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Legge di Bilancio 2023: le misure fiscali per le costruzioni oltre i bonus edilizi

Riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostituiva sui premi di produttività, fino al tetto massimo di 3.000 euro lordi, erogati nel 2023 ai lavoratori dipendenti con reddito fino ad 80.000 euro; nuova rivalutazione delle aree edificabili dei privati, con imposta sostitutiva aumentata al 16%; assegnazione dei beni ai soci con imposta all’8% e definizione agevolata di debiti e liti fiscali.

Queste le ulteriori misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, che si aggiungono a quelle in tema di Superbonus e degli ulteriori bonus fiscali in edilizia, contenute nella legge 29 dicembre 2022n.197 – legge di Bilancio 2023, pubblicata sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 dicembre 2022 ed in vigore dal 1° gennaio 2023.

In particolare, queste le disposizioni più significative:

  • riduzione, per il 2023, al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti, entro il tetto di 3.000 euro lordi;
  • nuova rivalutazione delle aree dei privati entro il 15 novembre 2023, con imposta del 16%;
  • assegnazione agevolata dei beni ai soci entro il 30 settembre 2023 con imposta sostitutiva all’8%;
  • definizione agevolata dei debiti tributari e delle controversie pendenti.

In un Dossier riepilogativo, l’ANCE illustra le disposizioni fiscali d’interesse, diverse da quelle in tema di bonus fiscali in edilizia (oggetto, queste ultime, di uno specifico approfondimento dell’ANCE), contenute nella legge di Bilancio 2023, corredate dalla relativa disciplina normativa.

Dl Aiuti: entro gennaio le domande della pa per l’adeguamento prezzi dei materiali

Come previsto dall’articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del Decreto Aiuti (DL 50/2022), a partire dal 2 gennaio 2023 e fino al 31 gennaio 2023 le stazioni appaltanti possono presentare domanda per accedere ai Fondi, istituiti presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, per far fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali, riferiti ai SAL, relativi a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, di opere aggiudicate sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021.

Sono previste due distinte piattaforme per la presentazione delle richieste, da parte degli enti, a seconda che le opere siano prioritarie, ovvero finanziate, in tutto o in parte, dal PNRR, dal Fondo complementare o che hanno visto la nomina di un Commissario Straordinario o non prioritarie.

Opere prioritarie (art. 26 co.4, lett. a))

Le richieste riferite a opere prioritarie seguono le modalità previste nel decreto direttoriale MIMS n. 6960 del 17 giugno 2022 relativo a “Modalità di utilizzo del Fondo di cui all’articolo 26 comma 4 lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 e dal 1° agosto 2022 e fino al 31 Dicembre 2022”.

L’accesso al Fondo, è consentito alle stazioni appaltanti per la quota di SAL non coperta da:

  • 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
  • ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
  • somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Le stazioni appaltanti devono presentare per via telematica istanza di accesso al Fondo entro il 31 gennaio 2023 per quelle tra il 1° agosto 2022 e la fine dello stesso anno.

La presentazione delle istanze di accesso alle risorse del Fondo per la compensazione dei prezzi avviene attraverso la piattaforma dedicata raggiungibile al link https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it.

Ai fini dell’ammissibilità, le richieste di accesso al Fondo compilate nella piattaforma devono essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante della Stazione appaltante ed inviate all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 31 gennaio 2023.

Le risorse per le compensazioni vengono riconosciute dal MIT entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione dell’istanza (2 marzo 2023) e accreditate alle stazioni appaltanti entro i successivi 30 giorni (1° aprile per quanto riguarda la seconda finestra di accesso).

Qualora le richieste di acceso al Fondo risultino superiori alla dotazione prevista, le risorse verranno ripartire in misura proporzionale.

Opere non prioritarie (art. 26 co.4, lett. b))

Per le opere non prioritarie le procedure sono previste nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.381 del 6 dicembre 2022, recante le modalità di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, di cui all’art. 1septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021 e s.m.i., in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 381 del 27 dicembre 2022), e dalla Legge di Bilancio per il 2023 (art.1, co. 458 della L. 197/2022.

