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Principio di rotazione: solo la procedura aperta lo evita

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti consente la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, e può essere disapplicato soltanto nel caso in cui la stazione appaltante adotti una procedura aperta ovvero, nelle altre procedure, quando motivi adeguatamente la decisione di estendere l’invito anche all’affidatario uscente.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha analizzato la portata dell’art. 36, co. 1, del Codice dei contratti, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, laddove prevede il “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti” (Cons. St., Sez. V, sent. 5 novembre 2019, n. 7539).

  1. Il principio di rotazione

Il “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”, osserva il Consiglio di Stato,   è previsto espressamente dal Codice dei contratti nell’affidamento dei contratti d’appalto “sotto soglia” comunitaria e costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere i soggetti da invitare in caso di procedura negoziata.

Infatti, in tali appalti,  contrasta con il favor partecipationis la regola che il numero degli operatori economici sia limitato e fa temere per il principio di parità di trattamento che la loro scelta sia rimessa all’amministrazione”. Tuttavia, ciò è giustificato dall’esigenza di celerità”che trova il giusto “contrappeso” nel principio di rotazione (Cons. St. , sent. n. 6160/2019).

Il Collegio evidenzia, quindi, i due principali vantaggi della turnazione delle imprese che, da un lato, evita “la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza”, e, dall’altro, consente all’amministrazione di cambiare al fine di ottenere una migliore prestazione possibile (Cons. St, sent. n. 3755/2019).

In questa ottica, ricorda lo stesso Consiglio di Stato, non è casuale la scelta del legislatore di anticipare la rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara. L’obiettivo è evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza acquisita nel precedente appalto, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici posti in competizione (Cons. St., sent. n. 3943/2019).

  1. Le eccezioni al principio di rotazione

L’ANAC - chiarisce il Collegio nella sentenza in esame - ha il compito di chiarire attraverso proprie linee guida quali modalità occorre seguire per la rotazione degli inviti (in futuro, tale disciplina spetterà al regolamento sui contratti pubblici).

In particolare, le linee guida n. 4 - a ciò deputate - precisano che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.

Secondo il Consiglio di Stato, tale prescrizione “va intesa nel senso dell’inapplicabilità del principio di rotazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti”.

Ne consegue, ad avviso del collegio,  che può derogare al principio di rotazione la sola procedura aperta, quindi, quella “classica” e non anche una procedura negoziata, laddove le stesse Linee Guida precisano che “il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”.

Da ciò, viene fatto discendere che il fatto oggettivo del precedente affidamento impedisce alla stazione appaltante di invitare il gestore uscente, salvo adeguata motivazione delle ragioni che hanno indotto a rivolgere l’invito anche all’operatore uscente nella nuova procedura di gara, laddove avrebbe dovuto “saltare il primo affidamento successivo”.

  1. Negoziate senza limitazioni sul numero di offerenti: orientamenti giurisprudenziali a confronto

La sentenza appare in linea con l’orientamento secondo cui il principio di rotazione deve essere interpretato con massimo rigore, considerato che la procedura negoziata riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo generale delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale (TAR Roma, sent. n. 12735/2019).

Ciò soprattutto “sotto soglia”, dove vi è, secondo tale orientamento il rischio del consolidarsi, a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale (Cons. St., sent. n. 3943/2019). Infatti, un precedente invito o affidamento diretto non devono costituire un potenziale ostacolo all'effettiva possibilità di partecipazione, a parità di condizioni, delle micro, piccole e medie imprese (TAR Brescia n. 599/2019).

Di contro, sussiste un diverso orientamento (minoritario) che ha escluso l’applicabilità del principio di rotazione - e quindi ha ammesso al possibilità di partecipazione dell’affidatario uscente – in tutti i casi in cui vi sia comunque il libero accesso alla gara.

E’ il caso di un nuovo affidamento che avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato o di indagini di mercato o consultazione di elenchi, in cui non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (TAR Genova, sent. n. 805/2019) oppure di appalto preceduto da pubblicazione di un avviso per manifestazione d’interesse (TAR Bologna, sent. n. 519/2018).

Inoltre, secondo tale orientamento, il principio di rotazione non risulterebbe violato nel caso in cui la precedente determina di affidamento sia stata disposta solo nelle more della definizione della procedura ordinaria di evidenza pubblica, per ragioni qualificate di urgenza e per un tempo estremamente limitato (TAR Roma, sent. n. 12614/2019).

Ed invero, allorquando la stazione appaltante apre al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo” (TAR Bolzano, sent. n. 263/2019).

