L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di settembre 2015 è risultato pari a 107,0 (base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01125000
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n9/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,125
\r\n75% di 0,00000000 [indice settembre su indice dicembre 2014 x 100 - 100] = 0,000000.
\r\nTOTALE = 1,125000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 settembre 2015 ed il 14 ottobre 2015.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\nIn allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.43 del 26 ottobre 2015.
Pubblicata sul portale del Ministero del lavoro la circolare che rende operativo lo sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà sottoscritti o in corso dalla data del 15 settembre 2015. Si rimanda alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata-sezione circolari..
L'art. 19 della Legge 241/1990 contiene la disciplina generale della Segnalazione d'inizio attività (Scia) che consente l'avvio di talune attività/interventi in via immediata e cioè fin dalla data della sua presentazione alla Pubblica Amministrazione competente.
La p.a. ha a disposizione 60 giorni (30 nel caso di Scia in materia edilizia) per accertare l'eventuale mancanza dei requisiti e dei presupposti di legge e vietare la prosecuzione dell'attività con la rimozione di quanto già realizzato.
Il TAR Veneto con la sentenza della sezione III, 10/09/2015, n. 958, censurando l'operato di un comune che aveva disposto la sospensione del termine di legge per la verifica dei requisiti della Scia, ha ribadito importanti principi in tema di Scia e cioè:
- è del tutto illegittimo e contrario all'art. 19 della Legge 241/1990 disporre una sospensione del termine previsto dalla legge per l'acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti. Il termine di 60 giorni (o 30 per la Scia in edilizia) è quello che il legislatore ha ritenuto congruo per l'adozione dell'atto inibitorio, meramente eventuale, non essendo la p.a. obbligata ad adottare un provvedimento a fronte di una Scia, atto privato che consente l'avvio immediato di una attività;
- non trova spazio nel procedimento sulla Scia il cd. preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della Legge 241/1990, trattandosi di un procedimento che ha la sua principale ragion d'essere nell'accelerazione temporale; prima di notificare all'interessato il provvedimento che vieta di proseguire l'attività oggetto della Scia, la legge consente all'ente locale solo di inviare una diffida a regolarizzare l'attività, ove ciò sia possibile, per renderla conforme alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 gg.;
- spetta alla p.a., prima di emanare il provvedimento repressivo, vagliare la possibilità di regolarizzare l'attività già intrapresa rendendola conforme alle norme vigenti e non al privato proporre modalità di conformazione;
- decorso il termine di 60 o 30 giorni per l'esercizio del potere inibitorio nei confronti della Scia, il comune conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la Scia ma deve farlo nelle forme dell'autotutela (art. 21 nonies Legge 241/1990), vale a dire previo avviso di avvio del procedimento e valutazione comparativa fra interesse pubblico e privato.
Si ricorda che, come evidenziato anche dallo stesso TAR Veneto, l'art. 19 della Legge 241/1990 è stato modificato di recente dalla Legge 124/2015 cd "riforma della Pubblica Amministrazione" proprio nella parte relativa all'esercizio dell'autotutela da parte del comune, con l'introduzione di un limite temporale pari a 18 mesi per l'adozione degli atti di annullamento.
In allegato:
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