Il Fondo dotato, per il 2023, di 550 milioni di euro, è ripartito tra “piccola impresa” (34%), “media impresa” (33%) e “grande impresa” (33%), secondo i requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

L’accesso al Fondo è consentito alle stazioni appaltanti per la quota di SAL, eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, non coperta da risorse proprie derivanti da:

  • 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
  • ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
  • somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Le stazioni appaltanti devono presentare per via telematica istanza di accesso al Fondo entro le ore 16 del 31 gennaio 2023 attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it, attivata a partire dal 2 gennaio 2023.

La richiesta di accesso al Fondo, generata dalla suddetta piattaforma, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente e trasmessa all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre la stessa giornata del 31 gennaio 2023.

Il Ministero delle infrastrutture assegna le risorse a ciascuno degli enti in funzione dell’importo complessivo degli stati di avanzamento lavori, ripartiti per piccola, media e grande impresa.

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo, e nelle more dello svolgimento della relativa attività istruttoria, il Ministero delle infrastrutture può riconoscere a ciascuno ente richiedente un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Qualora le richieste di acceso al Fondo risultino superiori alla dotazione prevista per ciascuna categoria di impresa, le risorse verranno ripartire in misura proporzionale, nell’ambito delle risorse assegnate a ciascuna categoria di impresa.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese gli enti assegnano il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all’impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le stesse imprese.

Le risorse assegnate agli enti sono pubblicate sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Bonus edilizi e Soa: dal 1° gennaio 2023 obbligo per lavori superiori a 516 mila euro

L’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha introdotto, come condizione per l’accesso agli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi “minori”) l’obbligo, per le imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.

La norma, in vigore dal 21 maggio 2022, ha acquisito in realtà piena efficacia solo dallo scorso 1° gennaio 2023. Tale entrata in vigore “differita” è stata voluta dal legislatore proprio per consentire alle imprese di potersi adeguare gradualmente al rispetto degli obblighi previsti tenuto conto dei tempi tecnici minimi che gli Organismi preposti al rilascio dell’attestazione Soa di prassi impiegano.

 La formulazione della norma ha sollevato in questi primi mesi di vigenza una serie di dubbi interpretativi che ANCE ha cercato di sciogliere adottando una linea di coerenza sia con la lettera ma soprattutto con la ratio della disposizione. Quest’ultima risponde all’esigenza di garantire che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio energetico e alla sicurezza sismica e ammessi ad usufruire, in varia misura, di incentivi fiscali, sia affidata a operatori che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.

La norma vuole, infatti, offrire uno strumento di garanzia soprattutto per quei lavori di maggiori dimensioni per i quali appare imprescindibile che gli stessi diano prova di un elevato livello di affidabilità.

 Di seguito si fornisce un’analisi commentata dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Quali imprese devono essere attestate SOA?

La norma si applica a tutte le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi quando si ricorre alla cessione del credito/sconto in fattura).

L’impresa che assume il ruolo di General Contractor non eseguendo direttamente i lavori ma occupandosi esclusivamente del coordinamento delle varie attività, deve possedere l’attestazione SOA?

In coerenza con la lettera della norma, si deve ritenere che nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad un general contractor, che si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa, non è necessario il possesso della attestazione SOA

Il general contractor che sia, anche solo in parte, esecutore di lavori superiore a 516 mila euro, ricade nell’ambito di applicazione della norma. 

Le imprese esecutrici che sottoscrivono contratti di appalto con il general contractor dovranno essere qualificate solo se l’importo dei lavori oggetto del singolo affidamento è superiore a 516 mila euro.

SOGLIA DI RIFERIMENTO

La soglia dei 516.000 euro va rapportata all’importo dei lavori complessivi dell’intervento ammissibile al Superbonus/altri bonus edilizi oppure tale limite riguarda il singolo contratto di appalto finalizzato alla realizzazione dell’intervento?

L’interpretazione della norma lascia chiaramente intendere che il riferimento sia all’importo complessivo dei lavori così come definito nel singolo contratto di appalto/subappalto, che deve essere pertanto superiore ai 516.000 euro. Di conseguenza, se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate anche se l’importo globale sia invece superiore.

CLASSIFICHE E CATEGORIE SOA

Si deve ritenere applicabile il sistema di categorie e classifiche previsto per gli appalti pubblici?

Il riferimento all’art. 84 D. Lgs. 50/2016 operato dall’articolo 10-bis rappresenta un mero rinvio ad altra disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione. Finalità della norma non è di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pubblicistico (non è, ad esempio, applicabile l’istituto dell’avvalimento), bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa.

