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Modifiche al fondo “Salva Opere”: convertito in legge il decreto 101/2019

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 257 del 2 novembre 2019, la legge 2 novembre 2019, n. 128, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" – cd Decreto " Lavoro e crisi Aziendale".

La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I, ossia a decorrere dal 3 novembre 2019.

Per quanto di interesse, il provvedimento, all'art. 15, è intervenuto a modificare l'art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd DL "Crescita") – convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - che ha istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo "Salva-Opere", con l'obiettivo di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori (cfr News ANCE ID 36501 DEL 1° LUGLIO 2019).

Al riguardo, si ricorda che le risorse del fondo sono state destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi risultino assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo stesso.

Nello specifico, il provvedimento di conversione conferma tutte modifiche già apportate dal decreto 101/2019 al funzionamento del Fondo "Salva-Opere", ossia:

  1. viene estesa ai sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari del contraente generale – e non più ai soli affidatari di lavori– la copertura del fondo;
  2. in linea con la modifica di cui al punto precedente, viene previsto che il MIT, una volta accertata la sussistenza delle condizioni del pagamento e provveduto all'erogazione delle risorse, è surrogato nei diritti di tutti i beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale;
  3. viene previsto che l'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo.
  4. viene confermato l'obbligo per il MIT, prima dell'erogazione delle risorse, di verificare la sussistenza la regolarità contributiva del richiedente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva; in mancanza, il MIT dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile.
  5. sempre prima dell'erogazione delle risorse, il Ministero dovrà effettuare la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (relativa alla sussistenza di debiti fiscali derivanti da cartelle di pagamento) e, nell'ipotesi di inadempienze, provvederà direttamente al pagamento delle stesse.
  6. Infine, viene ribadita la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente; sempre impregiudicata resta la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.

Si ricorda che ai fini dell'operatività del fondo de quo, il decreto cd "Crescita", e la relativa legge di conversione, hanno rimesso ad un decreto del MIT, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del fondo stesso, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara

Tale decreto, tuttavia, non è stato ancora pubblicato, nonostante la norma ne prevedeva l'adozione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Crescita" , ossia entro la fine del mese di luglio scorso.

Dovrebbe essere però imminente la sua pubblicazione.

Il Consiglio di Stato, nell' Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2019, ha infatti adottato il parere n. 02687/2019, sullo schema di decreto ministeriale proposto dal MIT di concerto con il MEF, ultimo passaggio richiesto prima della pubblicazione di detto decreto in gazzetta.

La richiesta di parere è stata avanzata dal Ministero in pendenza dell'iter parlamentare di conversione del decreto legge 101 sopracitato.

In allegato:

il testo coordinato delle decreto con le modifiche apportate dalla legge di conversione in commento.

 

ANAC: nuove indicazioni su CIG e contributo obbligatorio.

Il Presidente dell’ANAC, con il Comunicato del 16 ottobre 2019, ha fornito alcune indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e al pagamento del contributo obbligatorio in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici interessate dall’intervento.

Ad eccezione dell’in-house sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti, nella tabella riassuntiva riporta nel Comunicato, sono elencati tutti gli obblighi aggiornati cui sono tenuti i committenti.

Le indicazioni fornite con il Comunicato entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020, a partire da tale data restano comunque ferme le indicazioni fornite nella determinazione 556 del 31/5/2017 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Considerata la delicatezza del tema, si fa riserva di ulteriore approfondimento e commento.

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Riferimenti esterni

Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019

Contratti pubblici: adottati i nuovi modelli UE di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L 272/7 del 25 ottobre 2019) il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»).

Il nuovo Regolamento nasce dalla consapevolezza della trasformazione digitale in corso nel settore degli appalti pubblici e della conseguente necessità di aggiornare a tal fine i modelli di formulari previsti del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione.

Considerati tuttavia il numero e l’ampiezza degli adattamenti necessari a garantire l’efficacia dei modelli di formulari nell’ambiente digitale, la Commissione ha preferito abrogare il vecchio Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986, anziché intervenire con modifiche puntuali.

Tale abrogazione  è prevista a decorrere dal 25 ottobre 2023, mentre il nuovo Regolamento, seppur in vigore  dal 14 novembre p.v, potrà essere applicato solo a decorrere dal 14 novembre 2022.

Ciò al fine di fornire il tempo necessario per preparare le versioni elettroniche dei modelli di formulari utilizzati per lo scambio effettivo dei dati.