  1. Considerazioni finali

Il principio secondo cui la rotazione può essere superata solo con una procedura aperta, espresso nella sentenza del Consiglio di Stato, ha un rilevante impatto negli appalti di lavori.

Infatti, in caso di procedura negoziata o altra procedura “non” aperta, la stazione appaltante – al pari degli appalti di servizi e forniture - sarà comunque tenuta, a motivare puntualmente il reinvito del precedente affidatario (Cons. St. Comm. Spec., parere n. 361/2018).

In tal caso, riscontrata la corretta esecuzione del contratto precedente, la stazione appaltante dovrebbe quindi trovare ulteriori e validi motivi, a fondamento della scelta del reinvito, che tuttavia sono – a parere dell’ANCE - difficilmente riscontrabili negli appalti di lavori.

Ciò è dimostrato dal fatto che la giurisprudenza di merito ha fin ora avallato il reinvito del gestore uscente lontano dai lavori, ad es., per la peculiarità dell’oggetto dell’appalto, per le caratteristiche del mercato di riferimento o per un numero di potenziali offerenti talmente ridotto da ritenere prevalente il principio di concorrenza rispetto a quello di rotazione (rispettivamente Cons. St., nn. 4125/2017 e n. 5854/2017 nonché TAR Venezia, sent. n. 81/2019, tutte sui servizi).

  1. Presupposto della rotazione nei lavori

Da ultimo, si ricorda che le citate Linee Guida n. 4 chiariscono la portata del principio di rotazione, affermando che è applicabile nel caso in cui l’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi”.

Nei lavori, il principio di rotazione si applica, quindi, se trattasi di affidamenti temporalmente conseguenti, che abbiano ad oggetto la medesima categoria di opere (TAR Catania, sent. n. 1380/2019).

Tale interpretazione è stata più volte confermata dalla giurisprudenza che esclude l’applicazione del principio di rotazione in mancanza di una perfetta omogeneità tra prestazioni in affidamento e quelle già espletate, poiché in tal caso non si riscontra una sostanziale elusione delle regole della concorrenza a discapito degli operatori più deboli del mercato (Cons. St., sent. n. 1524/2019).

Inoltre, si ricorda altresì che l’ANAC, con riferimento ai lavoriinvita le stazioni appaltanti ad adottare apposito regolamento, al fine di definire le fasce di valore economico in cui collocare gli affidamenti, così da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia di importo.

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Riferimenti esterni

ANAC: On line nel portale la piattaforma pagoPA

L’ANAC ha attivato la Piattaforma digitale pago PA per effettuare il pagamento da parte degli operatori economici per partecipare alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

Anche per l’ANAC è quindi attivo il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) e previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), evoluzione del Servizio Riscossione Contributi, permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell’Autorità.

Il contribuente operatore economico (OE) per i contributi di gara (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) può quindi utilizzare la piattaforma  pagoPA  e procedere al:

    • "Pagamento on line", ossia direttamente tramite il portale dei pagamenti dell’ANAC;
    • "Pagamento mediante avviso", ossia utilizzando un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (ad es., sportelli ATM, applicazioni di home banking, tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, etc.).

In entrambi i casi, le ricevute di pagamento sono visibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.AC.

Per poter accedere al servizio, l’operatore economico deve essere registrato come utente dei servizi dell’Autorità. Le modalità sono descritte nella sezione “Registrazione e Profilazione Utenti” e richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla pagina di creazione profili.

A sua volta, per poter accedere al servizio, anche la SA  deve essere registrata come utente dei servizi nella sezione “Registrazione e Profilazione Utenti” e richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “stazione appaltante” dalla pagina di creazione profili.

Per l’utilizzo del sistema sono state predisposte dall’ANAC delle FAQ “Contributi in sede di gara”, nelle quali sono elencate, tra l’altro, le casistiche previste per la restituzione della contribuzione.

Infine, l’ANAC chiarisce che “il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00. Al di fuori di queste fasce orarie potrà essere soggetto a temporanee interruzioni senza preavviso e non è attivo il servizio di supporto dell’Autorità mediante contact center”.

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Riferimenti esterni

Illegittimità dei costi di gestione delle gare telematiche ASMEL: il TAR pubblica le motivazioni

Il TAR Lecce ha pubblicato la sentenza integrale di accoglimento del ricorso presentato da ANCE ed ANCE Lecce sui divieti di prestazioni aggiuntive e di addebito dei costi di gestione delle gare telematiche

2 allegati

News ANCE - Tar Lecce - Sentenza integrale ASMEL

TAR Puglia - Lecce, Sez. III, sentenza 31 ottobre 2019, n. 1664.