Pertanto a parere dell’ANCE è conforme allo spirito della norma ritenere che non vi debba essere un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma che sia sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

Seguendo questa linea interpretativa,  e in assenza di chiarimenti divergenti da parte delle autorità preposte, ANCE ritiene possibile considerare idonea l’impresa esecutrice che risulti in possesso anche di una delle seguenti categorie che risultano quindi coerenti con i lavori oggetto dei bonus:

  • OG1 (Edifici civili e industriali)
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
  • OG11 (impianti tecnologici)
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
  • OS21 (Opere strutturali speciali)
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Inoltre, sempre in coerenza con il fine della norma non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma a parere di ANCE e salvo successive interpretazioni difformi da parte delle autorità preposte,  si può ritenere sufficiente il possesso della prima classifica.

MODALITA’ TEMPORALI DI ATTUAZIONE DELL’OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE SOA

Da quando decorre l’obbligo della SOA quale condizione per l’accesso ai benefici fiscali?

L’articolo 10-bis è in vigore dal 21 maggio 2022 ma la decorrenza degli obblighi ha scadenze temporali differenziate.

Ai fini della decorrenza dell’obbligo di qualificazione assumono rilevanza le date indicate al primo comma dell’articolo 10-bis che prevedono una gradualità:

  • il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
  • l’obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, dovrà essere affidata alternativamente:

  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici in possesso della attestazione SOA;
  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici che dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori per i quali ricorre l’obbligo di qualificazione, potranno essere eseguiti solo da imprese in possesso della occorrente attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3). 

Tali obblighi di qualificazione riguardano, secondo le scadenze sopra riportate, anche i contratti di appalto/subappalto che rientrano nell’ambito di applicazione della norma, sottoscritti dal 21 maggio 2022 ed i cui lavori siano ancora in corso di esecuzione.

ESCLUSIONI

A quali contratti di appalto non si applicano le previsioni contenute nell’articolo 10-bis?

Le previsioni contenute nell’articolo 10-bis non si applicano in ogni caso:

  • ai contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022.
  • ai contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma (21 maggio 2022), ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. La norma richiede che deve poter essere possibile dimostrare la data certa della sottoscrizione. Al riguardo si dovrebbe ritenere che tale requisito possa essere soddisfatto anche facendo riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, mediante richiamo nel verbale di assemblea di condomino o con altre modalità similari tracciabili.

VERIFICHE

Chi è il soggetto tenuto a verificare che l’impresa abbia i requisiti richiesti dalla norma?

Poiché l’affidamento ad imprese che siano in possesso della qualificazione è requisito necessario ai fini dell’accesso agli incentivi fiscali sarà, in primo luogo, onere e interesse del committente effettuare tale verifica.

Tuttavia, anche ai sensi di quanto specificato al comma 1 lettera b), è necessario che l’impresa adotti le più opportune comunicazioni al fine di informare la committenza circa il possesso della attestazione e soprattutto circa i tempi di acquisizione della stessa qualora non ne sia in possesso nella fase transitoria.

Il mancato rispetto degli obblighi di qualificazione (es. diniego dell’attestazione SOA) espone l’impresa alla risoluzione del contratto per inadempimento e il committente (contribuente) alla perdita dei benefici fiscali. Il committente a quel punto dovrà affidare la prosecuzione dei lavori ad altra impresa che dimostri, secondo le decorrenze previste, il possesso della qualificazione.

Deve infatti  ritenersi applicabile il comma 5 dell’articolo 121 D.L. n. 34/2020 ai sensi del quale “qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta l’agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante”.

BONUS EDILIZI: NOVITÀ NORMATIVE

Attualmente i bonus edilizi sono oggetto di modifica ad opera di due importanti provvedimenti all’attenzione del Parlamento: il DL 176/2022 “Aiuti-quater”, in corso conversione in Aula del Senato per la prima lettura (DDL 345/S) e il Disegno di legge di Bilancio 2023 (DDL 643-bis/C), all’esame dell’Aula della Camera in prima lettura.

