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Decreto Legge 36/2022 – Proroga del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Confermata la proroga al 15 luglio 2022 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ivi compresa l’applicabilità, a regime, della “composizione negoziata della crisi d’impresa”.

Così si legge, in tema di crisi d’impresa, all’art.42 della legge 29 giugno 2022, n.79, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 29 giugno 2022.

La proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) al 15 luglio 2022 (dal 16 maggio) si è resa necessaria per uniformare l’operatività della nuova disciplina dell’insolvenza con la scadenza, fissata al 17 luglio 2022, per il recepimento, da parte dello Stato italiano, della Direttiva (UE) n. 2019/1023, in materia di ristrutturazione del debito e di insolvenza.

Infatti, l’adeguamento alla normativa UE in tema di crisi d’impresa, che coinvolge l’attuale assetto del Codice, è stato eseguito mediante uno specifico Decreto legislativo, esaminato dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato (atto n.374), e successivamente approvato in via definitiva dal Governo il 15 giugno scorso (ad oggi, il nuovo D.Lgs. non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale).

Quindi per evitare sovrapposizioni nella disciplina dei diversi istituti regolati sia nel Codice della crisi, sia nell’attuale legge fallimentare (quale ad esempio il concordato in continuità aziendale), lo stesso entrerà in vigore solo dopo l’adozione del Decreto legislativo che recepirà le nuove regole UE in materia.

Con riferimento alle misure d’interesse per il settore, la proroga al 15 luglio 2022 coinvolge anche l’applicabilità della “composizione negoziata della crisi d’impresa”, già entrata in vigore lo scorso autunno in chiave antiemergenza (cfr. il D.L. 118/2021).

In particolare, questa verrà disciplinata in forma strutturale nel Codice della crisi d’impresa, ed in sostituzione dell’analogo meccanismo di risoluzione dell’insolvenza temporanea a cura degli Organismi di composizione della crisi – OCRI.

Al riguardo, si ricorda che, rispetto agli OCRI, la “composizione negoziata” viene gestita da un singolo professionista esperto con specifici requisiti professionali (e non da un collegio di 3 membri), per affrontare e risolvere la situazione d’insolvenza temporanea.

Inoltre, dal prossimo 15 luglio, l’originario sistema delle segnalazioni d’allerta, come delineato nel D.Lgs. 14/2019, verrà sostituito dalle analoghe comunicazioni circa l’esistenza di debiti di importo rilevante, già disciplinate ai fini della citata “composizione negoziata” (ivi comprese quelle dei “creditori pubblici qualificati”, come ad esempio l’Agenzia delle Entrate e l’INPS).

Il D.L. 36/2022 non interviene, invece, sulla nomina degli organi di controllo nelle S.R.L., in presenza di specifiche condizioni, che resta fissata al 30 aprile 2023 (ossia entro l’ordinaria data di approvazione dei bilanci 2022).

1 allegato

art_42_della_legge_29_giugno_2022,_n_79 pdf

Sismabonus acquisti al 110%, le condizioni per beneficiare della proroga a fine anno

Condizioni stringenti per usufruire della proroga al 31 dicembre 2022 per il Sismabonus acquisti al 110%: al 30 giugno 2022 occorrono la registrazione del preliminare, il pagamento di acconti con sconto in fattura, la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali e l’accatastamento dell’immobile almeno nella categoria F4.

Questo, in estrema sintesi, il contenuto di una disposizione approvata nel corso della discussione parlamentare, ed inserita tra le modifiche apportate al Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36 recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito nella legge 29 giugno 2022, n.79 (in vigore dal 30 giugno – Gazzetta Ufficiale n.150 del 29 giugno 2022).

La novità, contenuta nell’art.18, co.4-ter, del D.L. 36/2022, interviene in tema di Superbonus al 110% spettante all’acquirente di unità abitative demolite e ricostruite con miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico, cedute dalla stessa impresa che ha eseguito l’intervento entro 30 mesi successivi al termine dello stesso (cd. Sismabonus acquisti, previsto nella misura del 110% dall’art.119, co.4, del DL 34/2020-legge 77/2020 e nella misura “ordinaria” dall’art.16, co.1-septies, DL 63/2013 – legge 90/2013).

