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Superbonus e bonus edilizi, le ultime novità in un dossier Ance

Le nuove modalità applicative ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito dal 1° maggio 2022, e gli ulteriori chiarimenti alla luce delle numerose novità normative intervenute negli ultimi mesi sull’ambito applicativo del Superbonus e degli altri bonus fiscali in edilizia.

Questi i contenuti della Circolare n. 19/E del 27 maggio scorso, che ripercorre le ultime modifiche alla disciplina applicativa del Superbonus e dei Bonus diversi dal Superbonus, introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021), dal DL 4/2022 (cd. “Sostegni ter”), dal DL 13/2022 (cd “Frodi”) dal DL 17/2022 (cd. “DL Energia”), dal DL 50/2022 (cd. “Aiuti”).

In un dossier dell’ANCE i principali chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria ed un riepilogo delle diverse scadenze relative agli adempimenti da osservare per usufruire dei bonus fiscali in edilizia.

Allegati
Circolare n. 19/E del 27 maggio

dossier

Permessi di costruire e Scia: nuova proroga di un anno

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 117 del 20 maggio 2022) della Legge 51/2022 di conversione del Decreto Legge 21/2022 cd. “Decreto Ucraina” è operativa una proroga straordinaria di un anno dei termini dei permessi di costruire, delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) e di quelli previsti dalle convenzioni urbanistiche e dai relativi piani attuativi (art. 10-septies).

La nuova proroga – in vigore dallo scorso 21 maggio e similare a quelle disposte in passato dal Decreto Legge 69/2013 e dal Decreto Legge 76/2020 – è stata sollecitata dall’Ance ed introdotta al fine di venire incontro all’attuale situazione di difficoltà negli approvvigionamenti dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Proroga straordinaria permessi di costruire e Scia (art. 10-septies, comma 1, lett. a) 

Sono prorogati di un anno i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022. Pertanto la norma si applica:

  • ai permessi di costruire rilasciati (o formatisi mediante silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del Dpr 380/2001) prima della sua entrata in vigore (e quindi prima del 21 maggio 2022);
  • ai permessi rilasciati (o formati per silenzio assenso) dopo tale data e fino al 31 dicembre 2022. 

La proroga non è automatica ma per poterne usufruire occorre:

  • una comunicazione al Comune nella quale l’interessato espliciti la volontà di volersene avvalere. La comunicazione deve evidentemente contenere l’indicazione degli estremi dei titoli edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio o ultimazione lavori);
  • la ricorrenza di alcune condizioni e cioè che i termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e che il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo). Si evidenzia che quest’ultima condizione (che impone la conformità del permesso da prorogare a piani e provvedimenti di tutela culturale e paesaggistica intervenuti dopo il suo rilascio) non era presente nelle precedenti proroghe del 2013 e del 2020 ed è stata inserita per volontà dal Parlamento. 

La proroga come disciplinata all’art. 10, comma 1, lett. a) e alle medesime condizioni qui previste trova applicazione anche alle Scia presentate entro il 31 dicembre 2022 (il cui termine di efficacia triennale viene così portato a quattro anni), alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro la stessa data (aventi efficacia quinquennale ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004). 

La disposizione prevede la proroga anche per le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. In questi casi, le relative comunicazioni dovranno essere presentate agli specifici enti competenti.

Peraltro, la norma specifica che la proroga si applica anche a permessi di costruire e Scia che hanno già beneficiato delle proroghe in base a

  • art. 15 comma 2, Dpr 380/2001 e cioè di una proroga ordinaria nei casi e nei modi indicati dal Testo Unico Edilizia;
  • art. 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 (proroga legata alla pandemia di un anno per l’inizio lavori e di tre anni la fine lavori); 
  • art. 103, comma 2, Decreto Legge 18/2020 (proroga di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (31/3/2022) per atti della p.a. in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022).

In questo modo è possibile estendere ulteriormente l’efficacia di titoli abilitativi e Scia già prorogati in precedenza (in via ordinaria o straordinaria) e pertanto sarà possibile presentare al Comune la comunicazione di avvalersi dell’art. 10-septies del DL 21/2022 per titoli abilitativi o Scia ancora efficaci in quel momento, grazie a precedenti proroghe che ne hanno esteso l’efficacia originaria. 