ANAC: on-line la raccolta di pareri su anomalia e qualificazione nei servizi e forniture

L’ANAC ha pubblicato on line due nuove “rassegne ragionate” dei pareri di precontenzioso, relativi agli anni 2017-2019, in tema di ‘verifica dell’anomalia’ e di ‘requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture’.

La prima rassegna fornisce un quadro sistematico e organico degli orientamenti assunti nel corso del tempo al fine di assicurare la corretta valutazione delle offerte, funzionale all’individuazione del miglior offerente, anche con riferimento all’avvio della verifica di congruità.

A tale riguardo, l’ANAC suddivide l’argomento in paragrafi concernenti: l’istruttoria nell’ambito della verifica di anomalia; l’oggetto della verifica di anomalia; la tardività delle giustificazioni; l’esito del giudizio di anomalia e l’obbligo di motivazione; l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016; la sindacabilità del giudizio di anomalia.

Si fa riserva di ulteriore approfondimento e commento.

Riferimenti esterni

  2 allegati

(Rassegne ragionate delle massime di precontenzioso redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in tema di forma associativa e subappalto)

(Rassegne ragionate delle massime di precontenzioso redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in tema di avvalimento e soccorso istruttorio)

 

Illegittimità dell'iscrizione nel Casellario ANAC se non motivata in ordine all’utilitas

Con sentenza n. 11470 del 2 ottobre 2019, il TAR Lazio ha annullato l'iscrizione disposta dall'ANAC nel Casellario da essa tenuto ex art. 80, comma 12 del Codice, non essendo stato opportunamente motivata l'utilità della notizia.

Inoltre, richiamando la normativa di riferimento, di cui all'art. 213, comma 10, Linee Guida n. 6, nonché l'art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento dell'Autorità del 6 giugno 2018, il Collegio ha precisato che l'iscrizione deve avvenire solamente in relazione alle notizie effettivamente "utili" e conferenti con le finalità sottese all'istituzione del Casellario.

Nel caso di specie, la stazione appaltante, dopo aver rilevato la non ottemperanza dell'impresa aggiudicataria rispetto agli obblighi imposti dalla legge 68/99 (in materia di disabili e categorie protette), aveva revocato l'aggiudicazione, segnalando la vicenda all'ANAC, la quale aveva avviato il procedimento sanzionatorio per l'iscrizione al Casellario informatico di annotazione interdittiva, ai sensi dell'art. 80, comma 12 e per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 213, comma 13 del Codice.

Essendo stata ritenuta non grave la condotta, l'Autorità, da un lato, aveva archiviato il procedimento di interdizione; dall'altro, aveva comunque proceduto all'iscrizione nel Casellario, confermando altresì la sanzione pecuniaria.

A seguito del ricorso proposto dall'impresa avverso il provvedimento di iscrizione, il TAR ha evidenziato che la normativa citata stabilisce che debbano essere iscritte nel Casellario, oltre alle interdittive, anche le informazioni relative ai provvedimenti di esclusione.

In particolare, è stato precisato che l'ambito delle informazioni che debbono confluire nel casellario informatico è effettivamente circoscritto, ed il perimetro di tale ambito è dato dalla idoneità delle informazioni non tipizzate a garantire:

  1. la miglior tenuta del casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall'art. 80;
  2. la individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5;
  3. l'attribuzione del rating di impresa;
  4. il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Ciò posto, considerati gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, anche qualora non vi sia l'interdizione dalla partecipazione a gare future, è necessaria una valutazione sulla utilità e sulla non manifesta inconferenza in concreto rispetto alle finalità per cui il casellario è stato previsto.

Pertanto, ad avviso del TAR Lazio, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, la mera valenza di "pubblicità-notizia" delle circostanze annotate come "utili" ed il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.

È invece necessaria un'esauriente motivazione non solo in ordine all'intrinseca utilità della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine alle ragioni per cui la notizia può/deve ritenersi funzionale alle finalità del Casellario, poiché la sussistenza di questo nesso funzionale già dice molto sull'utilità della annotazione

Segnatamente, devono essere esplicitate le ragioni per cui i fatti iscritti, ed in particolare il comportamento di un operatore economico, possano influire su future gare cui partecipi l'operatore segnalato.

Applicando i suesposti principi al caso de quo, il Collegio ha annullato l'iscrizione nel Casellario, non essendo stato adeguatamente assolto l'onere motivazionale da parte dell'ANAC.

1 allegato

Tar Lazio, n. 11470_2019

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