuova proroga del termine

Si segnala che il termine di entrata in vigore dell'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia di ricorrere alle centrali di committenza, previsto dal comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti, è stato nuovamente prorogato.

\r\n

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", c.d. "Buona scuola", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha, infatti, differito il termine suddetto dal 1° settembre u.s. al 1° novembre 2015.

\r\n

In particolare, ciò è avvenuto ad opera del comma 169 dell'articolo unico della legge in commento, che è intervenuto sull'articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, facendo slittare nuovamente il termine in questione (si ricorda, infatti, che lo stesso era stato già recentemente prorogato ad opera del decreto Milleproroghe, d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modifiche dalla l. 27 febbraio 2015, n. 11- cfr. news Ance ID n. 19540 del 2 marzo 2015).

\r\n

A partire, dunque, dal 1º novembre 2015, e salvo ulteriori proroghe, entrerà in vigore la disposizione che impone ai non capoluogo di Provincia di acquisire lavori, beni e servizi in forma aggregata, mediante unioni di Comuni, accordi consortili, soggetti aggregatori o Province, ovvero ricorrendo, per beni e servizi, a Consip o ad un altro soggetto aggregatore di riferimento.

\r\n

 

Pagina 120 di 176

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS