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Seminario Specialistico - ANCE SICILIA 23 giugno 2016

IATT, in collaborazione e con il patrocinio di ANCE Sicilia e dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, organizza un seminario al fine di promuovere la conoscenza e l'utilizzo delle tecnologie a basso impatto ambientale che permettono di applicare soluzioni alternative tecnicamente avanzate per limitare la manomissione delle strade, lo scavo e la movimentazione dei terreni, riducendo il disturbo arrecato ad attività economiche, di residenza e di svago, nella realizzazione e nella manutenzione di infrastrutture sotterranee atte a contenere servizi elettrici, di telecomunicazione, gas, acquedotti e reti fognarie.

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Il Seminario che si terrà il 23 giugmo 2016, presso la sede di ANCE SICILIA Via Alessandro Volta, 44 – Palermo – con inizio alle ore 9,00 - è rivolto ai tecnici dei Comuni, ai liberi professionisti del settore e ai gestori delle reti ed ha lo scopo di presentare alcune di queste tecnologie trenchless illustrandone i campi di applicazione ed evidenziandone i vantaggi rispetto ai metodi più tradizionali, con riferimento agli aspetti di sicurezza, della salvaguardia dell' ambiente.

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Durante il seminario verranno illustrate delle case history da parte di Aziende associate a IATT che vantano una lunga esperienza nel settore.

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In allegato:

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Programma dei lavori.

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.23

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.23 del 6 giugno 2016.

“Superammortamento” – I chiarimenti della C.M. 23/E/2016

Il "superammortamento" nella misura del 140% per i beni strumentali d'impresa deve essere fruito nel periodo d'imposta di competenza e se il bene viene ceduto prima della fine dell'ammortamento, si decade dal beneficio.

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Questi i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.23/E del 26 maggio 2016, in merito alle modalità applicative del beneficio consistente nel "superammortamento", in misura pari al 140%, introdotto dall'art.1, co.91-94 e 97, della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015)[1].

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Come noto, la legge di Stabilità 2016 introduce un'agevolazione fiscale per incentivare le imprese all'acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all'attività produttiva, sulla falsariga di quanto previsto in Francia dalla cosiddetta "legge Macron".

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In particolare, l'incentivo riguarda gli acquisti di beni strumentali, anche in leasing, effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, e consiste nella possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d'acquisto del bene.

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In questo modo, l'ammortamento verrà calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso[2].

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Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita al Servizio Bilancio del Senato aveva già confermato, con specifico riferimento all'acquisto di beni strumentali mediante contratti di leasing, che il "superammortamento" deve essere calcolato sull'intero valore del bene acquistato in locazione finanziaria.

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E' stato previsto che il "superammortamento" non produce effetti ai fini dei valori utilizzati per il calcolo degli Studi di Settore.
Anche le imprese di costruzioni potranno usufruire di tale incentivo per il rinnovo del parco dei beni strumentali relativi all'attività d'impresa.

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Il beneficio è, invece, escluso per l'acquisto di:

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- di beni immobili strumentali;

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- nuovi beni mobili strumentali con coefficiente di ammortamento (di cui al D.M. 31 dicembre 1988) inferiore a 6,5%;

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- macchinari di cui all'Allegato 3 della legge di Stabilità 2016[3].

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Sul tema, i primi chiarimenti sulle modalità applicative del beneficio sono giunti con la C.M. 23/E/2016, con la quale l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con riguardo a:

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- soggetti ammessi al beneficio;

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- tipologia di investimenti;

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- ambito temporale e modalità di fruizione del beneficio a seconda del tipo di bene;

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- determinazione degli acconti per il periodo d'imposta 2015 e 2016.

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Di seguito si riporta un estratto del D.M. 31 dicembre 1988, riassuntivo dei beni mobili strumentali utilizzati nel settore delle costruzioni, acquistabili con il "superammortamento"[4].

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[1] Cfr.  "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[2] Ad esempio, se un bene ha un costo d'acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d'ammortamento, considerando l'incentivo, sarà pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l'anno (Cfr.  "Disegno di Legge di Stabilità 2016 Atto n.2111/S – Misure fiscali" – ID n.22478 del 27 ottobre 2015).
[3]Si tratta ad esempio, delle condotte per la distribuzione di gas ed energia elettrica, delle ferrovie e del relativo materiale rotabile, ovvero degli aerei, ivi compreso l'equipaggiamento.
[4]Si ricorda che il beneficio non si applica ai cd. "fabbricati destinati all'industria", il cui coefficiente di ammortamento è pari al 3% (cfr. Gruppo XVI – Industrie edilizie del medesimo D.M.).

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2 allegati

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Circolare n.23/E del 26 maggio 2016
estratto del D.M. 31 dicembre 1988

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.22

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.22 del 30 maggio 2016.

