Il Ministero del lavoro e il Ministero dell'interno, con la circolare congiunta del 17 marzo 2014, hanno fornito chiarimenti in ordine alle modifiche apportate dalla legge n. 9/2014, di conversione del decreto legge n. 145/2013 (Piano Destinazione Italia), al d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione) in materia di ingresso per lavoro di cittadini extra UE.
\r\nIn particolare, per quanto di interesse, la circolare puntualizza le innovazioni previste dall’art. 5, comma 8, del citato decreto legge n. 145/13, volte a favorire l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori altamente qualificati (art. 27-quater T.U., Carta Blu UE) e degli studenti stranieri (art. 22, comma 11 bis, T.U.).
\r\nCon riguardo all’ingresso dei lavoratori altamente qualificati, la nuova disciplina, in linea con il dettato della direttiva 2009/50/CE “Blue Card (recepita dal d.lgs. n. 108/2012, art. 1, co. 1, lettera a), svincola il requisito del possesso del titolo di istruzione superiore - rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito - da quello “aggiuntivo” del riconoscimento della “qualifica professionale”.
\r\nIn base alla nuova normativa, non sarà quindi più necessario per il lavoratore acquisire, da parte del MIUR, la certificazione di conformità della qualifica professionale al titolo di istruzione posseduto, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la competente Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di residenza dello straniero.
\r\nLa proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante dovrà, in ogni caso, riferirsi a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP2011 (rinvenibili sul sito http://cp2011.istat.it/).
\r\nPer quanto attiene gli studenti stranieri, le nuove previsioni consentono di convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tutti i titolari di master universitario, indipendentemente dal livello.
\r\nTale modifica completa quella già introdotta con il decreto lavoro (d.l. n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013), grazie alla quale gli studenti stranieri che conseguono in Italia non solo un dottorato o un master (ora senza alcun riferimento al livello), ma anche una laurea triennale o specialistica, possono fruire di un anno di soggiorno ulteriore, dopo la scadenza del permesso, al fine di trovare un’occupazione e, in presenza dei requisiti, convertire il permesso per studio in permesso per motivi di lavoro.
\r\nSi evidenzia, infine, che, con l’abrogazione del comma 4 dell'articolo 39 del T.U., non sono più previste quote massime degli studenti stranieri residenti all’estero per l’ingresso nelle Università (prima fissate con decreto annuale), fatto salvo il rispetto delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso.
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Fornite dall'Inps indicazioni operative per la fruizione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori che, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, siano stati licenziati da imprese con almeno 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo
\r\nNell'area riservata è pubblicata la circolare.
Pubblicato in G.U. n. 66/2014 il DL n. 34/2014 per il rilancio dell'occupazione recante importanti novità in materia di contratto a termine, apprendistato, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà
\r\nPer maggiori informazioni rimandiamo alla lettura dell circolare pubblicata nell'area riservata
Si rammenta che il 18 marzo 2014 entrerà in vigore il Decreto interministeriale 6 marzo 2013 (G.U. n. 65/13) sui criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del d.lgs. n.81/2008.
I formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli artt. 34 e 37 del citato d.lgs. n. 81/2008, così come disciplinati dagli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011, dovranno essere in possesso dei requisiti minimi per la qualificazione di seguito:
• diploma di scuola secondaria di secondo grado (prerequisito non richiesto per il datore di lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori);
• uno dei criteri riportati nell’allegato al decreto stesso, comprovato con idonea documentazione.
Si evidenzia che per 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame, ossia fino al 18 marzo 2016, i datori di lavoro, nel rispetto delle condizioni dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sono legittimati a svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti per effettuare il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008. Trascorso tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà possedere uno dei criteri previsti dal decreto di cui trattasi.