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Lavoro e previdenza

Certificazione di crediti e rilascio Durc

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Il Ministero del Lavoro ha comunicato di aver ricevuto notizia da parte del Ministero dell’Economia e Finanze dell’avvenuta definizione della Piattaforma per la certificazione e consultazione dei crediti delle imprese nei confronti della P.A., valida anche ai fini della richiesta di Durc ai sensi all’art. 13bis, co. 5 del D.L. n. 52/2012.
La piattaforma, pertanto, è in grado di fornire la possibilità agli enti previdenziali e alle Casse Edili di effettuare la verifica del credito vantato da parte dell’impresa richiedente il Durc.
A tal proposito, si segnala che è a disposizione delle imprese, sul sito del Mef, una Guida al rilascio del Durc ai suddetti sensi, che fornisce chiarimenti sulle modalità di acquisizione della certificazione del credito al fine della richiesta del Durc stesso nonchè sulla presentazione di tale certificazione a Inps, Inail e Casse Edili.
 

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Utlizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese.

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Nell’ambito del programma concernente la progressiva telematizzazione obbligatoria dei servizi messi a disposizione dall’Inail, con la circolare n. 3/14, di cui si allega copia, l’Istituto assistenziale ha fornito alcune indicazioni in merito ai nuovi servizi per la comunicazione con le imprese.

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A tal riguardo, la nota in oggetto ricorda che dal 17 gennaio 2014 le denunce e le comunicazioni di seguito rappresentate devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web dell’Istituto.

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Si tratta in particolare dei servizi per la presentazione:
- dei ricorsi on line per oscillazione del tasso di competenza delle Sedi;
- della domanda per la rettifica dell’inquadramento e della classificazione;
- della richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro.

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Per la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le pubbliche amministrazioni, in assenza di appositi servizi telematici, dovrà essere utilizzata la casella di Posta Elettronica Certificata. Analoga soluzione dovrà essere adottata nel caso in cui non sia possibile utilizzare il canale telematico a causa di anomalie della procedura informatica. In tale circostanza, la segnalazione potrà essere effettuata con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, allegando copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa al relativo adempimento.

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L’Istituto, infine, ricorda che per maggiori informazioni al riguardo è a disposizione degli utenti il Contact center dell’Inail (numero verde gratuito 803.164, da telefono fisso, e numero 06 164.164, per chiamate da telefono mobile), nonchè il servizio “Inail Risponde” presente nell’area Contatti del portale www.inail.it.
 

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Comunicazioni obbligatorie - D.D. n. 345/2013 - Nota ministeriale n. 37/2014 - Vademecum

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Il Ministero del lavoro, con la nota n. 37 del 10 gennaio 2014, ha fornito chiarimenti in merito all'inserimento del dato "retribuzione/compenso" lordo annuo nel modello Unilav, alla luce della pubblicazione sul sito www.cliclavoro.gov.it del Decreto Direttoriale n. 345/2013, riportato in allegato, con cui sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico sulle comunicazioni obbligatorie.

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Il dicastero ha precisato che tale elemento, in quanto legato alle dinamiche del rapporto di lavoro, è "difficilmente preventivabile ab initio", e, pertanto, non risulta essenziale ai fini né del controllo sulla corretta instaurazione del rapporto di lavoro né, in generale, del monitoraggio del mercato del lavoro.

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Stante l'obbligatorietà della compilazione del relativo campo (sezione "2.2.4 Quadro Inizio"), il dato "retribuzione/compenso" potrà essere riportato in maniera indicativa, tenendo presente, inoltre, che il modello Unilav richiede l’indicazione del Ccnl applicato che di per sé garantisce l’osservanza delle disposizioni sul collocamento di cui all’articolo 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/96.

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Si rammenta che gli aggiornamenti sulle comunicazioni obbligatorie sono in vigore dal 10 gennaio 2014 e che il Ministero del lavoro ha provveduto a diffondere, con la nota ministeriale n. 16522/13, una nuova versione del relativo Vademecum, prorogando al 15 febbraio 2014 la scadenza per la presentazione del prospetto informativo.

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Trattamento di fine rapporto. Indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2013

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L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di dicembre 2013 è risultato pari a 107,1 (base 2010 = 100).

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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01922535

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Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

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12/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1, 5

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75% di 0,56338028 [indice dicembre su indice dicembre 2012 x 100 - 100] =    0,422535.

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TOTALE = 1,922535

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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 dicembre 2013 ed il 14 gennaio 2014.

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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo. 
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Incentivi per la ricollocazione lavorativa dei soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'Aspi.

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Con l’allegata Circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, l’Inps ha fornito indicazioni operative per la fruizione degli incentivi introdotti dall’art. 7, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, lavoratori privi di occupazione e percettori dell’Assicurazione sociale per l’impiego - Aspi.

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Tale beneficio, pari al 50% dell’importo dell’indennità residua Aspi cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse stato assunto, riguarda tutte le assunzioni a tempo pieno e indeterminato riferite alle seguenti tipologie di lavoratori:

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• soggetti privi di occupazione e in godimento dell’indennità Aspi;
• soggetti privi di occupazione che, pur avendo diritto alla prestazione e avendo inoltrato istanza di concessione, non l’abbiano ancora percepita;
• soggetti privi di occupazione stabile, titolari dell’indennità Aspi, cui è stata sospesa la corresponsione della prestazione stessa in conseguenza della sua occupazione con contratto a tempo determinato.

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L’importo suddetto verrà corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetterà esclusivamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore; pertanto, in caso di giornate non retribuite, per esempio per malattia o maternità, l’importo sarà diviso per i giorni di calendario del mese, moltiplicato per i giorni di lavoro non retribuiti e il valore così ottenuto sarà detratto dal contributo del mese.

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Sul punto, è stato precisato che tale incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive spettanti, ma non con altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.

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Con riferimento alle condizioni di accesso al beneficio in oggetto, l'Istituto chiarisce che la concessione dello stesso è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 e, pertanto, qualora ne ricorrano le condizioni, l’impresa dovrà trasmettere all’Inps una apposita dichiarazione attestante che nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi del “de minimis”.

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L’importo totale dell’agevolazione, pertanto, non dovrà superare i limiti massimi previsti, in un periodo di tre anni.

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Per poter fruire correttamente della suddetta agevolazione è indispensabile:

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• determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato;
• calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato.

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Con riferimento alle ipotesi di assunzione con contratto di somministrazione, è stato specificato che il limite sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si riferisce al soggetto utilizzatore.

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Relativamente alle modalità operative, è disponibile in allegato la dichiarazione di responsabilità che i datori di lavoro dovranno inoltrare alla sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, utilizzando la funzionalità “contatti” e selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L. n. 92/2012 art. 2, c.10 bis (assunzione di beneficiari di Aspi)”.

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La sede a cui verrà inoltrata la richiesta effettuerà il controllo dei dati per determinare il diritto e la durata del contributo e renderà nota l’avvenuta ammissione al beneficio all’azienda e all’intermediario autorizzato, attraverso la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, nonchè attribuirà alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D” ovvero “azienda destinataria del contributo previsto dall’art. 2, comma 10 bis della L. n. 92/2012 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di Aspi”.

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Per quanto non espressamente riportato nella presente, si rinvia alla nota in oggetto.
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