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Varianti in corso d’opera: i contenuti di interesse del nuovo Comunicato del Presidente dell'ANAC

Come anticipato nella news del 18 marzo u.s., è stato pubblicato, sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, relativo al riordino e all'aggiornamento delle modalità di trasmissione, all'ANAC stessa, delle varianti in corso d'opera.

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Com'è noto, l'art. 37 del d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 114/2014, ha introdotto, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del codice dei contratti pubblici, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

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Invece, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC.

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In ordine alle precise modalità di trasmissione delle varianti, il Presidente dell'ANAC ha pubblicato i seguenti comunicati: comunicato del 16.7.2014, del 17.9.2014 e del 7.11.2014.

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Da ultimo, al fine di riordinare e aggiornare, sulla base dell'esame delle comunicazioni pervenute, le modalità di trasmissione delle varianti, in data 17 marzo 2015, il Presidente ha adottato un nuovo comunicato, che sostituisce i tre comunicati dinanzi riportati.

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Il comunicato in commento chiarisce i seguenti aspetti dell'obbligo di trasmissione:

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1) Documentazione da trasmettere;
2) Ambito di applicazione;
3) Settori speciali;
4) Contraente generale;
5) Transazioni, accordi bonari ed appalti integrati;
6) Coordinamento con gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio;
7) Effetti della trasmissione;
8) Organo competente.

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Al fine di garantire la completezza e coerenza della documentazione da trasmettere, viene allegato al comunicato un "modulo di trasmissione", contenente le informazioni salienti richieste dall'art. 37 citato e dai precedenti comunicati.

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Viene, inoltre, specificato che ciascuna comunicazione deve contenere essa stessa, in allegato, l'elenco generale della documentazione, con eventuali codici di lettura e consultazione. Al fine poi di contestualizzare la variante rispetto all'arco temporale del contratto, viene richiesto di produrre il verbale di consegna e di sospensione dei lavori (qualora sussista), le proroghe, nonché lo stato di avanzamento dei lavori emesso prima della variante e/o la valutazione dei lavori comunque contabilizzati, sebbene non sia stato eventualmente possibile trasferire il maturato economico in apposito SAL.

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In merito alla funzione del RUP, al quale compete l'accertamento delle cause delle varianti, viene ricordato che, nella apposita relazione prevista, deve dare puntuale evidenza del percorso logico seguito per accertare autonomamente le cause della variante e del corredo documentale, sul quale è basato l'esame motivato dei fatti (cfr. art.161, co.1, DPR 207/2010). La relazione, invece, non può contenere la riproposizione acritica delle motivazioni espresse dal direttore dei lavori.

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In particolare, per le variante dovute a cause impreviste e imprevedibili ( lett. b), comma 1, art.132, d.lgs. 163/2006) il RUP è tenuto ad accertare:

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- la non imputabilità delle cause della variante alla stazione appaltante,
- la non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori ecc. (cfr. art.161, co.8, DPR 207/2010).

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Per le fattispecie di variante di cui alla lett. c), comma 1, art.132, D.lgs. 163/2006) il RUP deve:

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- verificare la natura e le caratteristiche delle cause (o evento) in relazione alla natura del bene (specificità);

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- esprimersi in ordine alla prevedibilità o meno del "rinvenimento" causa della variante, nella fase di progettazione, individuando anche a quale livello di progetto sia riconducibile l'eventuale mancata previsione.

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- esprimersi sulla completezza e adeguatezza dei dati e degli accertamenti preliminari in situ, dei sondaggi, degli studi interdisciplinari, delle prove, delle ricerche, del censimento delle interferenze, delle cave disponibili, degli impatti rilevanti, e di ogni altro dato occorrente per una progettazione di qualità (cfr. DPR 207/2010, art.15 e ss.).

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Il RUP dovrà altresì, allegare gli eventuali pareri di Enti terzi che abbiano avuto un ruolo causale sulla variante, nonché gli eventuali ulteriori accertamenti e indagini necessarie alla progettazione definitiva o esecutiva.

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Relativamente all'ambito di applicazione, il comunicato precisa che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere all'ANAC la documentazione di cui all'art.37, comma 1, legge n.114/2014, qualora:

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•l'importo dell'appalto a base di gara sia superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 163/2006;

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• la variante sia superiore al 10% dell'importo del contratto originario.

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Il comunicato prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti sono tenute alla trasmissione all'ANAC della documentazione inerente le varianti anche nei seguenti casi:

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a. nel caso in cui il superamento del 10% sia determinato dal cumulo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell'art. 37 legge n. 114/2014 e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex art. 132, comma 1, lett. c), e art.205 del D.lgs. 163/2006);

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b. nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la variante riguardi l'esecuzione di lavori e l'importo dei lavori stessi (a base di gara) sia superiore alla soglia comunitaria;

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c. per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;

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d. per le varianti ripetute relative ad un medesimo appalto, qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo superi il 10% dell'importo originario del contratto; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall'approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario.

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In merito ai settori speciali, il documento chiarisce che non sussiste alcun obbligo di comunicazione delle varianti in corso d'opera nei settori speciali, ai sensi dell'art. 37, co. 2, legge 114/2014, per il tramite del sistema SIMOG. Tale obbligo è stato, invece, introdotto al punto 3, lett. c), del comunicato ANAC del 17.9.2014 ed è assolto dal RUP con la trasmissione della variante all'Ufficio Vigilanza Analisi Varianti.

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Il documento, inoltre, precisa che, al verificarsi delle medesime soglie d'importo dell'appalto (pari o superiore alla soglia comunitaria) e della variante (eccedente il 10% del contratto originario), sono soggette all'obbligo di trasmissione ad ANAC anche le varianti in corso d'opera inerenti i contratti del Contraente Generale che ai sensi dell'art.176, comma 5, lett. a), D.lgs. 163/2006, sono a carico del medesimo Contraente Generale.

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L'ANAC, al fine di disporre di un quadro completo dell'aumento di spesa, ritiene necessario, ancorché ciò non sia espressamente previsto dalla norma, includere, con la trasmissione della variante, anche gli atti relativi alle transazioni o accordi bonari rispettivamente ex artt. 239 e 240 del codice, eventualmente espletati prima della variante, nonché le varianti che ricorrono negli appalti integrati di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) e c), del codice, nella fase che precede la consegna dei lavori.

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Il comunicato precisa altresì che:

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a. Per le varianti di importo superiore al 10% del valore del contratto originario, relative ad appalti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria, i dati sintetici devono essere comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, in conformità ai Comunicati del Presidente della soppressa AVCP del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010 e del 22 ottobre 2013;

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b. In relazione agli appalti di valore a base di gara superiore alla soglia comunitaria, per le varianti di importo inferiore al 10% dell'importo contrattuale, valgono gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in osservanza ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati;

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c. Per le tipologie di varianti non contemplate dall'art. 37, comma 1, legge n. 114/2014 (varianti ex art. 132, comma 1, lett. a e lett. e nonché comma 3, secondo periodo, nonché ex art.205 del d.lgs. 163/2006) i dati sintetici devono essere comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, in conformità ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati;

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d. Con riguardo agli adempimenti prescritti dal comma 2, art. 37, legge n. 114/2014, al fine di armonizzare le presenti disposizioni con i Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e seguenti, si specifica quanto segue:

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1. L'obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici dei dati sulle varianti si intende assolto mediante la compilazione delle scheda variante del sistema informativo, nei limiti e con le modalità indicate all'art. 7, co. 8, del d.lgs. 163/2006 e nei Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e ss.;

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2. Resta immutata la soglia minima di € 40.000,00 a base di appalto stabilita nel Comunicato della soppressa AVCP del 22 ottobre 2013, superata la quale le varianti devono essere comunicate all'Osservatorio; permane, altresì, la ripartizione delle competenze stabilita dai precedenti comunicati in materia di raccolta dei dati tra Osservatorio centrale e Sezioni regionali;

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3. Il termine temporale per la comunicazione dei dati della variante, indicato in 60 giorni nei precedenti Comunicati della soppressa AVCP, è ridotto a 30 giorni in conformità al disposto dell'art. 37 della legge n. 114/2014.