In particolare, la disposizione consente di stipulare il rogito sino al 31 dicembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022 (termine attualmente fissato dal citato art.119, co.4 del DL 34/2020), al ricorrere di una serie di stringenti condizioni le quali impongono che, alla data del 30 giugno 2022:

  • risulti sottoscritto e registrato un contratto preliminare di vendita;
  • siano stati versati acconti, con “sconto in fattura” e sia stato maturato il relativo credito;
  • sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, con ottenimento del collaudo e dell’attestazione del collaudatore statico sulla riduzione del rischio sismico dell’immobile;
  • che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4 (categoria provvisoria, nella quale sono censiti i fabbricati in corso di ristrutturazione).

Seppur con l’ottica di consentire un maggior lasso temporale per la stipula del rogito che dà accesso al Superbonusla nuova norma appare comunque di portata molto ridotta, rispetto all’esigenza di ottenere una proroga più generalizzata del termine del 30 giugno 2022, oggi fissato come data di fine lavori e di stipula dell’atto di compravendita. Quello del 30 giugno 2022 è, infatti, un termine assai difficile da rispettare, anche alla luce dell’emergenza da “caro materiali”, che ha comportato il blocco delle iniziative in corso e delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che hanno determinato un rallentamento o, in taluni casi, la sospensione dei lavori in corso.

Le condizioni previste dalla disposizione, per poter stipulare il rogito entro il 31 dicembre 2022, non risolvono quindi tali criticità, potendo incidere solo su operazioni già quasi del tutto perfezionate (fine lavori strutturali con annessi collaudo e asseverazione, stipula del preliminare e pagamento di acconti con sconto in fattura).

Perplessità suscita, poi, la condizione che vuole l’accatastamento dell’immobile almeno nella categoria F/4 –Unità in corso di definizione, che riguarda gli edifici in fase di ristrutturazione. Tale requisito non è conforme alla norma che disciplina il Sismabonus acquisti, in base alla quale l’incentivo può spettare anche in caso di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, riconducibile non solo alla “ristrutturazione edilizia”, ma anche alla “nuova costruzione” (così come del resto espressamente ammesso anche dall’Agenzia delle Entrate – cfr. CM 7/E/2021 e Risp. 97/2021; 557/2020; 515/2020). In ogni caso il termine “almeno” lascia spazio ad accatastamenti anche diversi (es. F/3). Sul punto appare urgente un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, l’ANCE sta proseguendo nelle proprie iniziative volte ad ottenere la proroga del Sismabonus acquisti al 110% al 31 dicembre 2022 senza condizioni, nell’ambito della discussione parlamentare per la conversione in legge del DL 50/2022 (cd. DL Aiuti), attualmente all’esame delle Commissioni riunite V- Bilancio e VI-Finanze della Camera, in prima lettura (AC 3614).

Sul tema, si evidenzia che, grazie anche all’intervento dell’Associazione, nel corso dell’iter di discussione, alla Camera, del DDL di conversione del D.L. 36/2022 è stato accolto dal Governo, come raccomandazione, un Ordine del giorno volto ad estendere il Superbonus al 110% per l’acquisto di case derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico per i rogiti stipulati, dopo il termine dei lavori, sino al 31 dicembre 2022, senza ulteriori condizioni (n.9/3656/39, presentata dall’On.le Mazzetti-FI).

2 allegati

art_18,_co4-ter,_del_DL_362022 pdf
n_9-3656-39 pdf

PUBBLICATO IL PREZZARIO INFRANNUALE REGIONE SICILIANA

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2022 aggiornato ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (Link al sito della Regione)

Allegati

Decreto assessoriale n. 17/Gab del 29.06.2022

Prezzario unico regionale aggiornato per i lavori pubblici 2022

Tabella materiali

Tabella manodopera e noli

 

“Caro materiali”: Resa pubblica la Risposta dell’AdE

Si informa che è disponibile, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la risposta dell’Agenzia delle Entrate che, nell’ambito degli appalti pubblici, esclude da IVA le compensazioni economiche ricevute dall’appaltatore a fronte del “caro materiali”.

Si tratta, in particolare, della Risposta all’interpello 956-83/2022 del 12 marzo 2022, resa dall’Amministrazione finanziaria, proprio al MIMS, in merito alla necessità o meno di assoggettare ad IVA gli importi riconosciuti agli appaltatori in compensazione del cd. “caro materiali”.

Sul punto l’Agenzia esclude l’applicazione dell’IVA sugli importi riconosciuti ai sensi dell’art.1-septies, del DL 73/2021 (convertito con modificazioni nella legge 106/2021) che, “in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica”, si configurerebbero quali «“mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”».

A queste conclusioni l’Agenzia giunge partendo dal dettato normativo dell’art. 1-septies del DL 73/2021 (convertito con modificazioni nella legge 106/2021), che ha introdotto un meccanismo di compensazione straordinario per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021.

In particolare, la norma stabilisce che, laddove il prezzo dei singoli materiali da costruzioni impiegati nelle lavorazioni eseguite nel 2021 subisca variazioni (in aumento o in diminuzione) superiori all’8%, rispetto al prezzo rilevato alla data dell’offerta, si fa luogo a compensazioni per la percentuale eccedente l’8% (ovvero il 10% complessivo, in caso di variazioni riferite a più anni).

A tal fine, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Si tratta, nello specifico, di un meccanismo che opera in deroga alla disciplina compensativa di cui all’art.133 del precedente Codice D.lgs. 163/2006, nonché all’art.106 co.1, lett.a) dell’attuale Codice D.lgs. 50/2016 che disciplina la revisione prezzi per i contratti stipulati sotto la vigenza del nuovo Codice Appalti.

Il co.8 del citato art.1-septies dispone inoltre l’istituzione nello stato di previsione del MIMS di un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, volto alla compensazione dei prezzi medesimi in caso di insufficienza delle risorse.

L’Amministrazione, quindi, per rispondere all’istanza di chiarimento analizza la specifica disciplina relativa ai contributi pubblici e invoca i principi sanciti dal Giudice europeo, in accordo ai quali affinché la somma erogata possa essere assoggettata ad IVA occorre verificare che la contribuzione sia correlata a specifiche prestazioni oppure se l’impresa che se ne avvale sia tenuta ad una controprestazione.

Ciò premesso, in base alle modalità operative della disciplina nazionale in commento, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’erogazione delle somme facenti parte del citato Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge che prevedono sia i soggetti destinatari, sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le modalità di calcolo delle predette somme.

Pertanto, l’erogazione di tali somme non integra il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA, ai sensi del’art.3 del DPR 633/1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica, essendo dette somme erogate dal MIMS in assenza di alcuna controprestazione nei confronti dell’ente erogatore.

Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, tali importi si configurano quali “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, esclusi dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi ai sensi del’art.2. co.3, lett.a) del DPR 633/1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.

In merito l’ANCE sta valutando le più opportune iniziative affinché venga chiarito in via definitiva che l’esclusione da IVA opera anche per le compensazioni finanziate direttamente dalle Stazioni appaltanti, senza intervento del Fondo istituito presso il MIMS, e per quelle relative al 2022 disciplinate dall’art.26 del DL 50/2022 (cd DL Aiuti).

Autotrasporto, fine dell’emergenza Covid e novità normative

Autotrasporto_le_principali_novitaIn allegato un breve aggiornamento sulle principali novità normative che interessano l’autotrasporto.

In particolare su: trasporti eccezionali, credito di imposta, riduzione accise gasolio, Ecobonus veicoli commerciali, patente di guida.

Si ricorda, inoltre, che il 29 giugno 2022 terminano tutte le proroghe che erano state concesse a seguito della pandemia con diversi provvedimenti reiterati nel tempo che hanno riguardato, ad esempio, le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, le revisioni dei veicoli, i documenti per la guida ecc.

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Autotrasporto_le_principali_novita

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