  1. DL Aiuti-quater (DL 176/2022) - termine per la conversione il 17 gennaio 2023

L’art. 9 del testo, come approvato dal Governo, prevede alcune modifiche alla disciplina del Superbonus, tra cui la riduzione, a partire dal 2023, al 90% (dal 110%) della misura del bonus per condomini, “mini condomini” di unico proprietario, ONLUS e APS, salvo che per gli interventi per i quali, alla data del  25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS e, in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che abbia approvato i lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, cioè entro il 24 novembre 2022 (in questo caso, resta ferma la percentuale del 110 anche per il 2023). Sono fatti salvi anche gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione per i quali, alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza di acquisizione del titolo edilizio.

Ulteriori novità sono stabilite per i lavori eseguiti sulle unifamiliari, per i quali il 110% viene prorogato sino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022), sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati realizzati il 30% dei lavori.

Sempre per le unifamiliari, viene poi ammesso il bonus al 90% nel 2023 ma solo per le “abitazioni principali” e solo per i soggetti con reddito sino a 15.000 euro, calcolato come “quoziente familiare” in base criteri fissati dallo stesso DL e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale, sull’abitazione stessa.

Inoltre, in tema di cessione dei crediti d’impostada Superbonus al 110%, viene previsto che per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, gli stessi crediti possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4 rate annuali, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario. Le modalità operative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In sede di conversione, il Senato ha previsto alcune ulteriori modifiche alle modalità di cessione dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus.

La primamodifica riguarda direttamente l’art. 121 del DL 34/2020 e ha aumentato da 2 da 3 le cessioni del credito che possono essere effettuate a favore delle banche. Con questa modifica, le cessioni del credito possibili passano da un totale di 4 a 5.  La prima “jolly” che può avvenire verso chiunque, le successive tre alle banche, ed una, da parte delle banche, a tutti i soggetti esercenti attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca ovvero con la banca capogruppo.

La seconda modifica ha esteso la possibilità per la SACE di concedere garanzie a banche, ed istituzioni finanziarie per finanziamenti da questi concessi a favore di imprese, con codici ATECO 41 (costruzione di edifici) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che abbiano realizzato interventi agevolati con il Superbonus. Ai fini della valutazione del rating d’impresa e della definizione delle condizioni contrattuali di detti finanziamenti verranno considerati tutti i crediti d’imposta maturati dall’impresa al 25 novembre 2022, siano essi derivanti da Superbonus che dagli altri bonus di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

Queste due ultime modifiche diverranno definitive solo a seguito della conversione del DL e della pubblicazione in GU della legge.

  1. DdL di Bilancio 2023 (DDL 643-bis/C)

Per quanto riguarda, invece, il Disegno di legge di Bilancio 2023, nel corso dell’esame in Commissione Bilancio -da poco concluso con una seduta “fiume” - sono stati approvati emendamenti del Governo che intervengono, rispettivamente, sui termini di presentazione della Cilas ai fini della fruizione del 110% anche nel 2023 e sulla proroga della detrazione del 75% per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, sia per singole unità.

In particolare l’emendamento sulla presentazione della Cilas va a modificare lo stesso Decreto Aiuti-quater, sempre intervenendo sull’art. 9 del testo, prorogando solo per i condomìni che abbiano approvato la delibera di esecuzione dei lavori, prima del 19 novembre , il termine di presentazione della Cilas, che passa dal 25 novembre al 31 dicembre 2022. Pertanto, restano esclusi da questa riapertura dei termini i condomini che hanno approvato la delibera tra il 19 e il 24 novembre, i mini-condomini e le Onlus per le quali la fruizione del 110% a tutto il 2023 resta ancorato all’aver presentato la Cilas entro il 25 novembre scorso. Il nuovo termine del 31 dicembre del 2022 si applicherà anche nel caso in cui si tratti di interventi comportanti la demolizione e ricostruzione per i quali è necessario entro questa nuova data (e non più il 25 novembre 2022) aver presentato il relativo titolo edilizio.

È sempre del Governo l’emendamento approvato che proroga sino al 2025 il Bonus -in scadenza a fine anno- che consente di detrarre il 75% delle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche.

Da ultimo, ti segnalo, anche se non riguarda prettamente i bonus edilizi, che è stato approvato nel ddl Bilancio un incentivo caldamente sostenuto dall’Ance proprio per favorire nuove politiche di sviluppo. Si tratta della detrazione del 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.

Il testo - ora all’esame dell’Aula della Camera - è atteso al Senato per l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta entro il 31 dicembre 2022.