Proroga straordinaria convenzioni urbanistiche e piani attuativi (art. 10-septies, comma 1, lett. b) 

Sono prorogati di un anno:

  • il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale (generalmente pari a 10 anni) formatisi fino al 31 dicembre 2022. In questi casi si ritiene applicabile la giurisprudenza relativa alle precedenti proroghe in base alla quale, al fine di poter usufruire della proroga, è necessario che la convenzione sia efficace alla data di entrata in vigore della norma (TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 12/01/2022, n. 24; TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 02/02/2021, n. 112; TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257);
  • i termini di inizio e fine lavori previsti nell’ambito di tali convenzioni o accordi similari. Secondo gli orientamenti della giurisprudenza sulle norme precedenti, la proroga riguarda tutti i termini previsti nell’ambito della convenzione urbanistica, senza la necessità di distinguere, all’interno di pattuizioni spesso molto complesse e articolate nell’individuazione degli obblighi delle parti, fra termini scaduti e non ancora scaduti al momento di entrata in vigore della norma (TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257; TAR Lazio. Roma, sez. II, 04/12/2017, n. 11973; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 02/02/2017, n. 145);
  • i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.

La proroga è automatica, non essendo prevista dalla norma la comunicazione al Comune, ma a differenza delle precedenti proroghe che hanno interessato le convenzioni urbanistiche (previste dall’art. 30, comma 3-bis DL 69/2013 e dell’art. 10, comma 4-bis DL 76/2020), è richiesto che “non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004”. 

Non è chiaro chi e come potrà verificare il rispetto di questa condizione, essendo una proroga a carattere automatico.  

La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni urbanistiche (ovvero agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi che hanno già usufruito della proroga straordinaria triennale prevista dall’art. 30, comma 3-bis del DL 69/2013 e di quella dell’art. 10, comma 4-bis del DL 76/2020. 

Si ritiene infine che la proroga contenuta nell’articolo 10-septies rappresenti una misura di supporto alle imprese che se ne vorranno, o potranno anche indirettamente, avvalersene e che potrà avere ricadute positive anche ai fini di una revisione delle tempistiche di esecuzione dei lavori contenute all’interno di contratti di appalto in corso rispetto ai quali i ritardi nelle forniture dei materiali stanno rappresentando una problematica molto diffusa che ha portato al rallentamento se non addirittura alla sospensione di molti cantieri edili. 

Il riconoscimento da parte del legislatore delle criticità in corso e, quindi, della necessità di riconoscere una nuova  proroga straordinaria dei titoli legittimanti gli interventi edilizi costituisce, infatti, un elemento di supporto ai fini delle istanze che le imprese potranno presentare ai committenti per chiedere una ridefinizione dei termini di avvio/conclusione dei lavori senza che ciò determini addebiti di responsabilità e applicazione di penali (fatta eccezione delle ipotesi in cui il rispetto di un termine di conclusione non sia essenziale ai fini ad esempio dell’acceso a benefici fiscali). Sarebbe, infatti, contrario ad ogni canone di buona fede e correttezza da parte del committente non prendere in considerazione o rifiutare senza validi motivi una richiesta di proroga.

1 allegato

Art_10_septies_DL21-2022 pdf

Attrezzature di lavoro: soggetti abilitati alle verifiche periodiche

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 40 del 19 maggio 2022 allegato, ha adottato il trentesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. 

1 allegato

DD-40_del_20220519-elenco_verifiche_periodiche pdf

Caro prezzi: niente Iva sull’adeguamento del corrispettivo d’appalto

Nell’ambito degli appalti pubblici, sono escluse da IVA le compensazioni economiche ricevute dall’appaltatore a fronte del “caro materiali”.

Questo l’indirizzo fornito dall’Agenzia delle Entrate al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito MIMS), che dovrebbe trovare a breve ufficializzazione con l’emanazione di una specifica pronuncia da parte dell’Amministrazione finanziari

A parere dell’Agenzia si escluderebbe l’applicazione dell’IVA sugli importi riconosciuti ai sensi dell’art.1-septies, del DL 73/2021 (convertito con modificazioni nella legge 106/2021) che, “in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica”, si configurerebbero quali «“mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”».

A tali conclusioni l’Agenzia giunge partendo proprio dal dettato normativo dell’art. 1-septies del DL 25 maggio 2021, n.73 (convertito con modificazioni nella legge 106/2021), che ha introdotto un meccanismo di compensazione straordinario per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021.