In allegato:

Il testo del Regolamento di esecuzione 2019/1780 (UE)

Rating di legalità come criterio OEPV: illegittimo senza meccanismi compensativi per piccole imprese

Con sentenza del 10 ottobre u.s., la sezione V del Consiglio di Stato ha annullato una procedura ristretta per l’affidamento di una concessione di multiservizi, in quanto era stata prevista l’attribuzione di punti in virtù del rating di legalità, senza la contestuale previsione di meccanismi compensativi per le piccole imprese, in violazione dell’interpretazione fornita dall’ANAC sull’art. 95 comma 13, codice degli appalti.
 
Per effetto, è stata riformata la sentenza di primo grado con cui il TAR Puglia aveva ritenuto in parte infondato ed in parte improcedibile, per carenza d’interesse, il ricorso della società appellante.
 
In particolare, la procedura oggetto della controversia prevedeva, tra l’altro, l’attribuzione fino ad un massimo di sei punti per il concorrente in possesso del rating di legalità.
Nella differenza tra il punteggio finale della prima classificata e quello della seconda (a seguito del riconoscimento a quest’ultima di ulteriori punti, nel giudizio di primo grado, per delle certificazioni non opportunamente valutate dalla stazione appaltante), assumevano un ruolo determinante proprio i punti assegnati alla prima in base al rating di legalità.
 
Pertanto, l’impresa qualificatasi seconda impugnava la lex specialis, poiché, a fronte dell’attribuzione di punteggio per il possesso del rating, non erano stati previsti adeguati strumenti di compensazione per quelle imprese partecipanti sprovviste dei requisiti ex art. 5-ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 per l’accesso al suddetto rating.
Ciò in quanto, per acquisire quest’ultimo, le imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni ed avere un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro.
 
Tanto premesso, il Collegio ha sottolineato anzitutto che l’art. 95, comma 13 del codice appalti prevede la necessità di contemplare contestualmente criteri per agevolare la partecipazione alle procedure delle microimprese, delle piccole e medie imprese, nonché dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione, anche laddove sprovvisti dei titoli normativi per accedere al rating.
 
A tal proposito, peraltro, le Linee Guida ANAC n. 2 hanno specificato che “a meno che la stazione appaltante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, è opportuno che, per il suo utilizzo, vangano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating.
 
Pertanto, i giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato l’illegittimità della procedura in oggetto, a causa della mancata previsione di strumenti premiali, a favore delle piccole imprese, compensativi rispetto al punteggio assegnato per il possesso del rating, posto che la gara era stata aperta anche ad imprese prive dei requisiti previsti dall’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012.
 
La statuizione appare in linea con quanto sinora affermato da ANCE, che ha più volte evidenziato la criticità connessa all’attribuzione di punteggio all’impresa in possesso di rating di legalità. E ciò sia perché, come già accennato, il rating di legalità non può essere assegnato ad imprese con meno di € 2.000.000 di fatturato; sia perché, anche a fronte di meccanismi di compensazione per le piccole imprese, non elimina il vizio derivante dalla considerazione nell’offerta di profili che nulla hanno a che vedere con la qualità esecutiva dei lavori.
 
Del resto, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha, in più occasioni, operato una netta separazione tra la fase di selezione dell'offerente, da effettuarsi tramite criteri di idoneità o requisiti di partecipazione, e la fase di selezione della migliore offerta, da individuare tramite i criteri di aggiudicazione (cfr. Corte di Giustizia, 24 gennaio 2008, C.532/06; 19 giugno 2003, C-315/01).
 

Appalti pubblici: il MIT si esprime sul calcolo della soglia di anomalia

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, il MIT ha emanato una circolare, contenente alcune indicazioni per le stazioni appaltanti sulle modalità operative di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso (D.G. per la regolazione e i contratti pubblici, circolare n. 8 del 24 ottobre 2019).

Nella circolare sono sviluppati esempi di calcolo a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 ovvero inferiore a 15).

In particolare, per quanto riguarda il metodo applicabile laddove vi siano almeno 15 offerte ammesse, viene chiarito un passaggio rimasto fin ad ora poco chiaro, oggetto di attenzione anche da parte del giudice amministrativo, e si prevede che la detrazione da applicare sulla somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui all'art. 97, co. 2, lett. c), deve essere calcolata in valore assoluto.

Pertanto, seguendo l'esempio del MIT, alla soglia da decrementare (che si ipotizza pari a 15,761), si applica il decremento (che si ipotizza pari a 0,876) in valore assoluto e non percentuale, utilizzando la seguente formula: 15,761 - 0,876 = 14,885, e ottenendo così la soglia di anomalia (pari a 14,885).

Nel testo sono altresì presenti due novità.

Infatti, il MIT stabilisce la necessità "che nel bando di gara ... siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici e il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia".

Inoltre, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, viene esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, al netto del taglio delle ali, ossia il valore denominato "R".

In particolare, il MIT "ritiene che tale valore (R) debba essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15".

Allegato

Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8

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