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Integrazioni al decreto 102/2014 sull'efficienza energetica in edilizia

E' entrato in vigore il 26 luglio 2016 il decreto legislativo n. 141 del 18 luglio 2016 che reca disposizioni integrative al D. Lgs 102/2014, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

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Il testo (v. all.), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25-7-2016, contiene disposizioni integrative al decreto legislativo 102 del 4 luglio 2014 che definiva un insieme di misure per migliorare l'efficienza energetica, in tutti i settori, utili al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020, ovvero una riduzione di 20 milioni di TEP dei consumi di energia primaria.
Tra le modifiche al decreto 102/2014, vengono di seguito riportate quelle relative alle misure in materia di riqualificazione energetica degli immobili e più in generale di efficienza energetica in edilizia.

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Art. 6 del D. Lgs 102/2014
Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali

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In occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, le Pubbliche Amministrazioni centrali si attengono al rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica.
Con le modifiche approvate viene specificato che il rispetto dei requisiti per gli immobili è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Per gli immobili, tali requisiti minimi corrispondono ai requisiti minimi di prestazione energetica, stabiliti per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante dal D. Lgs n. 192/2005 e s.m.i..
In relazione agli acquisti e ai nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal loro importo. E' ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora l'acquisto sia finalizzato a:
- intraprendere una ristrutturazione importante o una demolizione;
- salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto (per il suo valore storico-architettonico, ecc.).

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Art. 9 del D. Lgs 102/2014
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

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In merito alla contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare (comma 5) e la ripartizione delle spese in base ai consumi effettivi, le modifiche risultano molteplici.
E' obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio, qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata.
E' obbligatoria, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, l'installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.
Nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura del proprietario all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Inoltre quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi sopracitati che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
La metodologia di suddivisione delle spese sopra citata diventa facoltativa per i condomini o gli edifici polifunzionali nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, avessero già provveduto all'installazione dei dispositivi di contabilizzazione del calore ed alla suddivisione delle spese.
Infine è previsto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, stabilisce entro il 31 dicembre 2016, i costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio di ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali.

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Art. 8 del D. Lgs 102/2014
Diagnosi energetiche delle grandi imprese

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Le grandi imprese, nonché le imprese a forte consumo di energia, devono eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, o da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità all'allegato 2 al decreto102/2014.
Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto 102/2014.
La novità introdotta dal decreto dispone che le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.
Si ricorda che per grandi imprese si intende quelle che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 43 milioni di euro.

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1 allegato

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016 n. 141

Lavori ultrannuali eseguiti su appalto – Avviata la consultazione sul nuovo OIC 23

L'iscrizione in bilancio dei lavori eseguiti su appalto, e con tempo di realizzazione superiore a 12 mesi, deve avvenire prioritariamente in base alla "percentuale di completamento", poiché è l'unico criterio che consente la rilevazione dei costi, dei ricavi e del risultato di commessa nei vari esercizi d'esecuzione dei lavori, in base allo stato d'avanzamento dell'opera.
Così conferma la bozza di aggiornamento del principio contabile OIC 23, relativo alla contabilizzazione dei "lavori in corso su ordinazione", pubblicata dall'Organismo Italiano di Contabilità ed oggetto di consultazione sino al prossimo 20 settembre 2016.
L'aggiornamento si è reso opportuno a seguito dell'intervento del D.Lgs. 139/2015 che, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ha innovato alcune diposizioni concernenti la redazione dei bilanci, rendendo necessario fornire alcune puntualizzazioni di natura contabile soprattutto per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, c.c.) e per le micro-imprese (art.2435-ter, c.c.).
Tra le considerazioni di carattere generale, la bozza di aggiornamento del principio OIC 23 richiama innanzitutto le disposizioni dell'art.2426 c.c., secondo il quale i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti in bilancio sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza[1] (applicando, quindi, il metodo della "percentuale di completamento"), ovvero in base ai costi sostenuti[2] (applicando il diverso criterio della "commessa completata").
La norma civilistica, pertanto, lascia ampio margine di scelta tra i due metodi per l'iscrizione contabile delle opere realizzate su commessa, a prescindere dalla durata dei lavori.
Sul punto, il principio contabile OIC 23, anche nella versione in corso di aggiornamento, conferma l'opportunità di distinguere la durata ultrannuale, o meno, dei lavori eseguiti su ordinazione di terzi, al fine di applicare il metodo di contabilizzazione più opportuno e corretto sotto il profilo della competenza economica.
In particolare, per le opere realizzate su commessa (con committenti pubblici o privati), con tempo di esecuzione ultrannuale (ossia superiore a 12 mesi), viene nuovamente indicato il metodo della "percentuale di completamento" quale criterio cardine di contabilizzazione, poiché permette di imputare il risultato economico della commessa (pari alla differenza tra ricavi e costi riferibili all'appalto in corso di esecuzione) in tutti gli esercizi nei quali si protrae la realizzazione dei lavori, in base al loro concreto avanzamento, nel rispetto del principio di competenza.
Ciò a differenza del cosiddetto metodo della"commessa completata" che, benché contabilmente ammesso, è comunque da applicare solo in via subordinata, qualora non sia possibile adottare il criterio della "percentuale di completamento", poiché, a differenza di quest'ultimo, comporta la rilevazione contabile del margine di commessa (differenza tra ricavi e costi dell'appalto) solo nell'esercizio di ultimazione dei lavori.
Tale criterio, pertanto, mentre si adatta alla rilevazione contabile delle opere di più breve durata (inferiore all'anno), non è ritenuto idoneo a rilevare contabilmente le commesse con tempo di esecuzione superiore ai 12 mesi, intendendosi per "durata" il tempo intercorrente tra la data d'inizio dei lavori e quella di fine e consegna dell'opera, così come indicate nel contratto (indipendente dalla data di stipula di quest'ultimo).
In ogni caso, viene confermato che il concreto utilizzo del metodo della "percentuale di completamento" richiede necessariamente il rispetto delle seguenti condizioni:
· l'esistenza di un contratto vincolante per le parti, che definisca chiaramente le rispettive obbligazioni e, in particolare, il corrispettivo dovuto all'appaltatore,
· la maturazione, in capo all'appaltatore, del diritto al corrispettivo via via che i lavori sono eseguiti,
· l'assenza di situazioni di incertezza tali da rendere dubbia la capacità dei contraenti di far fronte alle rispettive obbligazioni (ad esempio, per l'appaltatore, l'obbligo di completare i lavori).
Solo qualora non fosse possibile soddisfare le predette condizioni, le opere ultrannuali in corso di esecuzione dovrebbero essere rilevate in bilancio attraverso il metodo della "commessa completata" (applicando, in tal caso, le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 13).
Per ciò che concerne, invece, il profilo fiscale, ed in particolare le imposte sul reddito, resta fermo che la variabile da cui dipende l'adozione del metodo della "percentuale di completamento", piuttosto che della "commessa completata", è legata unicamente alla durata, ultrannuale o infrannuale, dei lavori oggetto dell'appalto.
Difatti:
· i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale (oltre i 12 mesi) devono essere valutati in base ai corrispettivi pattuiti, così da assoggettare ad imposizione la quota parte del "margine di commessa" riferibile ad ogni singolo esercizio di esecuzione dell'opera (art.93 del TUIR-DPR 917/1986).
A tal fine, l'Agenzia delle Entrate[3] ha riconosciuto valida, anche ai fini fiscali, l'adozione del metodo della "percentuale di completamento", che, a prescindere dalla metodologia applicata per la determinazione dello stato di avanzamento dell'opera[4], permette comunque di rilevare nel Conto Economico:
- tra i componenti positivi di reddito, le variazioni delle rimanenze valutate in base ai ricavi maturati in ciascun esercizio di durata dei lavori,
- tra i componenti negativi di reddito, i costi sostenuti nel medesimo esercizio per l'esecuzione dei lavori.
In particolare su questo punto, si ricorda che, grazie all'azione dell'ANCE ed alla specifica richiesta di consulenza giuridica da questa avanzata all'Agenzia delle Entrate nel 2010, è stato espressamente riconosciuto che, tra i componenti negativi di reddito, fiscalmente deducibili per l'appaltatore in ciascun periodo d'imposta, vanno compresi anche quelli connessi al subappalto[5];
· i lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale (inferiore a 12 mesi) devono essere valutati in base ai costi sostenuti, così da far concorrere alla determinazione del reddito imponibile i costi e i ricavi della commessa (ed il conseguente "margine di commessa") interamente nel periodo d'imposta di ultimazione dei lavori (art.92, co.6, del TUIR-DPR 917/1986). A tal fine, il metodo contabile riconosciuto anche ai fini fiscali è quello della "commessa completata".
Il momento di ultimazione della commessa, che determina il passaggio contabile e fiscale dei lavori da "rimanenze" a "ricavi", coincide con la data di trasferimento dei rischi e dei benefici connessi all'opera realizzata, ossia quando il bene realizzato viene accettato dal committente ed i collaudi siano stati effettuati con esito positivo.
Per ciò che concerne in via specifica gli appalti di lavori pubblici, l'Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di precisare che il momento di ultimazione delle opere coincide con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e la successiva delibera di ammissione da parte della Stazione appaltante, senza che sia necessaria l'approvazione definitiva dello stesso[6].
Una volta definitivamente approvata, la versione aggiornata del principio OIC 23 si applicherà ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.
[1] Cfr. art. 2426, co.1, n.11, c.c..

