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ANAC: fino a 51 mila euro per l’impresa che presenta in gara la SOA falsa

Nel caso di consapevole e volontaria utilizzazione di un'attestazione affetta da falsità è applicabile, nei confronti dell'impresa, la sanzione pecuniaria prevista dal Codice dei contratti, nei casi in cui il concorrente abbia presentato un'attestazione non veritiera.

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E' quanto emerge dal Comunicato del 3 febbraio 2016, in cui si precisa che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ha ritenuto di approfondire i diversi effetti della dichiarazione di decadenza dell'attesto SOA, laddove questa sia seguita alla presentazione da parte dell'impresa di dichiarazioni o documentazione non veritiera (ex art. 40, comma 9-quater, del D.lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici).

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Il fine sotteso al Comunicato sembrerebbe quello di rendere possibile l'esplicazione del potere sanzionatorio dell'Autorità (di carattere pecuniario) nei confronti di quelle imprese che, in maniera consapevole, utilizzino un attestato SOA non veritiero.

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Al riguardo, il Codice all'art. 48 chiarisce che le stazioni appaltanti richiedono ad un numero di offerenti (non inferiore al 10% delle offerte presentate) di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, e ove tale prova non sia fornita/confermata, le stesse procedono ad irrogare nei confronti del concorrente la cd. "triplice sanzione".

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Quest'ultima sanzione si sostanzia nell'esclusione del concorrente dalla gara, nell'escussione della relativa cauzione provvisoria e nella segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti sanzionatori di competenza di cui art. 6, comma 11, del Codice.

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L'art. 48 rappresenta, pertanto, una fattispecie molto più ampia, in cui manca un vero e proprio riferimento allo specifico caso, considerato dal Consiglio, dell'utilizzazione di un'attestazione SOA intrinsecamente falsa da parte di un concorrente.

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Al fine di meglio chiarire il contesto del Comunicato, è necessario ricordare che il procedimento di decadenza ha inizio, di norma, con la segnalazione della SOA all'Autorità (l'ANAC) e si conclude con il provvedimento di quest'ultima, che accerta:

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a) la veridicità, o meno, di quanto presentato in sede di qualificazione dall'impresa,
b) l'eventuale grado di colpa o l'eventuale dolo dell'impresa, nell'aver presentato in sede di qualificazione SOA, atti documenti o dichiarazioni che hanno dato un riscontro negativo.

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Ne consegue che, a conclusione della procedura per la dichiarazione di decadenza dell'attestazione SOA per falso, laddove sia accertato il dolo dell'impresa, l'Autorità è tenuta ad informare dell'esito dell'istruttoria tutte le stazioni appaltanti, che nell'ultimo quinquennio hanno ricevuto un'istanza di partecipazione dalla stessa impresa.

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Le stazioni appaltanti interessate, a loro volta, segnalano alla stessa Autorità l'eventuale utilizzo da parte dell'impresa dell'attestazione affetta da falsità, ove il soggetto non risulti già essere stato escluso dalla gara, in quanto l'art. 48 è applicabile al concorrente.

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La segnalazione avvia il procedimento che porta all'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a euro 51.545, prevista dal Codice all'art. 6 comma 11, che rimane di esclusiva competenza dell'Ufficio Sanzioni della stessa Autorità (ANAC).

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1 allegato

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com.pres.03.02.16

ANAC: aggiornato il coefficiente di rivalutazione R relativo all’attestazione SOA

È stato pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del 10 febbraio 2016, inerente la "Rivalutazione della tariffa applicata dalle Soa per l'esercizio dell'attività di attestazione - Allegato C al D.P.R. n. 207/2010".

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Nel comunicato, viene reso noto che, per l'anno 2016, è stata ritoccata la tariffa applicata dalle SOA per il rilascio dell'attestato di qualificazione, e, in particolare, è stato rivisto il valore del coefficiente di rivalutazione da inserire nella formula che determina il corrispettivo dovuto alle SOA.

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L'incremento è, tuttavia, più formale che sostanziale, poiché, dopo lo stop alle tariffe del 2015, le imprese per attestarsi dovranno, a far data dalla pubblicazione del Comunicato, pagare appena lo 0,1% in più, rispetto al 2014 (Comunicato alle SOA n. 4 del 29/04/2014 e NEWS Ance ID 16222 del 16 maggio 2014).

