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Mercato e impresa

Oneri di urbanizzazione: non dovuti se l’intervento non aumenta il carico urbanistico

In presenza di interventi di ricostruzione che non comportano aumento del carico urbanistico, non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione. È quanto ha ribadito il TAR Piemonte (sentenza della sez. II, 21/05/2018, n. 630) aderendo all’orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, che vede nel carico urbanistico – e nella connessa esigenza di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria – “la ragione fondamentale e giustificatrice della corresponsione degli oneri di urbanizzazione”.
La vicenda esaminata dai giudici amministrativi riguarda un edificio parzialmente crollato per cause accidentali (scoppio dovuto a fuga di gas), oggetto di domanda di permesso di costruire per ricostruzione senza modifiche del volume, né della destinazione d’uso.
Il TAR Piemonte ha evidenziato che:
-          gli oneri di urbanizzazione svolgono la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zone a causa della consentita attività edificatoria, laddove invece il costo di costruzione rappresenta una compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare;
-          la giurisprudenza è concorde nell’individuare il carico urbanistico come la ragione che determina la corresponsione degli oneri di urbanizzazione;
-          non è possibile aderire quindi ad una interpretazione letterale della normativa in materia e cioè dell’art. 16, comma 1 del Dpr 380/2001 (“il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”);
-          pertanto in presenza di interventi edilizi che non determinano aumenti del carico urbanistico, gli oneri non sono dovuti e, qualora corrisposti, devono essere restituiti dal comune.
 
In allegato:

Dossier: le responsabilità dell’appaltatore

Com’è noto in presenza di un lavoro in appalto si possono verificare numerose vicende finalizzate a far emergere la responsabilità a vario titolo dei soggetti coinvolti. Il Dossier ANCE intende offrire un quadro esaustivo delle varie fattispecie da cui può discendere una responsabilità diretta del costruttore/appaltatore che riguardi il ritardo nell’esecuzione dei lavori, una incompiutezza rispetto a quanto concordato nel capitolato fino ad arrivare alla forma più grave di responsabilità che è quella prevista dall’art. 1669 del codice civile sulla quale peraltro esiste anche una copiosa giurisprudenza.

 
Oltre, quindi, a descrivere le varie forme di responsabilità, la loro fonte giuridica e l’eventuale possibilità di disciplinarle ulteriormente nell’ambito del contratto di appalto, il Dossier è arricchito, per ogni argomento trattato, di una rassegna giurisprudenziale dedicata.
 
 
In Allegato: Dossier ANCE “Appalti privati. Responsabilità dell’appaltatore. Approfondimento normativo e casistica giurisprudenziale”.
 

Permesso di costruire: no a condizioni che ne sospendono l’efficacia

Il permesso di costruire, una volta riscontrata la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciato dal Comune senza condizioni, fatte salve quelle espressamente previste dalla legge: è quanto ha ribadito il Consiglio di Stato in una recente pronuncia (sez. IV, 19 aprile 2018, n. 2366) relativa al rilascio di un titolo abilitativo edilizio il cui avvio dei lavori risultava subordinato al verificarsi di una condizione di carattere sospensivo.

La questione oggetto della sentenza riguardava, in particolare, un permesso di costruire per l’ampliamento di un edificio esistente con realizzazione di una autorimessa interrata, al quale il comune aveva apposto in sede di rilascio una prescrizione con cui imponeva prima dell’avvio dei lavori, la presentazione di una relazione congiunta fra il tecnico del titolare del permesso e quello del condominio confinante circa la fattibilità dell’intervento sotto il profilo strutturale.
Il Consiglio di Stato,  confermando i principi già elaborati in precedenza, ha evidenziato che:
-          in via generale, fatti salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge, una condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, non può essere apposta ad un permesso di costruire, visto che si è in presenza di un provvedimento di accertamento della rispondenza del progetto edilizio a norme degli strumenti urbanistici e di legge;
-          in relazione al caso di specie, la prescrizione inserita subordina il permesso di costruire all’esecuzione di lavori da effettuarsi secondo modalità non determinate preventivamente, ma anzi determinabili solo in un momento successivo e peraltro non dal Comune – amministrazione pubblica titolare del procedimento - ma a soggetti privati mediante un accordo tra di essi;
-          in questo modo il comune assegna il potere decisorio sulla concreta operatività del permesso di costruire a soggetti che nella vicenda sono controinteressati, finendo per rinunciare all’esercizio della funzione pubblica;
-          la produzione degli effetti del permesso risulta subordinata al verificarsi di una condizione di carattere sospensivo, futura e incerta e quindi inammissibile e dimostrativa di una carente istruttoria procedimentale.
 