In particolare, la norma stabilisce che, laddove il prezzo dei singoli materiali da costruzioni impiegati nelle lavorazioni eseguite nel 2021 subisca variazioni (in aumento o in diminuzione) superiori all’8%, rispetto al prezzo rilevato alla data dell’offerta, si fa luogo a compensazioni per la percentuale eccedente l’8% (ovvero il 10% complessivo, in caso di variazioni riferite a più anni).

A tal fine, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Si tratta, nello specifico, di un meccanismo che opera in deroga alla disciplina compensativa di cui all’art.133 del precedente Codice D.lgs. 163/2006, nonché all’art.106 co.1, lett.a) dell’attuale Codice D.lgs. 50/2016 che disciplina la revisione prezzi per i contratti stipulati sotto la vigenza del nuovo Codice Appalti.

Il co.8 del citato art.1-septies dispone inoltre l’istituzione nello stato di previsione del MIMS di un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, volto alla compensazione dei prezzi medesimi in caso di insufficienza delle risorse.

L’Amministrazione, quindi, per rispondere all’istanza di chiarimento analizza la specifica disciplina relativa ai contributi pubblici e invoca i principi sanciti dal Giudice europeo, in accordo ai quali affinché la somma erogata possa essere assoggettata ad IVA occorre verificare che la contribuzione sia correlata a specifiche prestazioni oppure se l’impresa che se ne avvale sia tenuta ad una controprestazione.

Ciò premesso, in base alle modalità operative della disciplina nazionale in commento, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’erogazione delle somme facenti parte del citato Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge che prevedono sia i soggetti destinatari, sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le modalità di calcolo delle predette somme.

Pertanto, l’erogazione di tali somme non integra il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA, ai sensi del’art.3 del DPR 633/1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica, essendo dette somme erogate dal MIMS in assenza di alcuna controprestazione nei confronti dell’ente erogatore.

Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, tali importi si configurano quali “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, esclusi dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi ai sensi del’art.2. co.3, lett.a) del DPR 633/1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.

A parere dell’ANCE, le conclusioni a cui giunge l’Amministrazione finanziaria trovano sicura applicazione con riferimento al meccanismo definito dal citato art.1-septies del DL 73/2021, atteso che la contribuzione erogata, in base alla specifica disciplina operativa, viene qualificata come contributo pubblico e non già come maggiorazione del corrispettivo.

Impianti solari sugli edifici: l’installazione è sempre attività edilizia libera

Il Decreto Legge 17/2022, per rispondere alla sfida della transizione energetica e della decarbonizzazione, nonché all’attuale forte rincaro dell’energia elettrica e del gas, prevede all’articolo 9, comma 1 – che sostituisce l’art. 7-bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011 - misure per semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento a quelli solari, sia termici sia fotovoltaici.

Con la legge di conversione 34/2022 sono state apportate alcune modifiche alla norma che ne hanno chiarito l’applicazione anche alle zone A dei piani urbanistici comunali, ossia ai centri storici e pertanto anche in queste parti di città l’installazione dei pannelli solari sugli edifici o su altre strutture è libera e non richiede atti di assenso preventivi. Sono esclusi i soli centri storici soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” nei quali questi interventi continuano ad essere soggetti ad autorizzazione paesaggistica, a meno che l’installazione non avvenga con “pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

Attualmente in base all’art. 9, comma 1 come modificato dalla legge di conversione (in vigore dal 29 aprile scorso), l’installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici:

  • rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Dpr 380/2001 cd. “Testo Unico Edilizia” e quindi nell’attività edilizia libera;
  • può avvenire su edifici e su strutture e manufatti fuori terra (es. tettoie, pergole, autorimesse, ecc.) ovunque ubicati, comprese le zone A dei piani urbanistici comunali come individuate ai sensi del DM 1444/1968 (o le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o locale);
  • può avvenire con qualunque modalità (es. su coperture inclinate o piane) e non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie, ferme restando le eventuali disposizioni di settore che prevedono specifici limiti; 
  • è liberalizzata insieme anche alle opere per la connessione degli impianti alla rete elettrica e agli eventuali interventi di potenziamento o adeguamento della rete esterni agli edifici, alle strutture o ai manufatti;
  • non è soggetta all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, (es. nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ecc.) compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’Ance fornisce un commento all’art. 9, comma 1 del DL 17/2022 come convertito dalla Legge 34/2022 nell’ambito di una apposita nota tecnica.

2 allegati

DL_ENERGIA_articolo_9_comma_1_convertito pdf
DL_ENERGIA_allegato_nota_tecnica ANCE pdf

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