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Lavoro e previdenza

Contratto di inserimento. Circolare n. 166/2013

L’Inps, con l’allegata Circolare n. 166 del 5 dicembre u.s., ha fornito indicazioni operative in merito alla fruizione degli incentivi economici introdotti dall’art. 59, comma 3 del D.Lgs n. 276/2003 con riferimento ai contratti di inserimento stipulati, nel periodo 2009-2012, con donne residenti nelle aree geografiche individuate dal Decreto Interministeriale del 10 aprile 2013.

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Nel rammentare che l’art.1, comma 14 della L. n. 92/2012 ha abrogato gli artt. 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del D.Lgs n. 276/2003, l’Istituto ha, però, precisato che la stessa norma ha fatto salva (al comma 15 del medesimo art. 1) l’applicazione delle disposizioni di cui sopra, ivi compresi i relativi benefici contributi, per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012.

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A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 70/11 (14 maggio 2011), che ha introdotto modifiche alla disciplina del contratto di inserimento, ai fini dell’ottenimento del beneficio in parola, le assunzioni effettuate a decorrere da tale data dovranno riguardare, ai sensi dell’art.1, lett. e) del D.Lgs n. 276/2003, “donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile”.

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L’Istituto, nel precisare che affinché tali lavoratrici siano considerate “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” non devono aver svolto, nei sei mesi precedenti alla data di assunzione, un’attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o un’attività di lavoro autonomo la cui remunerazione annua sia stata superiore a 4.800 euro lordi, ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia stata superiore a 8.000 euro lordi, ha altresì chiarito che tale requisito va considerato, solo a decorrere dalla succitata data, ovvero il 14 maggio 2011, sempre purché tali lavoratrici siano residenti nelle aree individuate dal Decreto.

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E’ stato, inoltre, precisato che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25 per cento, le aree geografiche individuate anno per anno, dal comma 1 del Decreto Interministeriale 10 aprile 2013, devono essere considerate sia con riferimento alla residenza della lavoratrice che con riferimento alla sede dove viene svolta l’attività lavorativa.

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Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 14 maggio 2011 è inoltre necessario il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, ossia l’intensità lorda dell’aiuto, l’incremento netto del numero dei dipendenti e la durata minima del contratto.

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Con riferimento agli adempimenti per l’ottenimento del beneficio in parola, è stato chiarito che qualora l’azienda abbia fruito dell’agevolazione in misura inferiore a quella spettante potrà richiedere il recupero della stessa tramite il codice L997, mentre qualora abbia fruito dell’agevolazione in misura superiore potrà restituirla avvalendosi del codice M109.

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E’ stato infine comunicato che le operazioni di sistemazione dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare in oggetto, ossia il 16 marzo 2014.

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UNCI Revoca del riconoscimento quale associazione nazionale

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Con decreto del 22 novembre scorso, pubblicato sulla G.U. del 23 novembre, che si allega in copia, il Ministro dello sviluppo economico ha revocato ad ogni effetto il riconoscimento dell’Unione nazionale Cooperative italiane (U.N.C.I.), quale associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo. L’Ance, nei mesi scorsi, era stata più volte coinvolta dalle associazioni territoriali per combattere l’illegittimo rilascio del Durc da parte dell’Unci e in tal senso è intervenuta presso il Ministero del Lavoro rappresentando la mancanza da parte della suddetta associazione dei requisiti richiesti per legge (art. 2 - D.M. 27/10/2007) ai fini del rilascio di tale documento.

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Legge 29 maggio 1982, n. 297 - TFR - Indice ISTAT relativo al mese di novembre 2013

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L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di novembre 2013 è risultato pari a 106,8 (base 2010 = 100).

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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01586268

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Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

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11/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,375

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75% di 0,28169014 [indice novembre su indice dicembre 2012 x 100 - 100] = 0,211268.

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TOTALE = 1,586268

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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 novembre ed il 14 dicembre 2013.

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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

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Rilascio del Durc e certificazione dei crediti nei confronti della p.a.

Pubblicati anche dall'Inail alcuni chiarimenti operativi sul rilascio del Durc in presenza di crediti nei confronti della P.A.

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per maggiori informazioni si rimanda alla circolare pubblicata nell'area riservata.

Invio telematico D.I.D per la domanda di Aspi e Mini Aspi

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Si informa che l’Inps, con l’allegato messaggio n. 18702 del 19 novembre 2013, ha comunicato che,  sono stati rilasciati gli aggiornamenti per la presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità, contestualmente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi.

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Sono state, pertanto, aggiornate le procedure per la presentazione delle domande suddette, rese disponibili le nuove funzionalità ad uso dei Centri per l’impiego per la consultazione delle dichiarazioni di competenza presentate on line e aggiornata la procedura DsWeb integrata con la base dati che riporta l’esito del censimento dei Centri per l’impiego effettuato dall’Inps.

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A partire, dunque, dal 18 novembre u.s., le domande di prestazioni a sostegno del reddito potranno fa riferimento solo ai Centri per l’impiego censiti dall’Istituto.

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Con riferimento ai moduli di domanda Aspi (SR134) e Mini Aspi (SR133), è stato comunicato che tali moduli sono stati revisionati e pubblicati nella Banca dati “Modulistica on line” disponibile nel sito www.inps.it.

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