 
In allegato:

Sbloccati 350 milioni per interventi di edilizia sociale energetica ed antisismica

A distanza di quasi quattro mesi dalla sua approvazione, ha ricevuto l’ok della Corte dei Conti ed è stata pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/4/2018 una delibera del CIPE (n. 127 del 22/12/2017) con cui viene approvata la riprogrammazione di 350 milioni di euro di risorse giacenti, e quindi inutilizzate, su un conto denominato “Fondi di edilizia/convenzionata agevolata” alimentato e creato in attuazione della Legge n. 457/1978.
La proposta, in merito alla necessità di destinare tali risorse verso nuovi obiettivi, senza naturalmente uscire dalle finalità generali della Legge n. 457/1978, è stata portata avanti dal Ministero delle Infrastrutture che con Nota del 25/10/2017 aveva evidenziato la necessità di indirizzare le risorse resesi disponibili a valere sul Fondo di edilizia/convenzionata agevolata  verso un programma di recupero alloggi che tenesse conto delle nuove necessità imposte anche dall’UE su ambiente e sicurezza nell’edilizia pubblica.
Il Cipe, nella seduta del 22 dicembre 2017 ha approvato la riprogrammazione proposta dal MIT che individua due ambiti di intervento:
1.       Programma integrato di edilizia residenziale sociale a cui destinare 250 milioni di euro finalizzato a:
a.       recupero di immobili esistenti anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione,
b.      acquisto di immobili,
c.       nuova costruzione (solo in via residuale),
prevedendo un mix di residenze, funzioni, spazi collettivi e per servizi di prima necessità complementari agli alloggi.
Le proposte di intervento, che dovranno essere predisposte dai Comuni e attuate o dai Comuni stessi o dagli ex Iacp, comunque denominati, ovvero anche da imprese di costruzioni e cooperative (nella formula dell’edilizia convenzionata) dovranno:
  • essere destinate alla locazione permanente con canone sociale, per gli interventi a totale copertura pubblica, o alla locazione permanente o con patto di futura vendita per gli interventi che usufruiscono solo in parte del contributo pubblico;
  • essere cofinanziate da soggetti pubblici/privati per almeno il 20% del finanziamento statale assegnato;
  •   garantire la sostenibilità energetica (classe A1 per interventi di recupero e classe A4 per interventi di sostituzione edilizia, demolizione ricostruzione, nuova costruzione);
  • prevedere il miglioramento o l’adeguamento sismico;
  • migliorare l’accessibilità;
  • contribuire al miglioramento della qualità urbana del contesto e della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati, per una quota non superiore al 20% del finanziamento statale.
La ripartizione delle risorse tra Regioni e province autonome sarà definita dal MIT con apposito DM previo parere della Conferenza unificata in base alle seguenti tempistiche:  
·         entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera Cipe (14 maggio 2018) le Regioni devono comunicare al MIT i dati relativi a: popolazione residente, domande inevase di edilizia sovvenzionata e numero di famiglie in affitto;
·         entro 30 giorni dalla verifica dei dati il MIT approva, con decreto, la ripartizione delle risorse; in ciascuna regione potranno essere finanziate non più di due proposte di intervento;
·         entro 45 giorni dal decreto di riparto le regioni individuano il o i comuni candidati a presentare le proposte di intervento con gli importi da assegnare e lo comunicano al MIT;
·         entro 30 giorni dalla comunicazione dei Comuni prescelti, con decreto interministeriale (Infrastrutture/Economia), è approvato l’elenco dei comuni ammessi a finanziamento e sono definiti: procedure, tempi caratteristiche tecniche delle proposte di intervento e le modalità di erogazione del finanziamento.
 