“Art-bonus” per il recupero degli alberghi – I chiarimenti della C.M. 20/E/2016

Confermata l'applicabilità del credito d'imposta per il recupero di strutture alberghiere, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, anche nell'ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell'edificio (nel rispetto del cd. piano casa).

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Per beneficiare dell'agevolazione il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

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Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella C.M. n. 20/E del 18 maggio 2016, che nel commentare le novità fiscali introdotte dalla legge di Stabilità 2016 approfondisce, tra l'altro, la disciplina dell'Art-bonus, ovvero il credito d'imposta per il recupero delle strutture turistico-alberghiere, introdotto dall'art. 10, del DL 83/2014 (cd. "Decreto Cultura"), convertito, con modificazioni dalla legge 106/2014[1].

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Come noto, tale disposizione, ha riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro[2] nel triennio 2014-2016, alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi di:
· manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 - cd. "Testo unico dell'edilizia");

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· incremento dell'efficienza energetica;

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· eliminazione delle barriere architettoniche.

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Il contributo è riconosciuto fino all'esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019.

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In merito, si ricorda che il 10% di tali risorse viene destinato all'agevolazione per l'acquisto di mobili e componenti di arredo da utilizzare, in via esclusiva, nelle proprie strutture, a condizione che tali mobili non vengano "dismessi" dall'attività d'impresa prima del periodo d'imposta successivo all'acquisto.

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Ai fini della fruibilità dell'Art-bonus, è stato emanato il D.M. attuativo 7 maggio 2015, che contiene le modalità operative e le procedure da seguire per poter beneficiare di tale credito, sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande (cd. "click day")[3].

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Inoltre, la legge di Stabilità 2016 interviene sul punto, estendendo l'applicabilità del credito d'imposta per il recupero delle strutture alberghiere anche all'ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell'edificio[4].
Tuttavia, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2016, l'operatività dell'Art-bonus anche a tali interventi è subordinata ad un Decreto ministeriale (non ancora emanato), che dovrà individuare le modalità applicative che le imprese interessate dovranno seguire per poter beneficiare del suddetto credito[5].
Si ricorda che l'agevolazione, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale il credito è concesso[6]:

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viene ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013 relativo al regime "de minimis" e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[7].
è utilizzabile esclusivamente in compensazione,ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante Modello F24.
Sul punto, la C.M. 20/E/2016 conferma quanto già chiarito nel Decreto attuativo, ovvero che il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP;
non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[8](art. 109 del TUIR).
Con riferimento al limite generale di utilizzo di tale beneficio, l'Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2016 precisa che il credito dell'Art-bonus è soggetto alla disciplina prevista per le agevolazioni "sovvenzionali" (che consistono nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi), ovvero al limite annuo fissato a 250.000 euro (ai sensi dell'art. 1, co. 53, della legge 244/2007)[9].

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[1] Cfr. ANCE "Credito d'imposta per la ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere" - ID N. 21646 del 6 agosto 2015.
[2] L'importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale potrà beneficiare di un credito d'imposta complessivo pari a 200.000 euro (30% di 666.667 euro).
[3]Tale decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti, ai fini della fruibilità dell'agevolazione, stabilisce:
i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio;
'indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell'ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall'art.3, co.1, lett. b, c, d del D.P.R. 380/2001;
le soglie massime di spesa ammissibile per ogni tipologia di intervento agevolato.
[4]Secondo le modalità di cui all'art.11 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008 (cd. "piano casa"). Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale"- ID N. 23273 del 13 gennaio 2016.
[5] In particolare, dovranno essere individuate:
le tipologie di strutture alberghiere ammesse al beneficio;
i singoli interventi agevolabili (nell'ambito di quelli già specificati dal co. 2 dell'art. 10, D.L. 83/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2014);
le procedure per l'ammissione al beneficio che, anche in tale ipotesi, segue il criterio cronologico di presentazione delle domande;
le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo di tale agevolazione.
Sul punto si osserva che l'art. 1, co. 320 della legge 2208/2015, stabiliva come termine entro cui emanare tale Decreto attuativo il 1°aprile 2016, ovvero entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di Stabilità.
[6] Sul punto, la C.M. 20/E/2016 conferma che solo per le spese sostenute nel 2014, primo anno di applicazione del beneficio, il credito va indicato nel modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta 2015, tenuto conto che i termini di presentazione del Modello Unico 2015 sono scaduti prima della concessione del credito.
[7]L'art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" da uno Stato membro a un'impresa non può superare 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
[8] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[9] A tale tipologia di crediti non si applica:
il limite generale alle compensazioni (700mila euro) previsto dall'articolo 34 della legge 388/2000.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che "qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale di 700.000 euro, sarà possibile utilizzare i crediti d'imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (...)".
il divieto di compensazione di crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, Dl 78/2010).

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1 allegato

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C.M. n. 20/E del 18 maggio 2016

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