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Lavoro e previdenza

Legge 29 maggio 1982 N. 297 - TFR -Indice ISTAT relativo al mese di aprile 2014

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L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di aprile 2014 è risultato pari a 107,4 (base 2010 = 100).

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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,00710084

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Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

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4/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,5

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75% di 0,28011204 [indice aprile su indice dicembre 2013 x 100 - 100] = 0,210084.

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TOTALE = 0,710084

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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 aprile 2014 ed il 14 maggio 2014.

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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

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allegato

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Riduzione dei premi e contributi Inail - Modalità applicative.-

Fornite con la circolare n. 25/14 le istruzioni operative relative alla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro prevista dalla legge di stabilità 2014

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per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

Decreto sulla detassazione ei premi di produttività per l'anno 2014. Nuovo DPCM

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM in tema di detassazione dei premi di produttività per l’anno 2014. Nel riportare i nuovi parametri di accesso all’agevolazione, si fa comunque riserva di ulteriori precisazioni anche al fine di addivenire ai relativi accordi territoriali per l’anno in corso

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Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

D.L. n. 34/14 - Indicazioni in materia contributiva - Contributo addizionale ASpI - Apprendistato

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A seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 34/14, in merito alle semplificazioni che interessano, in particolar modo, i contratti a tempo determinato e l’apprendistato, l’Inps ha fornito, con l’allegato messaggio 4152/14, le prime indicazioni operative di natura contributiva.

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Si fa comunque riserva di ulteriori informazioni a seguito della conversione in Legge del Decreto di che trattasi, il quale attualmente risulta in parte essere già stato modificato in Commissione lavoro della Camera dei deputati.

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L'Inps precisa che, in riferimento al contratto a tempo determinato, l’art. 1 del Decreto in parola prevede che sia consentito stipulare contratti a termine senza causale sino a 36 mesi, anche nel caso di somministrazione a tempo determinato. Su tali contratti permane l’obbligo contributivo dell’ 1,4% previsto dalla L. n. 92/12, fatti salvi i casi di esclusione per le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori assenti ex art. 2 co. 29, lettera a). Per tali esclusioni, i datori di lavoro dovranno compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento con il previsto codice A.

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Con riferimento al regime agevolativo di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 151/01 sono, inoltre, confermate le modalità di accesso e fruizione dello sgravio contributivo del 50% riconosciuto alle aziende con meno di 20 dipendenti per le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità o paternità.

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Per quanto riguarda l’apprendistato, l’art. 2 del D.L. n. 34/14 prevede, dal 21 marzo 2014, l’eliminazione della soglia minima di stabilizzazione, sia quella prevista dalla legge per le aziende con oltre nove dipendenti (stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge 92/2012), sia quelle stabilite dai contratti per i datori di lavoro con meno di nove dipendenti.

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Le ulteriori novità in materia di apprendistato prevedono che:

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  •  il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
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  • nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;
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  • nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.
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Relativamente al contributo addizionale Aspi (1,4%), l’Istituto ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 147/13 (Legge di Stabilità 2014) nel caso di stabilizzazione di un rapporto a termine, tale contributo potrà essere integralmente recuperato dall’azienda. La disciplina previgente di cui all’art. 2, comma 30, della legge 92/12, invece, limitava tale restituzione solo agli ultimi sei mesi.

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In tale ambito, trovano conferma le disposizioni di cui al secondo capoverso dell’art. 2, co. 30, della legge 92/12 che consentono all’impresa di ottenere “la restituzione anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine”.

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Tale contributo, conferma l’Inps, sarà restituito anche nel caso in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato.

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A tal riguardo sono, altresì, confermate le indicazioni contenute nell’interpello n. 8/07 e nella circolare n. 5/13 a cui si fa esplicito rinvio, che riconoscono la validità delle assunzione in apprendistato di persone precedentemente impiegate nella stessa azienda.
 

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Infine, per ciò che concerne le modalità di rimborso del contributo addizionale dell’1,40%, i datori di lavoro potranno continuare ad utilizzare il codice causale “L810?, avente il significato di “recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012“, nell’elemento di di di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.

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In merito alle altre disposizioni contenute nel D.L. n. 34/14, concernenti il procedimento di attestazione della regolarità contributiva (DURC) e le agevolazioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi di cui alla L. n. 863/84, l’Inps fa riserva di fornire gli opportuni chiarimenti solo a seguito dell’emanazione dei relativi decreti attuativi.
 

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Garanzia Giovani: al via il piano per promuovere l'occupazione giovani

Sottoscritto dal Ministero del lavoro, Ministero dell'istruzione, Confindustria e Finmeccanica lo scorso 28 marzo il protocollo per promuovere l'occupazione giovanile nell'ambito del piano "Garanzia per i giovani"

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Per maggiori informazioni rimandiamo alla circolare pubblicata nell'area riservata

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