HomeLavoro e previdenza

Lavoro e previdenza

Ccnl Dirigenti - Gestione separata Fasi

\r\n

Con l’allegata nota del 17 gennaio scorso, inoltrata al Fasi, Confindustria e Federmanager hanno confermato che l'accordo 25 novembre 2009, con il quale era stato esteso, in via sperimentale, l'accesso alle prestazioni della Gestione Separata Fasi (GSR Fasi) anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con i dirigenti, ha esaurito i suoi effetti al 31 dicembre 2013.

\r\n

A tal proposito, le parti hanno convenuto che, in attesa di una diversa intesa, dal 1° gennaio 2014 non potranno più essere erogate le prestazioni previste dal citato accordo, a favore dei dirigenti firmatari di un atto di risoluzione consensuale.

\r\n

Fermi restando i diritti dei dirigenti che abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale entro il 31 dicembre 2013, al fine di garantire una più agevole gestione della fase transitoria, la GSR Fasi darà corso alle domande di prestazione, derivanti da risoluzioni consensuali che, pur definite entro la predetta data, siano materialmente inviate al Fasi, con atto di data certa, entro e non oltre il 15 febbraio 2014.

\r\n

 

\r\n

PDF-icon

\r\n

Protocollo di intesa Ministero del Lavoro/Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

\r\n

È stato siglato nei giorni scorsi l’allegato protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

\r\n

Il protocollo intende realizzare una collaborazione tra il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e i Consulenti del lavoro, definendo un processo di asseverazione di regolarità delle imprese volto ad evidenziare la conformità delle stesse alle disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale.

\r\n

Dal documento scaturisce la previsione secondo la quale i Consulenti rilasceranno l’asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro – ASSE.CO – su istanza dei datori di lavoro.

\r\n

Elementi fondamentali dell’istanza, come si legge nell’art. 2 del protocollo, sono:
la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro sulla non commissione degli illeciti contenuti nell’allegato tecnico;

\r\n
    \r\n
  •  la dichiarazione di responsabilità del Consulente del Lavoro in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc e il rispetto della contrattazione collettiva;
  • \r\n
  •  l’assenso del datore di lavoro alla pubblicazione dei propri dati.
  • \r\n
\r\n


L’ASSE.CO è rilasciata entro 30 giorni dall’istanza esclusivamente per via telematica ed ha validità annuale, salvo verifica da parte del consulente del lavoro sulla permanenza dei presupposti valevoli per il rilascio.

\r\n


L’elenco dei datori di lavoro in possesso dell’ASSE.CO sarà pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale e del Ministero del Lavoro.
Il protocollo contiene anche l’indicazione dei requisiti necessari in capo ai consulenti del lavoro (art. 5) e la previsione delle responsabilità (art. 6) in capo al datore di lavoro e ai consulenti del lavoro per le dichiarazioni rese nell’ASSE.CO.

\r\n

L’art. 7 del protocollo riporta poi le conseguenze del rilascio dell’ASSE.CO in relazione all’orientamento dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, il quale, viene specificato, orienterà le visite ispettive prioritariamente sul quelle aziende prive di asseverazione.

\r\n

Il protocollo ha durata biennale, eventualmente prorogabile su accordo delle parti e con eventuali implementazioni valutate quali necessarie dopo il primo biennio di funzionamento del sistema.

\r\n

Si pone l’attenzione, pertanto, sul fatto che nell’ottica di una sinergia tra le parti volta a porre in essere un’azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, il protocollo in oggetto sembrerebbe condurre alla creazione di una vera e propria "White list" delle imprese più meritevoli, per consentire poi agli organi ispettivi, soprattutto al fine di meglio efficientare la propria attività ispettiva, di veicolare le ispezioni sul lavoro.

\r\n

Come riportato anche nell’art. 7 del protocollo, inoltre, l’asseverazione attualmente non ha alcun riflesso sull’istituto della responsabilità solidale tra imprese.

\r\n

Si fa riserva di fornire le ulteriori valutazioni del caso anche successive ad un primo periodo di sperimentazione della procedura e del suo impatto con le vigenti norme sul lavoro e con i programmi di modifica del sistema sui quali sono attualmente impegnati sia le parti sociali dell’edilizia che le istituzioni competenti.
 

\r\n

PDF-icon

\r\n

Rinvio dei termini per l'autoliquidazione 2013/2014

\r\n

Informiamo che l'Inail, con l’allegata nota n. 495/14, ha fornito le prime indicazioni relative al differimento dei termini, al 16 maggio 2014, per l’autoliquidazione 2013/2014.

\r\n

Tale differimento, che sarà contenuto nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, consentirà all’Istituto di provvedere alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici ed al calcolo economico-finanziario sui premi e contributi ai fini della predisposizione di un apposito decreto ministeriale.