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[2] Cfr. art. 2426, co.1, n.9, c.c..
[3] Cfr. R.M. 117/E del 5 novembre 2010e R.M. 9/2492 del 31 gennaio 1981, nelle quali, appunto, l'Amministrazione finanziaria ha ammesso che, nel silenzio della legge fiscale, possa essere adottata qualsiasi metodologia economico-aziendale di valutazione "a corrispettivi" delle rimanenze, purché fondata su criteri precisi e contabilmente corretti.
[4] Nell'ambito del criterio della "percentuale di completamento" vengono indicate diverse metodologie contabili, tutte ritenute ugualmente valide per determinare lo stato di avanzamento dell'opera, da adottare a scelta dell'operatore a seconda delle caratteristiche del lavoro, o servizio, oggetto della commessa: "metodo del costo sostenuto" (cd. cost to cost); "metodo delle ore lavorate"; "metodo delle unità consegnate" e "metodo delle misurazioni fisiche". Nella prassi delle commesse edili, si riscontra un maggior utilizzo del cosiddetto cost to cost, in base al quale la determinazione del valore delle rimanenze avviene applicando all'ammontare dei ricavi stimati di commessa una percentuale, data dal rapporto tra costi sostenuti nel periodo d'imposta per l'esecuzione dei lavori (compresi quelli connessi ad eventuali subappalti) ed i costi totali stimati.
[5] Cfr. ANCE "Valutazione rimanenze di opere pluriennali – L'Agenzia delle Entrate ufficializza la risposta fornita all'ANCE" - News n. 1762 dell'8 novembre 2010 e R.M. 117/E del 5 novembre 2010, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la risposta fornita all'istanza di consulenza giuridica avanzata dall'ANCE, al fine di superare l'interpretazione restrittiva fornita sul tema con la R.M. 260/E/2009 (che, pertanto, deve intendersi superata laddove, nell'ambito della valutazione dei lavori eseguiti su commessa, nega la rilevanza fiscale, in ciascun periodo di durata dei lavori, del costo sostenuto dall'appaltatore per l'affidamento in subappalto a terzi di parte dell'opera).
[6] Cfr. ANCE "Appalti di lavori pubblici – Imputazione dei ricavi – Chiarimenti ministeriali" - ID n.4697 del 3 ottobre 2005 e R.M. 133/E del 26 settembre 2005.

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Bozza Aggiornamento principio contabile OIC 23

Pubblicati dal MISE nuovi chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato nuovi chiarimenti sull'applicazione della normativa in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili in edilizia.
In particolare riporta le risposte alle domande più frequenti in merito ai decreti legislativi 192/2005 e 28/2011 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 sui requisiti minimi e sulle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il documento (in allegato) è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e riporta, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento.

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1 allegato

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FAQ efficienza energetica

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Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di giugno 2016

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di giugno 2016 è risultato pari a 99,9 (base 2015 = 100).

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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,00750000

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Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

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6/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,75

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75% di -0.00663551 [indice giugno su indice dicembre 2015 x 100 - 100] =
0,000000.

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TOTALE = 0,750000

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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 giugno 2016 ed il 14 luglio 2016.

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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

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alltfrgiugno2016

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DOPO 15 ANNI LA REGIONE RECEPISCE IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA FINALMENTE ANCHE LA SICILIA FA PARTE DELL’ITALIA IL SETTORE POTRA’ USUFRUIRE DI TANTI BENEFICI FINORA NEGATI

DOPO 15 ANNI LA REGIONE RECEPISCE IL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA FINALMENTE ANCHE LA SICILIA FA PARTE DELL'ITALIA IL SETTORE POTRA' USUFRUIRE DI TANTI BENEFICI FINORA NEGATI

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Palermo, 2 agosto 2016 – "Dopo 15 anni la Regione siciliana recepisce, in maniera dinamica, il Testo unico dell'Edilizia che nel 2001 ha innovato in maniera evoluta e incentivante le norme in materia: finalmente anche la Sicilia entra a fare parte dell'Italia nel campo delle costruzioni. Non possiamo che essere soddisfatti".

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E' il commento di Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia, all'approvazione da parte dell'Ars del disegno di legge che recepisce il Dpr 380 del 2001, appunto il Testo unico dell'Edilizia.

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"Un grave ritardo – aggiunge Cutrone – che deve fare riflettere sull'urgenza di rivedere lo Statuto regionale affinché nel recepire le leggi nazionali l'Autonomia da freno dello sviluppo possa diventare una rapida opportunità di agganciare la ripresa e superare l'arretratezza economica e sociale dell'Isola. Adesso – aggiunge Cutrone – spetta a tutte le pubbliche amministrazioni applicare nella maniera più celere e coerente possibile le nuove norme, affinché il settore possa godere quanto prima dei tanti benefici vigenti nel resto d'Italia e finora negati alle imprese siciliane. Un gap di concorrenza che era diventato intollerabile e insostenibile".

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Fra questi, quelli introdotti dal "Decreto del Fare" che, modificando il Dpr 380, ha introdotto numerose semplificazioni, quali la demolizione e ricostruzione di edifici con modifica della sagoma.

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Inoltre, gli enti locali siciliani adesso dovranno adottare gli stessi termini usati nel resto del Paese, come il "permesso di costruire" invece della "concessione edilizia". "Non è solo una questione lessicale, ma anche di contenuti e procedure – spiega Santo Cutrone – che nel frattempo sono già cambiati col 'decreto legislativo Scia' entrato in vigore lo scorso 28 luglio e che cambieranno ulteriormente con il prossimo 'decreto legislativo Scia 2' già esitato lo scorso 15 giugno dal Consiglio dei ministri. Questo testo modificherà il Dpr 380 e, ad esempio, prevederà tre sole possibili alternative di provvedimenti amministrativi per l'attività edilizia: il Permesso di costruire, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), oltre alla Edilizia libera e alla Segnalazione certificata di agibilità. E in vista vi sono anche il nuovo Regolamento edilizio unico e la nuova Terminologia unica associata".

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"In sostanza – conclude Cutrone – se l'Ars avesse perso questa occasione di recepire il Testo unico dell'Edilizia del 2001, la Sicilia sarebbe rimasta indietro anni luce e totalmente tagliata fuori dalla notevole evoluzione che l'intero sistema normativo sta subendo a livello nazionale".

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