È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 257 del 2 novembre 2019, la legge 2 novembre 2019, n. 128, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" – cd Decreto " Lavoro e crisi Aziendale".
La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I, ossia a decorrere dal 3 novembre 2019.
Per quanto di interesse, il provvedimento, all'art. 15, è intervenuto a modificare l'art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd DL "Crescita") – convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - che ha istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo "Salva-Opere", con l'obiettivo di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori (cfr News ANCE ID 36501 DEL 1° LUGLIO 2019).
Al riguardo, si ricorda che le risorse del fondo sono state destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi risultino assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo stesso.
Nello specifico, il provvedimento di conversione conferma tutte modifiche già apportate dal decreto 101/2019 al funzionamento del Fondo "Salva-Opere", ossia:
Si ricorda che ai fini dell'operatività del fondo de quo, il decreto cd "Crescita", e la relativa legge di conversione, hanno rimesso ad un decreto del MIT, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del fondo stesso, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara
Tale decreto, tuttavia, non è stato ancora pubblicato, nonostante la norma ne prevedeva l'adozione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Crescita" , ossia entro la fine del mese di luglio scorso.
Dovrebbe essere però imminente la sua pubblicazione.
Il Consiglio di Stato, nell' Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2019, ha infatti adottato il parere n. 02687/2019, sullo schema di decreto ministeriale proposto dal MIT di concerto con il MEF, ultimo passaggio richiesto prima della pubblicazione di detto decreto in gazzetta.
La richiesta di parere è stata avanzata dal Ministero in pendenza dell'iter parlamentare di conversione del decreto legge 101 sopracitato.
In allegato:
il testo coordinato delle decreto con le modifiche apportate dalla legge di conversione in commento.
Il Presidente dell’ANAC, con il Comunicato del 16 ottobre 2019, ha fornito alcune indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e al pagamento del contributo obbligatorio in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici interessate dall’intervento.
Ad eccezione dell’in-house sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti, nella tabella riassuntiva riporta nel Comunicato, sono elencati tutti gli obblighi aggiornati cui sono tenuti i committenti.
Le indicazioni fornite con il Comunicato entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020, a partire da tale data restano comunque ferme le indicazioni fornite nella determinazione 556 del 31/5/2017 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Considerata la delicatezza del tema, si fa riserva di ulteriore approfondimento e commento.
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Riferimenti esterni
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L 272/7 del 25 ottobre 2019) il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»).
Il nuovo Regolamento nasce dalla consapevolezza della trasformazione digitale in corso nel settore degli appalti pubblici e della conseguente necessità di aggiornare a tal fine i modelli di formulari previsti del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione.
Considerati tuttavia il numero e l’ampiezza degli adattamenti necessari a garantire l’efficacia dei modelli di formulari nell’ambiente digitale, la Commissione ha preferito abrogare il vecchio Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986, anziché intervenire con modifiche puntuali.
Tale abrogazione è prevista a decorrere dal 25 ottobre 2023, mentre il nuovo Regolamento, seppur in vigore dal 14 novembre p.v, potrà essere applicato solo a decorrere dal 14 novembre 2022.
Ciò al fine di fornire il tempo necessario per preparare le versioni elettroniche dei modelli di formulari utilizzati per lo scambio effettivo dei dati.
In allegato:
Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, il MIT ha emanato una circolare, contenente alcune indicazioni per le stazioni appaltanti sulle modalità operative di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso (D.G. per la regolazione e i contratti pubblici, circolare n. 8 del 24 ottobre 2019).
Nella circolare sono sviluppati esempi di calcolo a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 ovvero inferiore a 15).
In particolare, per quanto riguarda il metodo applicabile laddove vi siano almeno 15 offerte ammesse, viene chiarito un passaggio rimasto fin ad ora poco chiaro, oggetto di attenzione anche da parte del giudice amministrativo, e si prevede che la detrazione da applicare sulla somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui all'art. 97, co. 2, lett. c), deve essere calcolata in valore assoluto.
Pertanto, seguendo l'esempio del MIT, alla soglia da decrementare (che si ipotizza pari a 15,761), si applica il decremento (che si ipotizza pari a 0,876) in valore assoluto e non percentuale, utilizzando la seguente formula: 15,761 - 0,876 = 14,885, e ottenendo così la soglia di anomalia (pari a 14,885).
Nel testo sono altresì presenti due novità.
Infatti, il MIT stabilisce la necessità "che nel bando di gara ... siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici e il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia".
Inoltre, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, viene esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, al netto del taglio delle ali, ossia il valore denominato "R".
In particolare, il MIT "ritiene che tale valore (R) debba essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15".
Allegato