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In ultimo, il comunicato specifica che la trasmissione delle varianti non costituisce acquiescenza di ANAC alla variante stessa né solleva il RUP, il direttore dei lavori, l'operatore economico, la stazione appaltante o soggetto equivalente, dalle rispettive responsabilità disciplinate dalle norme vigenti.

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In allegato alla presente news il testo integrale del comunicato.

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Com.Pres.17.03.15

ANAC: in Gazzetta il nuovo regolamento che disciplina Il funzionamento del Consiglio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2015, è stato pubblicato il provvedimento dell'ANAC 3 marzo 2015, concernente "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione".

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Il nuovo regolamento, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione (e cioè il 14 marzo 2015), tiene conto delle specificità della nuova struttura dell'Autorità ed abroga, a partire dalla data di entrata in vigore, tutte le disposizioni con esso incompatibili.

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Con il regolamento, vengono abrogati gli articoli da 3 a 12 del «regolamento di organizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» approvato dal Consiglio dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 20 dicembre 2007 e ss.mm. nonché' agli articoli 2, 2-bis, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 del «regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento della commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», approvato dalla Commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni in data 4 luglio 2012.

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È altresì abrogato il «Regolamento per la pubblicazione sui sito web degli atti dell'Autorità», adottato dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici in data 16 febbraio 2010.

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Si allega il testo del provvedimento e si fa riserva di ulteriore commento.

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Provvedimento 3 marzo 2015

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ANAC: on line la nuova determina sui rapporti tra soggetto aggregatore e stazione unica appaltante

Pubblicata dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, la determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015, con la quale si affronta la tematica dei rapporti tra il Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza) e la stazione unica appaltante (SUA) e si forniscono prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006.

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In tema di centralizzazione degli acquisti, si richiama anche la Segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25 febbraio 2015, con la quale l'ANAC auspica, in linea con quanto osservato da ANCE, un intervento legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto di porre le spese di gestione della procedura a carico dell'aggiudicatario.

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Si allegano i due testi e si fa riserva di ulteriore commento.

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Determinazione 3_2015

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Atto di Segnalazione 3_2015

“Milleproroghe”: in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione.

In Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto c.d. "Milleproroghe" – le novità in materia di lavori pubblici. Si rimanda alla lettura dela circ. n.32, pubblicata nell'area riservata tra le circolari.

