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Lavoro e previdenza

L. n. 9/2014 – Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare – Circolare n. 5/2014

Nell'area riservata è pubblicata la circolare sulle indicazioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 145/2013 fornite dal Ministero del lavoro

Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di gennaio 2014

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L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di gennaio 2014 è risultato pari a 107,3 (base 2010 = 100).
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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,00265056
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Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
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1/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,125
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75% di 0,18674136 [indice gennaio su indice dicembre 2013 x 100 - 100] = 
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0,140056.
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TOTALE = 0,265056
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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 gennaio 2014 ed il 14 febbraio 2014.
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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
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Riepilogo riduzioni applicabili all Autoliquidazione 902014 - Aggiornamento codici

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In attesa che sia emanato il decreto ministeriale sulla riduzione dei premi Inail, così come previsto dall’art. 1, comma 128, della L. n. 147/13 che, come noto, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2014, una diminuzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, l’Inail, con l’allegata circolare n. 1147/14, ha fornito un riepilogo delle altre riduzioni applicabili ai premi assicurativi, in scadenza al 16 maggio 2014, sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014. Inoltre, con la medesima nota, l’Istituto ha reso noti i codici aggiornati relativi alle agevolazioni introdotte dalla L. n. 92/12.
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Con riferimento al settore edile, è stata confermata la riduzione pari all’11,50% prevista dall’art. 29 del D.L. n. 244/95, applicabile alla sola regolazione 2013. Al riguardo, l’Inail ha ricordato che a tale beneficio hanno accesso i datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che hanno presentato il “modello di autocertificazione sconto edile” attestante l’assenza di condanne per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
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Fermo restando l’ulteriore obbligo per le imprese che accedono per la prima volta a tale beneficio e per le imprese che, pur avendone beneficiato in passato, presentano modifiche rispetto a quanto già comunicato, di inviare il modulo di autocertificazione alla DTL circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro o il decorso del periodo relativo a ciascun illecito, per essere ammessi al beneficio, i datori di lavoro devono indicare, nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “retribuzioni soggette a sconto”, il “tipo” codice “1”, nonché l’importo delle retribuzioni a cui viene applicata l’agevolazione.
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Con riferimento ai codici identificativi delle riduzioni relative alle retribuzioni totalmente e parzialmente esenti, da indicare nel modello di dichiarazione delle retribuzioni, a seguito dei nuovi incentivi previsti per l’assunzione di “over 50” e donne introdotti dall’art. 4, commi 8-11 della L. n. 92/12, i datori di lavoro aventi diritto al 50% di riduzione dei premi sono tenuti ad indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti, il codice come da tabella anch’essa allegata, nonché le specifiche retribuzioni. L’inserimento di tali dati equivale ad una domanda di ammissione alle riduzioni, condizionata dal possesso dei requisiti di regolarità contributiva.  
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Nel far esplicito rinvio alla nota in oggetto per quanto non espressamente richiamato nella presente comunicazione, si ricorda che il servizio di invio telematico delle dichiarazioni delle retribuzioni sarà reso disponibile successivamente all’emanazione del decreto del Ministero del Lavoro, che stabilirà la riduzione percentuale dei premi prevista dalla Legge di Stabilità 2014.
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Linee guida per l'apprendistato professionalizzante

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Il 20 febbraio scorso, in base al disposto del c.d. Decreto lavoro (legge n. 99/2013), sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni le “Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere".

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Le Regioni dovranno recepire le Linee guida entro 6 mesi dalla loro approvazione, quindi entro il 20 agosto 2014, ferme restando le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione delle specificità dell'apprendistato a livello locale.

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Nel frattempo sarà istituito un gruppo tecnico che avrà il compito, fra l’altro, di definire eventuali piattaforme informatiche comuni, individuare i costi standard a livello nazionale, definire ulteriori standard per l’erogazione della formazione in azienda.

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Di seguito si riportano, in sintesi, i punti salienti del provvedimento che disciplina, innanzitutto, l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali, al fine di renderla uniforme per l'intero territorio nazionale.

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Offerta formativa pubblica

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E’ stabilito il limite delle risorse pubbliche disponibili a tal fine su ciascun territorio, limite che potrà essere anche implementato a livello regionale.

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Nell’ipotesi di esaurimento delle risorse e per l'intero periodo di indisponibilità, le Regioni dovranno garantire la tracciabilità e la comunicazione alle direzioni territoriali del lavoro, quale causa esimente per le imprese dell'obbligo della formazione di base e trasversale.

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Durata e contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:

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  • 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, con solo la licenza elementare e/o di scuola secondaria di primo grado;
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  • 80 ore per gli apprendisti con diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
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  • 40 ore per gli apprendisti con laurea o titolo equivalente.
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Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già frequentato corsi formativi in precedenti rapporti di apprendistato.

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L'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria:

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  • se disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, e se realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista, con possibilità di avviare le attività formative entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista;
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  • ovvero, in via sussidiaria e cedevole, se definita tale dalla contrattazione collettiva di riferimento che, in tal caso, ne stabilirà contenuti e modalità di realizzazione.
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 La formazione che, di norma, dovrà attuarsi nella fase iniziale dell’apprendistato e potrà realizzarsi anche a distanza (FAD) secondo le discipline regionali, sarà finalizzata all’acquisizione di competenze su una selezione di tematiche tra cui la sicurezza sul lavoro, l’organizzazione aziendale, le comunicazioni nell’ambito lavorativo, la legislazione del lavoro e la contrattazione collettiva, la conoscenza digitale, gli elementi base della professione.

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Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica potranno erogare direttamente la formazione di base e trasversale in presenza di "standard minimi", ossia di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e di risorse umane con adeguate competenze.

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Piano formativo individuale

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Il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche e, pertanto, può essere omessa la parte di formazione di base e trasversale.

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Registrazione della formazione

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L’impresa deve registrare la formazione effettuata sul libretto formativo del cittadino, specificando anche la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali.

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In carenza di tale documento, previsto dal DM 10 ottobre 2005 e mai formalizzato, la registrazione deve effettuarsi in un documento che ne abbia i contenuti minimi, salva la possibilità di adottare la modulistica prevista dal contratto collettivo applicato.

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Aziende multi-localizzate

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Le imprese multi-localizzate, ovvero con sedi in più Regioni, dovranno rispettare l’offerta formativa della Regione ove è ubicata la sede legale oppure, a seguito della piena operatività delle linee guida in esame, avvalersi di quella disponibile nelle Regioni in cui hanno sedi operative.

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Piano Destinazione Italia" convertito in L. n. 9/2014 – G.U. n. 43/2014

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Convertito, con modificazioni, in L. n. 9/14 il "Piano destinazione Italia", che ha stabilito l'incremento di alcune sanzioni in materia di lavoro

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Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

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