Caro materiali: chiarimenti Ance su valutazione fiscale delle compensazioni

Alla luce delle numerose richieste pervenute, l’ANCE fornisce un orientamento sulle modalità di valutazione fiscale dei maggiori importi ricevuti dalle imprese esecutrici dei lavori nel 2022, come adeguamento dei prezzi dovuto al cd. “caro materiali” (per il 2021 l’art.1-septies del DL 73/2021, convertito con modifiche in legge 106/2021 e per il 2022 l’art. 26 del DL 50/2022, convertito con modifiche in legge 91/2022).

 

A riguardo, occorre premettere che l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 39/E/2022, ha chiarito che tali somme hanno natura di maggiori corrispettivi contrattuali e, come tali, sono da assoggettare ordinariamente ad IVA.

Da tale assunto, anche in assenza di ulteriori specifici chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, si ritiene che la qualificazione dei predetti importi come corrispettivi, possa valere anche ai fini delle imposte sul reddito IRES e dell’IRAP, con la conseguenza che, sia sul piano fiscale, gli stessi costituiscono ricavi, concorrendo alla formazione della relativa base imponibile.

Al riguardo, si evidenzia che la corretta imputazione di tali somme in uno specifico periodo d’imposta segue, nella determinazione del reddito d’impresa, il principio di competenza (ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986 – TUIR), con la particolarità che, trattandosi nel caso di specie di maggiori corrispettivi per lavori edili, occorre richiamare anche le disposizioni fiscali in tema di lavori su commessa.

In linea generale, infatti, gli stessi entrano a far parte del valore delle rimanenze, da valutare dal punto di vista fiscale con criteri diversi a seconda che i lavori abbiano durata annuale (art.92 del TUIR) o pluriennale (art.93 del TUIR).

In particolare, in caso di lavori di durata infrannuale (inferiore a 12 mesi), la determinazione del reddito imponibile viene effettuata in base ai costi/ricavi verificatisi interamente nel periodo d’imposta di ultimazione dei lavori (art.92, co.6, del TUIR), secondo il metodo contabile, riconosciuto anche ai fini fiscali, della “commessa completata”.

 

Ciò, quindi, vale anche per i maggiori corrispettivi ricevuti in tale arco temporale come compensazione dei maggiori costi delle materie prime, che diventano ricavi nell’anno di ultimazione dei lavori (ad es. il 2022).

Diversamente, in presenza di lavori di durata ultrannuale (superiore a 12 mesi), valutati invece in base ai corrispettivi pattuiti, in ogni singolo esercizio d’imposta viene assoggettata a tassazione la quota parte di reddito calcolata sui costi/ricavi verificatisi nell’anno, con il metodo della “percentuale di completamento” operante, anche in tal caso, sia ai fini fiscali che contabili.

In tale valutazione rientrano, quindi, anche le maggiorazioni ricevute dall’impresa come adeguamento dei prezzi dell’appalto, da assumere anch’esse come ricavi sempre in base alla “percentuale di completamento” riferita allo specifico periodo d’imposta.

In relazione a questa seconda ipotesi, si precisa ulteriormente che, in presenza di maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge, o di clausole contrattuali, delle stesse si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50% (cfr. l’art.93. co.2, secondo periodo del TUIR).

Pertanto, si ritiene che le citate maggiorazioni, dovute per legge, ai sensi sia dell’art.1 septies del DL 73/2021 che dell’art.26 del DL 50/2022, ove non ancora certe sotto il profilo dell’esatto importo da corrispondere all’impresa, partecipino al valore delle rimanenze almeno per il 50%.

 

In tal modo, tali somme concorreranno in misura piena alla valutazione delle rimanenze solo quando il loro preciso ammontare sia stato determinato dal committente.

 

Si osserva, infine, che in tema di appalti pubblici, per entrambe le fattispecie sopra illustrate, l’Agenzia delle Entrate aveva a suo tempo chiarito che il momento di ultimazione delle opere coincide con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e la successiva delibera di ammissione da parte della Stazione appaltante, senza che sia necessaria l’approvazione definitiva dello stesso (cfr. la R.M. 133/E/2005).

Si precisa, da ultimo, che questo indirizzo interpretativo non esclude che le imprese possano adottare criteri diversi di valutazione degli ulteriori corrispettivi ricevuti a causa del caro materiali, anche escludendo in caso di mancata erogazione della compensazione la tassazione provvisoria. Tuttavia, ciò potrebbe esporre l’impresa ad eventuali rischi di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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