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Online il portale 2022 per invio dati a ENEA per Ecobonus e Bonus Casa

E’  operativo dal 1° aprile il nuovo portale dei bonus fiscali  per trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori  i dati sugli interventi di efficienza energetica, che possono beneficiare delle detrazioni fiscali, effettuati nel 2022.

Per i soli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA è il 30 giugno 2022, decorrendo dalla data di messa online del portale (1 aprile 2022).

La novità di quest’anno è che si tratta di un portale unico per l’inserimento dei dati relativi sia all’Ecobonus 2022 (art. 14 del D.L. n. 63/2013), per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, sia al Bonus Casa (art. 16-bis DPR 917/86), per i lavori che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Tramite il portale dei bonus all’ENEA devono essere inviati:

  • i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati degli interventi di bonus facciate quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2021, del 60% per le spese sostenute dal 01/01/2022), attraverso la sezione Ecobonus
  • i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, attraverso la sezione Bonus Casa

L’accesso al portale online avviene solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

 

Superbonus e cappotto termico: nuovo chiarimento ENEA sui tetti non disperdenti

L’ENEA ha pubblicato un nuovo importante chiarimento per l’uso del SuperEcobonus 110% nel caso di isolamento termico delle coperture non disperdenti.

Il decreto legge “Rilancio” n. 34 del 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021, considera gli interventi per la coibentazione del tetto rientranti nella disciplina del 110%, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente” (lettera a) del comma 1 dell’art. 119).

Con la nota del 31 agosto 2021 l’ENEA – di concerto con il Ministero della transizione energetica – aveva precisato che “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante“.

Il nuovo chiarimento, formulato sempre in accordo col MiTE, specifica che: “Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25%. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a)”.

Oltre a indicare le motivazioni che hanno portato al chiarimento nei termini sopraindicati, l’ENEA commenta ulteriormente l’efficacia di tali interventi asserendo che:

La coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo all’ambiente freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1). Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto”.

1 allegato

ENEA-nota_tetti_non_disperdenti pdf

Limiti di costo edilizia pubblica: aggiornata la rassegna sui provvedimenti regionali

La Legge 5 agosto 1978, n. 457 aveva attribuito alle Regioni la competenza a definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Il Ministero dei Lavori Pubblici, con Decreto del 5 agosto 1994 ha determinato i limiti massimi di costo. L'articolo 9 del DM ha previsto che le Regioni possano provvedere ad aggiornare annualmente i suddetti massimali al fine di tener conto delle variazioni percentuali registrate in base all'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno di ciascun anno e quello dell'anno precedente.

Nella Rassegna  allegata sono state raccolte, al fine di offrire elementi di confronto, solamente le normative più recenti e aggiornate e, in particolare, quelle di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.

Per le Regioni Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna dopo diversi anni di assenza di indicazioni nel corso del 2021 sono stati comunicate con appositi provvedimenti le variazioni percentuali fatte registrare dell’Istat applicabili ai limiti di costo regionali. 

Laddove disponibili sono stati riportati, oltre ai valori dei costi base anche gli elementi e i criteri che possono determinare delle maggiorazioni in percentuale. 

1 allegato

Rassegna_costi_massimi_Regioni pdf

DL CORRETTIVO ANTIFRODI – applicazione CCNL

È stato pubblicato nella G.U. n. 47 del 25-02-2022 il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13  recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, in vigore dal 26 febbraio p.v..

Si segnala  l’importante disposizione introdotta all’art. 4 “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”, che sarà efficace decorsi 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

In tale articolo è stato, infatti, previsto che, per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, il riconoscimento dei benefici connessi ai diversi bonus edilizi, sarà consentito solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ciò, al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, come più volte richiesto dall’Ance, l’accesso ai suddetti benefici sarà limitato alle sole imprese regolari e qualificate che, applicando il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia, garantiscono ai lavoratori adeguate tutele in termini di formazione e sicurezza sul lavoro. 

Si rileva, inoltre, che l’indicazione del limite di importo pari a 70.000 euro combacia con quella già prevista per l'applicazione ai suddetti lavori anche dell’istituto della congruità. 

Nell’ambito del citato art. 4 è stato, altresì, previsto che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. 

Tale verifica dovrà essere effettuata, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per poter rilasciare, ove previsto, il visto di conformità. 

È stato, inoltre, disposto che, per effettuare le verifiche relative all’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili. 

Albo gestori ambientali: modificate le prescrizioni autorizzative

Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha aggiornato le prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, anche al fine di garantirne l’adeguamento alle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia ambientale (Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022).

In particolare, con riferimento alla categoria 2 bis (trasporto dei propri rifiuti) nell’Allegato H si prevede ora che:

-    il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

-       la mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, può condizionare la validità e l’efficacia dell'iscrizione.

Si specifica inoltre che il provvedimento di iscrizione viene acquisito elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. Scompare quindi l’indicazione, contenuta nelle precedenti prescrizioni e introdotta con deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017, in base alla quale durante il trasporto i rifiuti dovevano essere accompagnati da una copia cartacea del  provvedimento d’iscrizione.

Dal 15 marzo 2022, data di entrata in vigore delle nuove prescrizioni, sarà quindi possibile, in caso di controllo, esibire l’iscrizione alla categoria 2 bis dell’Albo in formato digitale attraverso un dispositivo mobile (smartphone o tablet). È sempre comunque ammessa l’esibizione su supporto cartaceo.

Da ultimo, si ricorda che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione può comportare la sospensione o la cancellazione dall’Albo (artt. 19 e 20 D.M. 3 giugno 2014, n. 120).

Allegato
Delibera_7-2-2022_n_3

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