ANAC: specificati gli obblighi informativi per gli interventi indifferibili

Il chiarimento sugli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, fornisce alle stazioni appaltanti alcune utili indicazioni in merito alle forme di semplificazione applicate ai lavori dichiarati “indifferibili”, introdotte l’autunno scorso dalla legge Sblocca Italia.
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Ciò in previsione di un sistema di controlli a campione che interesserà quegli appalti, che, come rilevato dalla stessa Autorità, beneficiando di regole semplificate, possono presentare maggiori rischi in merito al rispetto della normativa, anche europea, posta a tutela della concorrenza e della trasparenza.
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E’ quanto emerge dal Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015, pubblicato sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione, avente ad oggetto l’approfondimento dell’art. 9 del D.L. legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
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Infatti, tale articolo se, da una parte, stabilisce una corsia preferenziale per determinate tipologie di interventi che beneficiano di una semplificazione amministrativa e di una accelerazione delle procedure, dall’altra, affida all’ANAC il compito di controllarne la regolarità (comma 2-bis).
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Semplificazione e accelerazione
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L’articolo 9 citato introduce alcune forme di semplificazione per l’affidamento di lavori d’importo compreso fino alla soglia comunitaria (5.186.000 euro), qualora si verifichi una specifica fattispecie di “estrema urgenza”, che si aggiunge a quella prevista dal Codice dei contratti all’art. 57, comma 2, lett. c).
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In particolare, a mente della suddetta norma, costituisce “estrema urgenza” anche la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come “indifferibili” gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’AFAM (comma 1, lett. “a”), la mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici (comma 1, lett. “b”), l’adeguamento alla normativa antisismica (comma 1, lett. “c”) nonché la tutela ambientale e del patrimonio culturale (comma 1, lett. “d”).
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In merito ai suddetti interventi, il comma 2 dell’articolo sopra citato introduce le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, qualora l’appalto non abbia ad oggetto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria o non sia previsto l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice), ossia:
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1.    non si applicano il termini dilatori del c.d. “stand still” e quello processuale per la stipula del contratto di cui all’art. 11, commi 10 e 10-ter, del Codice (comma 2, lettera a),
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2.    i bandi sono pubblicati unicamente sul sito informatico della SA (comma 2, lettera b),
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3.    sono dimezzati i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e dei documenti complementari di cui all’art 122, commi 5 e 6, del Codice (comma 2, lettera c).
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In particolare, per tutti gli interventi di cui sopra (comma 1, lett. dalla “a” alla “d”), è ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, purché questa abbia rivolto invito ad almeno dieci operatori economici (comma 2, lettera d).
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Ma vi è di più, perché, sempre con riferimento alle procedure aventi ad oggetto lavori d’importo compreso fino alla soglia comunitaria, lo stesso comma amplia le possibilità della stazione appaltante di ricorrere alle procedure negoziate, purché queste rispettino i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
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Inoltre, per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di quelli AFAM (comma 1, lett. “a”), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché siano invitati almeno cinque operatori economici (comma 2, lettera e).
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Trattandosi nel caso specifico di interventi sotto soglia comunitaria, qualora l’importo dell’appalto sia superiore, è confermata la disposizione prevista dal Codice (art. 57, comma 6) che impone, ove possibile, alla stazione appaltante di individuare almeno tre (e non più dieci come invece previsto per il sotto soglia) operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato.
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Trasparenza e controlli
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In ragione delle suddette deroghe e semplificazioni, il comma 2-bis del suddetto articolo 9 (introdotto solo in sede di conversione) affida all’ANAC la verifica “a campione” della trasparenza e regolarità delle procedure.
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Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che gli appalti in questione sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio sui contratti pubblici (art. 7, comma 8, del Codice), e agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ad affidamento ed esecuzione di appalti (art. 37 del decreto legislativo 33/2013).
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Su questo presupposto normativo, nel comunicato del 5 febbraio u.s. l’Autorità ha chiarito che le stazioni appaltanti, dopo aver effettuato, preventivamente, la ricognizione volta a verificare la sussistenza delle condizioni di certificazione della «indifferibilità» dell’intervento, devono indicare che questo è indifferibile già nelle schede di rilevazione dei dati da inviare all'Autorità, specificando il tutto anche in sede di acquisizione del CIG, appositamente aggiornato per tale scopo (cfr. art. 7, comma 8 del Codice dei contratti, la cui applicazione è fatta salva dall’art. 9 del d.l. 133/2014).
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Inoltre, le stazioni appaltanti, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2, lettera d) del D.L. 133/2014, nella compilazione delle schede indicheranno, quale procedura di affidamento, la procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del Codice, mentre, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2, lettera e) del d.l. 133/2014, indicheranno il cottimo fiduciario (art. 125 del Codice).
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Considerata, poi, l'urgenza degli interventi e la conseguente esigenza di tempestività dei controlli, nel comunicato è chiarito che le successive comunicazioni all’Autorità (relative ai dati su bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo di aggiudicazione, nominativo dell’affidatario, etc.) devono essere trasmesse entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’affidamento, in luogo dei 30 (trenta) giorni ordinari (art. 7, comma 8 del Codice).
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Infine, l’Autorità chiude il comunicato con gli interventi relativi a beni culturali di cui all’art. 204 del Codice in cui le stazioni appaltanti, verificata l’indifferibilità dell’intervento, devono prima inoltrare alla stessa A.N.AC. l’invito a partecipare alla procedura rivolto a quindici concorrenti e, successivamente, entro quindici giorni dall’affidamento, trasmettere l’elenco dei soggetti invitati.
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Obiettivi
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Le comunicazioni della stazione appaltante, come sopra riportate e previste dallo stesso “sblocca-Italia”, sembrerebbero gettare le basi per una maggiore consapevolezza delle stazioni appaltanti sull’eccezionalità di tali procedure semplificate, rendendo possibile per l'A.N.AC. effettuare controlli a campione per evitare che l'«urgenza» nasconda violazioni delle regole anti-corruzione (articolo 9, comma 2-bis).
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Si allegano il testo del comunicato e dell’articolo 9 del D.L. legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, più volte citato.
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