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Terre e rocce da scavo: approvato in via preliminare il nuovo regolamento

Il Consiglio dei Ministri del 6 novembre ha approvato, in via preliminare, lo schema di DPR per il riordino della normativa sulle terre e rocce da scavo, in attuazione dell'art. 8 del d.l. 133/2014.

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Il provvedimento non è, però, ancora definitivo, in quanto sono previsti ulteriori passaggi:
· la fase di consultazione pubblica per un periodo di 30 giorni;
· la pubblicazione da parte del ministero dell'Ambiente, nei successivi 30 giorni, delle eventuali controdeduzioni alle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione pubblica;
· il rilascio dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata, nonché delle competenti commissioni parlamentari;
· l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri.

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Presumibilmente, quindi, l'iter di approvazione del nuovo regolamento sulle terre e rocce non si concluderà prima di 90 – 100 giorni.
Al riguardo, si evidenzia che, fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivamente approvato, si continueranno ad applicare le norme e le procedure attualmente in vigore, di cui all'art. 41 bis del d.l. 69/2013 e al d.m. 161/2012.
Lo schema di provvedimento dovrebbe aver mantenuto, come più volte auspicato dall'Ance, un regime semplificato, molto simile a quello attualmente previsto dall'art. 41 bis del d.l. 69/2013, per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito di cantieri di piccole dimensioni (sino a 6000 metri cubi) o di grandi opere non soggette a VIA o ad AIA.
Permangono, tuttavia, delle criticità relative alla disciplina del riutilizzo nel luogo di produzione, alla definizione delle matrici materiali di riporto, nonché all'abrogazione di alcune disposizioni normative.
Per una analisi più approfondita del provvedimento e delle principali problematiche per il settore, occorre comunque attendere la diffusione del testo ufficiale

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.45

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.45 del 9 novembre 2015

Nominativo Subappaltatore:Adunanza Plenaria dice “No” all’obbligo di indicazione all’atto di offerta

Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con la sentenza del 2 novembre 2015, ha ritenuto non obbligatoria l'indicazione del nome del subappaltatore all'atto dell'offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulti indispensabile il loro subappalto ad un'impresa provvista delle relative qualificazioni (nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente definita come "subappalto necessario").

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Ciò, in piena condivisione con le tesi sostenute da ANCE in sede di intervento ad adiuvandum davanti allo stesso consesso.

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In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto che tale obbligo non è previsto dalla normativa vigente. Infatti, l'articolo 118 del Codice dei Contratti Pubblici,- che si occupa di definire le modalità e le condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto - ha catalogato (articolandoli in quattro lettere) i requisiti di validità del subappalto, cosi circoscrivendo in maniera tassativa ed esaustiva, a quei presupposti (e solo a quelli) le condizioni di efficacia del subappalto.

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La Adunanza Plenaria ha altresì affrontato una seconda questione attinente ad un profilo di diritto intertemporale, relativo alla tematica degli oneri della sicurezza aziendale. Al riguardo, infatti, com'è noto, l'Adunanza Plenaria n. 3/2015 ha statuito nel senso dell'obbligatorietà di detta indicazione, non potendo il relativo accertamento rimettersi alla fase, successiva e solamente eventuale, della verifica di congruità dell'offerta economica.

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Sul punto, era stato rimesso all'Adunanza Plenaria il chiarimento in ordine al "regime" cui assoggettare le procedure antecedenti alla cennata pronuncia n. 3 dell'Adunanza Plenaria, e se per queste fosse possibile utilizzare l'istituto del soccorso istruttorio.

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Al riguardo, il giudice amministrativo ha statuito che non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell'Adunanza Plenaria n.3 del 2015.

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Si allega la sentenza in commento. Seguirà ulteriore commento.

Stabilità 2016 – Misure in materia di lavoro

Nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro introdotte nel Disegno di Legge n. 2111/S recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016), si riportano di seguito le misure di maggior interesse per il settore.

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Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 11)

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Viene confermato per l'anno 2016 l'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma la manovra prevede una riduzione in termini di misura e durata degli sgravi contributivi rispetto agli attuali 8.060 euro per 36 mesi.

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In particolare, il nuovo incentivo prevede che, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2016 è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero contributivo è ridotto del 40% per i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.

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L'esonero, come in passato, spetta ai datori di lavoro che procedano a nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione di quelle relative ai lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro o in relazione a quelli per il quale il presente o il precedente beneficio sia già stato fruito, nonché con esclusione dei contratti di apprendistato.

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L'esonero non è cumulabile con ulteriori esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall'attuale normativa.

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Regime fiscale dei premi di produttività (art. 12)

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Al fine di sostenere la contrattazione di secondo livello, per il 2016 viene ripristinata la detassazione dei premi di produttività.

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I premi oggetto dell'agevolazione sono quelli di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri contenuti in un emanando decreto (del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità) ed erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

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E' prevista, quindi, la parziale detassazione, con aliquota del 10%, dei premi di produttività, per un ammontare massimo di 2.000 euro, a favore di lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 50.000 euro lordi annui.

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Il limite massimo della detassazione viene, poi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

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I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, nonché le modalità applicative dell'agevolazione, vengono demandati ad un Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità.
La previsione di cui al presente articolo rappresenta un'importante innovazione introducendo l'agevolazione fiscale per i premi di produttività in maniera strutturale, come più volte richiesto dall'Ance.

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La norma fa, inoltre, riferimento espressamente ai premi erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui alla nuova formulazione fornita dal Jobs Act, D.Lgs. n. 81/2015.

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Decontribuzione (art. 12)

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Il medesimo articolo prevede, però, l'azzeramento degli stanziamenti residui del Fondo di cui all'art. 1, co. 68 della L. n. 247/2007 destinati alla decontribuzione previdenziale sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello. Risulta, pertanto, in edilizia, neutralizzato l'incentivo contributivo riconosciuto per le erogazioni dell'EVR (elemento variabile retribuzione).

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Prepensionamento – "Opzione donna" (art. 19)

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Confermata la c.d. "opzione donna" che consente una maggiore flessibilità per l'accesso al pensionamento (calcolato interamente con il sistema contributivo per le donne con 57 anni di età e 35 di contributi).

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Viene introdotta una novità che consente ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, entro il 31 dicembre 2018, maturino il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di ridurre, previo accordo tra le parti, l'orario di lavoro in una misura tra il 40 e il 60%.

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In tal caso, il datore di lavoro dovrà versare direttamente al lavoratore, e non più all'Inps, con cadenza mensile, una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici in misura pari alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorrerà alla formazione dell'imponibile previdenziale e fiscale.

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Per i periodi relativi alla riduzione dell'orario di lavoro sarà, inoltre, riconosciuta in favore del lavoratore la contribuzione figurativa commisurata alla perdita della retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

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Tale misura prevede un limite di spesa annuale di 60 milioni di euro per l'anno 2016, di 120 milioni per l'anno 2017 e di 60 milioni per l'anno 2018.

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Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga (art.20)

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Implementata la dotazione del Fondo sociale per l'occupazione, con ulteriori 250 milioni di euro destinati alla cassa integrazione in deroga, che potrà essere concessa nei limiti di tre mesi, per l'anno 2016.

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