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Con l'occasione si ricorda che l'aggiornamento annuale della tariffa, già presente nel previgente D.P.R. n. 34/2000, è determinato dalla variazione del coefficiente "R" di rivalutazione che, presente nella formula contenuta nell'allegato "C" del D.P.R. n. 207/2010, è calcolato dall'ISTAT.

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Si riporta di seguito il resoconto degli aumenti:

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Allegato E, D.P.R. n. 34/2000 e ss. mm:
· 2005, pari a 1,07,
· 2006, pari a 1,089,
· 2007, pari a 1,11,
· 2008, pari a 1.1295,
· 2009, pari a 1,1659,
· 2010, pari a 1,1746,
• Allegato C, D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm:
· 2011, pari a 1,193,
· 2012, pari a 1,225,
· 2013, nessuna variazione,
· 2014, pari a 1,276.
· 2015, nessuna variazione,
· 2016, pari ad 1,277.

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Prima del 2005 il coefficiente "R" non era presente nella formula del computo della tariffa SOA, poiché questo è stato introdotto, assieme alla verifica triennale, con il D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93.

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1 allegato

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com.pres.10.02.16soa

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Decreto Milleproroghe

In allegato nell'area riservata sezione circolari, il testo del decreto milleproroghe - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative – Atto del Senato della Repubblica – N. 2237 – approvato nella serata del 24/02/2016 dal Senato.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge delega appalti

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n.23 del 29 gennaio 2016) la Legge n.11 del 28 gennaio 2016 che delega il Governo al recepimento delle nuove direttive in materia di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione, nei settori ordinari e speciali.

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Inoltre, la Legge delega, che entrerà in vigore il prossimo 13 febbraio, prevede il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, fornendo un elenco dei principi cui il Governo dovrà attenersi fase di riscrittura del codice appalti, che li declinerà concretamente.

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Alcune disposizioni troveranno tuttavia immediata applicazione nel periodo transitorio compreso tra l'entrata in vigore della legge delega (13 febbraio p.v.) e l'entrata in vigore del nuovo codice appalti.

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In primo luogo, in tale arco temporale, risulta sospesa l'applicazione delle norme in materia di garanzia globale di esecuzione, di cui agli artt. 129, comma 3 e 176 comma 18 del vigente codice appalti ( D.lgs 163/2006). Si ricorda che, ai sensi delle citate norme, la garanzia globale di esecuzione è prevista per gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro nonché per gli affidamenti a contraente generale, nonché, in via facoltativa, per gli appalti di sola esecuzione di importo superiore a 100 milioni di euro.

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Per tali appalti, fino all'adozione del nuovo codice, la sospensione dell'istituto della garanzia globale di esecuzione verrà temporaneamente compensata da un rafforzamento della cauzione definitiva di cui all'art.113 del codice dei contratti pubblici, nel senso che non troverà applicazione la progressiva riduzione automatica (fino al limite massimo dell'80%) dell'importo garantito (art.113, comma 3, codice contratti pubblici).

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In ogni caso, è previsto che, al termine del periodo transitorio, la garanzia globale di esecuzione verrà comunque abrogata.

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Tali previsioni si applicano anche ai bandi pubblicati anteriormente all'entrata in vigore della Legge Delega, prevedendo la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, e perché non sia già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria.

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In secondo luogo, sempre a partire dal 13 febbraio, sarà vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

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Infine, occorre ricordare che la legge delega prevede la possibilità per il Governo di optare per un unico provvedimento, da adottare entro il 18 aprile p.v., ovvero due provvedimenti, il primo entro il 18 aprile p.v., ed il secondo, di riordino, che dovrebbe vedere la luce entro il 31 luglio p.v.. Laddove venisse adottata tale ultima soluzione, il periodo transitorio perdurerà fino all'adozione del secondo decreto "di riordino".

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Per un approfondimento sui contenuti della Legge n. 11/2016 si rimanda alla news Ance di commento del 14 gennaio u.s..

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In allegato:

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Legge n.11 del 28 gennaio 2016.

Emendamenti importantissimi al Decreto Milleproroghe.

In allegato nell'area riservata, sezione circolari importantissimi emendamenti al Decreto Milleproroghe. Si rimanda alla lettura della news.

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