2.       Programma di interventi di edilizia residenziale sociale nei territori colpiti dai recenti eventi sismici cui destinare 100 milioni di euro. Le proposte di intervento dovranno:
  • essere destinate alla locazione permanente con canone sociale o con patto di futura vendita;
  •   garantire la sostenibilità energetica (classe A1 per interventi di recupero e classe A4 per interventi di sostituzione edilizia, demolizione ricostruzione, nuova costruzione);
  • prevedere il miglioramento o l’adeguamento sismico;
  • migliorare l’accessibilità;
  • contribuire al miglioramento della qualità urbana del contesto e della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati, per una quota non superiore al 20% del finanziamento statale.
Le regioni, superata la fase emergenziale, comunicheranno al MIT i dati sui rispettivi fabbisogni abitativi. Entro i successivi 60 giorni con uno o più decreti interministeriali (Infrastrutture/Economia) previo parere della Conferenza unificata saranno: ripartite le risorse, definiti i criteri di finanziamento e le modalità attuative degli interventi.
 

Ambiente: le prossime scadenze

Entro il 30 aprile, le imprese sono chiamate a compiere alcuni adempimenti relativi alla produzione e/o alla gestione di rifiuti, pena l’applicazione del relativo regime sanzionatorio.
Nello schema seguente sono riepilogati gli adempimenti che le imprese debbono effettuare entro il 30 aprile  in considerazione dell’attività svolta o delle autorizzazioni di cui sono in possesso:
 
Adempimento
Soggetti obbligati
Come e a chi
Riferimento normativo
Dichiarazione annuale MUD Produttori di rifiuti pericolosi; produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali/artigianali con più di 10 dipendenti; imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti; trasportatori di rifiuti a titolo professionale; trasportatori di propri rifiuti pericolosi 30 kg –lt/giorno  (cat. 2 bis dell’Albo); commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione etc. Presentazione della Comunicazione rifiuti (per alcune attività è ammessa una comunicazione semplificata) Art. 189 del D.lgs. 152/2006 e Dpcm 28 dicembre 2017
Contributo annuale all’Albo gestori ambientali Imprese iscritte all’Albo gestori ambientali nelle diverse categorie previste (trasportatori, gestori, intermediari, attività di bonifica etc.) Per via telematica sul sito dell’Albo Art. 212 del D.lgs. 152/2006 e art. 24 del DM 120/2014
Contributo annuale per l’iscrizione al SISTRI -sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti
 
I soggetti obbligati al Sistri (produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti; i gestori di rifiuti pericolosi; i trasportatori professionali di rifiuti pericolosi; etc.) e quelli che vi hanno aderito volontariamente. Bollettino postale o bonifico bancario e successiva registrazione dell’avvenuto pagamento nella sezione “gestione azienda” della relativa posizione Sistri. Art. 188 del D.lgs 152/2006
Diritto annuale di iscrizione per le imprese autorizzate al recuperodi rifiuti in procedura semplificata
 
 
 
Imprese autorizzate all’attività di recupero rifiuti in procedura semplificata Tramite conto corrente postale a favore della Provincia territorialmente competente. Artt. 214-216 del D.lgs. 152/2006
 

Per quanto riguarda il MUD si rimanda alla nota predisposta dall’Ance e qui allegata, nella quale sono indicate le principali novità introdotte dal DPCM 28/12/2017. 

1 allegato

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