\r\n

Il nuovo termine del 16 maggio 2014, in particolare, consentirà di posticipare gli adempimenti relativi al:

\r\n
    \r\n
  • versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata;
  • \r\n
  • pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014;
  • \r\n
  • invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali.
  • \r\n
\r\n


Il differimento al 16 maggio dovrebbe riguardare anche il termine del 17 marzo 2014 previsto per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013, nonché quello per comunicare la scelta del pagamento rateale e quello per richiedere la riduzione del premio, misura quest’ultima prevista in favore delle imprese artigiane.
Relativamente ai pagamenti rateali, il premio dovrà essere sempre diviso in quattro rate, ma, con la prima rata, con scadenza 16 maggio 2014, dovrà essere corrisposto il 50% del premio, senza maggiorazione di interessi, mentre con le due successive rate, con scadenza 16 agosto 2014, differita di diritto al 20 agosto 2014 e 16 novembre 2014 dovrà essere corrisposto per ciascuna di esse il 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.
Nel confermare che relativamente alla seconda e terza rata, il tasso di interesse applicato sarà pari al 2,08%, l’Istituto evidenzia, altresì, che per l'invio delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio “Riduzioni presunto”, il termine è confermato al 17 febbraio 2014.
 

\r\n

PDF-icon

\r\n

Oscillazione per prevenzione. Nuovo modello OT24

\r\n

Sul portale informatico dell’Inail è disponibile il nuovo modello OT24 (oscillazione per prevenzione), di cui si allega copia, che consente alle imprese, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa.
Tale riduzione, come noto, è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come di seguito rappresentata:
lavoratori-anno         riduzione
fino a 10                         30%
da 11 a  50                     23%
da 51 a  100                   18%
da 101 a 200                  15%
da 201 a 500                  12%
oltre 500                          7%

\r\n

Per usufruire della riduzione, le imprese devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (c.d. pre-requisiti).

\r\n

L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online entro il 28 febbraio 2014.
L'oscillazione per prevenzione, rientrando tra i benefici normativi e contributivi previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007, si ricorda, non può prescindere dal possesso dei seguenti requisiti:

\r\n

• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;

\r\n

• inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");

\r\n
    \r\n
  •  il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
  • \r\n
\r\n

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi che consentano il raggiungimento del punteggio soglia minimo pari a 100.

\r\n

Ad eccezione degli interventi c.d. particolarmente rilevanti, per i quali sono attribuiti 100 punti, gli altri devono interessare almeno due diverse sezioni del modello OT24.

\r\n

Tra le novità contenute nel nuovo modello 2014, si richiama l’attenzione sulla sezione denominata “Gestione delle emergenze – protezione da sismi e altre calamità naturali”.

\r\n

In tale ambito, gli interventi di interesse ai fini della riduzione del premio sono di quattro diverse tipologie:

\r\n

- Intervento 1 - L’azienda, ove sono occupati meno di 10 lavoratori, dispone del piano di emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone del piano di emergenza e di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di almeno una prova che abbia coinvolto i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale. I verbali devono essere firmati dal datore di lavoro e riportare la data delle prove.

\r\n

- Intervento 2 - L’azienda ha identificato, oltre all’emergenza incendio, ulteriori scenari di emergenza applicabili (eventi sismici o altre calamità naturali) e ha redatto gli specifici piani di gestione. Per ogni diverso scenario di emergenza, ha effettuato la relativa prova almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di un piano di emergenza che includa la gestione delle emergenze relative ad almeno due scenari oltre a quello di incendio (eventi sismici o altre calamità naturali) e di elementi documentali che comprovino l’effettuazione delle relative prove che abbiano coinvolto i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale. I verbali devono riportare la data e l’esito delle prove.

\r\n

- Intervento 3 - Il datore di lavoro ha effettuato la prova di evacuazione coordinandosi con la protezione civile e/o con organizzazioni di volontariato ad essa associate. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di prove di evacuazione riguardanti i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale, condotte in collaborazione con la protezione civile e/o con organizzazioni di volontariato ad essa associate. Il verbale deve riportare la data e l’esito della prova.

\r\n

- Intervento 4 - Il datore di lavoro ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di interventi formativi e informativi riguardanti gli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi. Gli elementi devono riportare la data di svolgimento e fornire prova del coinvolgimento dei lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale.

\r\n

Per quanto non contenuto nella presente comunicazione, si fa rinvio alla “Guida alla compilazione”, pubblicata sul portale informatico dell’Istituto

\r\n

 

\r\n

PDF-icon 
 

\r\n

Inail rinviati al 16/5/2014 i termini per il pagamento dell'assicurazione infortuni

\r\n

Per opportuna informativa, si fornisce qui di seguito il comunicato emanato dall’Ufficio Stampa dell’Inail relativo al rinvio dei termini per il pagamento dell’assicurazione infortuni dal 16 febbraio al 16 maggio p.v..

\r\n

Come noto, la Legge di stabilità 2014 prevede una riduzione dei premi assicurativi che le imprese sono tenute a versare all’Inail, pari ad 1 miliardo di euro a partire dal 2014, correlata agli andamenti infortunistici.
Pertanto, “al fine di consentire alle imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un'unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) di beneficiare immediatamente del bonus, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire tale scadenza al 16 maggio 2014 per tutte le imprese interessate e per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data”.

\r\n

Si fa riserva di fornire tempestivamente ulteriori comunicazioni a seguito della pubblicazione del provvedimento di proroga. 
 

\r\n

Altri articoli...

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS