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Lavori pubblici

Linee guida "Varianti in corso d'opera"

In allegato nell'area riservata, sezione circolari le linee guida sulle varianti in corso d'opera.

Circolare cessazione legge regionale n.14 del 10.07.2015.

In allegato nella area riservata sezione circolari è stata pubblicata la circolare n. 16008/DRT del 29 gennaio 2016, (cfr. "Circolare n.7-2016") riguardante la cessazione dei termini di applicazione al 31 dicembre 2015 della Legge regionale 10 luglio 2015 n.14 e la conseguente riviviscenza dell'art. 19 comma 6 della Legge regionale 12 luglio 2011 n.12.

In Gazzetta la legge c.d. “green economy”: le novità per gli appalti pubblici

Con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (in G.U . n .13 del 18 gennaio 2016), il Parlamento ha finalmente licenziato le nuove misure in materia ambientale per promuovere la Green Economy.

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Particolare interesse per il settore dei lavori pubblici assumono le disposizioni introdotte capo IV della legge e relative al ricorso agli appalti verdi.

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Al riguardo, è doveroso ricordare che Il termine appalti verdi o Green Public Procurement indica l'insieme degli strumenti giuridici volti a promuovere la graduale integrazione degli interessi ambientali nella disciplina legislativa degli appalti pubblici.

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L'Italia ha adottato un Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 aprile del 2008 (revisionato con Dm del 10 aprile 2013), il c.d. PAN GPP.

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In particolare, il PAN GPP, fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i 'Criteri Ambientali Minimi' (c.d. CAM).

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I CAM specifici per il settore dell'edilizia, previsti dal PAN GPP, risultano ancora in fase di elaborazione presso il Ministero dell'Ambiente.

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Ciò premesso, il testo della legge introduce alcuni correttivi al codice dei contratti pubblici (D.lgs 163/2006).

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Viene innanzitutto prevista una modifica al comma 7 dell'art. 75 del Codice dei contratti pubblici in tema di cauzione provvisoria (Art. 16, comma 1).

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In particolare, è introdotta una riduzione del 30% dell'importo della cauzione provvisoria (e del suo eventuale rinnovo), per gli operatori economici registrati al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

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Tale riduzione è cumulabile con quella del 50% già prevista nel caso di possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000.

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Inoltre, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' altresì ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

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Numerose modifiche interessano l'art. 83 del codice dei contratti pubblici in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare, per quanto riguarda i lavori pubblici:
- si prevede, alla lett. e), che le caratteristiche ambientali ed il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera siano valutate anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai C.A.M. (Art. 19, comma 4);
- al comma 1 lett f), è previsto che, nell'elaborazione del criterio di valutazione dell'offerta relativo al costo di utilizzazione e manutenzione, si possano anche tenere in considerazione i consumi di energia delle risorse naturali alle emissioni inquinanti nonché i costi complessivi inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera (Art. 16, comma 2, lett. a, n. 2));

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- s'introduce di una nuova lettera f bis), in merito alla possibilità di compensare le emissioni di gas ad effetto serra associate all'attività d'azienda secondo i metodi stabiliti dalla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione (Art. 16, comma 2, lett. b);

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- viene prevista, al comma 2, la necessaria specificazione, nel bando di gara, del metodo che l'amministrazione utilizzerà per la valutazione dei costi del ciclo di vita, laddove richiesti in offerta (Art. 16, comma 2, lett. b)); in ogni caso, tale metodo deve soddisfare le seguenti condizioni:
· basarsi su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
· essere accessibile a tutti i concorrenti;
· fondarsi su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo.

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Si sottolinea che la nuova direttiva appalti (Dir 2014/24/UE), attualmente in vigore ed in corso di recepimento, prevede la possibilità per le amministrazioni di ricorrere ai costi di ciclo di vita del prodotto nella valutazione dell'offerta.

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Infine, la legge amplia, altresì, i poteri di monitoraggio e gli obblighi informativi, al fine di consentire una più effettiva considerazione dei criteri ambientali minimi all'interno delle procedure d'appalto.

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In particolare, vengono attribuiti all'Osservatorio dei contratti pubblici compiti di monitoraggio sull'applicazione dei criteri ambientali minimi nonché sul raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAN GPP (art. 19, comma 1).

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Infine, viene introdotto l'obbligo che i bandi-tipo contengano indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi, modificando in modo l'articolo 64, comma 4-bis del Codice dei contratti (art. 19, comma 2).

Legge di Stabilità 2016 – le disposizioni in materia di lavori pubblici

È stata pubblicata Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 la legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)".

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Il Provvedimento, in vigore dal 1°gennaio u.s., contiene alcune disposizioni di particolare rilievo in materia di lavori pubblici, di seguito riassunte.

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Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata

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Le legge di Stabilità contiene previsioni volte a conseguire maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione dei prezzi unitari d'acquisto e l'utilizzo delle forme di centralizzazione.

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Il testo del provvedimento normativo in questione introduce, però, alcune disposizioni che impattano anche sull'affidamento dei lavori pubblici, riassumibili come segue.

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· Ricorso a Consip per la manutenzione dei beni gestiti dall'Agenzia del Demanio (art. 1, c. 504)

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Viene previsto che, ferme restando le disposizioni che attribuiscono all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari, effettuati su immobili di proprietà dello Stato e in uso alle Amministrazioni - o degli interventi manutentivi posti a carico del conduttore su beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualunque titolo dalle amministrazioni - gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione.

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Con la Legge di Stabilità, quindi, si consente alle stazioni appaltanti, ivi compresa l'Agenzia del Demanio, la possibilità di ricorrere alla Consip, e, quindi, alle sue modalità operative prevalentemente telematiche (Mepa, sistemi dinamici di acquisizione, convenzioni ed accordi quadro) anche per le attività di manutenzione.

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Ciò potrebbe comportare alcuni problemi nella gestione delle procedure di gara inerenti i lavori, in quanto le modalità tipicamente telematiche di gara, oltre ad essere inadatte a tutte quelle tipologie di lavoro non standardizzabile, possono contribuire, mediante il meccanismo dei rilanci, alla presentazione di offerte con ribassi elevati.

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· Affidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro (art. 1, c. 501)

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Il disposto dell'art 1, comma 501 estende anche ai Comuni con meno di 10.000 abitanti la possibilità di procedere autonomamente, quindi senza ricorrere a centrali di committenza, per l'affidamento di lavori (oltreché di beni e servizi) di importo inferiore a 40.000 euro (possibilità prima limitata ai soli Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

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In tal modo si sottraggono, quindi, all'obbligo di centralizzazione - cui soggiacciono tutti i Comuni non capoluogo di Provincia, ai sensi dell'art. 33, c. 3-bis, del Codice dei contratti- gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, che, ai sensi del Codice dei contratti, possono essere affidati direttamente dal RUP, senza il ricorso alla gara.

Appalti pubblici: pubblicato il regolamento che stabilisce il modello di formulario per il DGUE

Con il regolamento (UE) 2016/7, del 5 gennaio 2016, la Commissione europea ha adottato formalmente il nuovo Documento di gara unico europeo (DGUE), destinato a sostituire i sistemi nazionali di auto-dichiarazione attualmente esistenti nell'UE.

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Il DGUE mira a ridurre gli oneri amministrativi a carico del concorrente, sostituendo la necessità di produrre immediatamente certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione, con la necessità di fornire una prova documentale preliminare.

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L'introduzione negli Stati Membri del DGUE è stata prevista e disciplinata dall'articolo 59 della nuova direttiva appalti (2014/24/UE), ma si applicherà anche agli appalti aggiudicati nei settori speciali, laddove siano utilizzati i criteri di qualificazione previsti per i settori ordinari.

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Nello specifico, DGUE consiste in un'autodichiarazione da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza di cause di esclusione e la sussistenza dei requisiti di qualificazione, compresi i riferimenti all'impresa ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento.

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Tale documento dovrà identificare le autorità o i soggetti titolari del potere di rilascio dei certificati originali; dovrà altresì contenere una dichiarazione dell'operatore economico attestante che, su istanza della stazione appaltante e senza ritardo, sarà in grado di fornire il certificato richiesto in forma originale.

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Inoltre, nel DGUE sono riportate le informazioni necessarie al fine di consentire alla stazione appaltante l'accesso alla documentazione a comprova dei requisiti del concorrente, laddove contenuta in specifiche banche.

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Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica ed è basato su un formulario predisposto dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Per facilitare il suo utilizzo, è stato sviluppato per gli Stati membri e le imprese un sistema libero, basato sul web (e-Certis).

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Seguirà News di commento Ance.

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In allegato, il testo adottato (modulo standard DGUE)

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1 allegato

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Regolamento UE 2016_7

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