HomeVarie

Varie

Rimborsi IVA – Nuovi Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Può ottenere il rimborso del credito IVA senza prestare garanzia il contribuente che, anche successivamente alla presentazione dell'istanza di rimborso, provveda spontaneamente a versare quanto richiesto nell'avviso di accertamento oppure aderisca ad uno degli istituti di definizione agevolata (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione).

\r\n

Questo uno dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella recente CM n. 33/E del 22 luglio 2016 che supera le indicazioni precedentemente dalla stessa fornite sul tema.

\r\n

La pronuncia assume particolare rilevanza poiché il tema dei rimborsi IVA coinvolge le imprese di costruzioni, in misura maggiore rispetto agli altri settori produttivi, a causa del fisiologico e permanente credito IVA, generato da un " cronico differenziale positivo" tra I'IVA a credito (relativa all'IVA assolta sugli acquisti effettuati dall'impresa ad aliquota piena) e l'IVA a debito (relativa all'IVA corrisposta all'impresa dai propri acquirenti o committenti, spesso ad aliquota ridotta).

\r\n

Come noto, sul tema, ai sensi dell'art.38bis del DPR 633/1972, l'obbligo di prestazione della garanzia ricorre limitatamente ai rimborsi dei crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro, laddove siano riscontrate situazioni di rischio, tra cui avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro,
al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro,
all'1 % degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.
Sul punto, l'Agenzia:
conferma quanto già precisato con la CM 35/E/2015[1], secondo la quale quando la pretesa erariale sia rideterminata per effetto di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione, anche successivamente all'istanza di rimborso, il raffronto tra l'imposta dichiarata e quella accertata va eseguito con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati;
supera, invece, quanto dalla stessa chiarito nella CM 32/E/2014[2], riconoscendo ora la possibilità di ottenere l'importo del credito IVA chiesto a rimborso senza prestare garanzia al contribuente che versi integralmente quanto richiesto nell'avviso d'accertamento anche attraverso l'adesione agli istituti di definizione agevolata.
L'Amministrazione fonda il cambio di orientamento proprio sulla ratio della disposizione (ossia il citato art.38bis del DPR 633/1972) che è quella di "individuare nell'avviso di accertamento ...notificato un indicatore del grado di solvibilità del contribuente che ha chiesto il rimborso IVA e, pertanto, se nel periodo di osservazione lo stesso soddisfa integralmente le proprie pendenze, attraverso uno qualunque degli istituti di definizione messi a disposizione dalla legge, può considerarsi reintegrato tra i contribuenti non "a rischio" e non tenuto alla presentazione della garanzia".

\r\n

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'applicazione degli stessi principi già espressi[3] in tema di "regolarità fiscale" per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. 163/2006 (cd. "Codice contratti pubblici"), ora abrogato e riformulato, con modificazioni, dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

\r\n

La circolare in commento fornisce, inoltre, ulteriori indicazioni tra le quali si segnalano in particolare quelle relative ai pagamenti rateizzati delle cartelle erariali e di quelli derivanti dall'utilizzo degli istituti di definizione agevolata (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione).

\r\n

Sul punto, viene chiarito che le rate non ancora pagate non debbano essere considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l'omesso o il ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.

\r\n

[1] Cfr. ANCE "Rimborsi IVA – Chiarimenti della C.M. 35/E/2015" ID n.22907 del 1°dicembre 2015.
[2] Cfr. ANCE "Semplificazioni fiscali - Rimborso del credito IVA – C.M. 32/E/2014" ID n.19361 del 16 febbraio 2015. Nello specifico, veniva precisato che l'avvenuta notificazione dell'atto nei 2 anni precedenti fosse causa ostativa alla possibilità di ottenere il rimborso senza prestazione di garanzia, a prescindere dalla circostanza che il contribuente avesse o meno definito la pretesa erariale.
[3] Cfr. CM 41/E/2010 e sul tema ANCE ""Regolarità fiscale" per la partecipazione alle gare di appalti pubblici – Chiarimenti ministeriali" ID n.4407 del 4 agosto 2010.

\r\n

1 allegato

\r\n

CM n. 33/E del 22 luglio 2016

Detrazione IRPEF del 50% anche al “convivente di fatto” – R.M. 64/E/2016

Il convivente di fatto, che sostiene le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia sull'abitazione oggetto della convivenza, può beneficiare del bonus IRPEF del 50% al pari di un familiare.

\r\n

Questo il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, contenuto nella R.M. n. 64/E del 28 luglio 2016, che recepisce, dal punto di vista dell'applicabilità dei benefici fiscali, le novità introdotte dalla legge n. 76/2016 (cd. "Legge Cirinnà"), in materia di unioni civili.

\r\n

Come noto, dal punto di soggettivo, l'agevolazione del "50%" è stata riconosciuta in favore del proprietario, nudo proprietario, usufruttario (ovvero titolare dei diversi diritti reali sugli immobili), nonché dell'inquilino e del comodatario come detentori dell'immobile (Cfr. C.M. 57/E/98)[1].

\r\n

Inoltre, il bonus è, altresì, riconosciuto in favore del familiare convivente con il possessore/detentore dell'immobile, laddove, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, sostenga le spese per gli interventi edilizi[2].

\r\n

Pertanto, in base al citato orientamento di prassi, il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile, nei termini sopra indicati, e che sostenga le spese per gli interventi in questione, potrebbe beneficare della detrazione IRPEF soltanto se risulta detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato.

\r\n

In merito, le modifiche normative introdotte in materia di unioni civili (cd. "Legge Cirinnà), stabiliscono:

\r\n

· l'equiparazione delle unioni civili a quelle derivanti dal vincolo matrimoniale;
· l'estensione alle convivenze di fatto di alcuni diritti spettanti ai coniugi conviventi (ad esempio, il riconoscimento, a favore del coniuge superstite, del diritto di abitazione e successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza).

\r\n

A tal riguardo, in virtù della rilevanza giuridica attribuita dalla legge 76/2016 alle coppie di fatto, l'Agenzia delle Entrate, modificando il proprio orientamento, ritiene che il requisito della "disponibilità dell'immobile", necessaria per la fruibilità della detrazione, si rinviene nella convivenza stessa, senza che sia necessario un contratto di comodato sottostante.

\r\n

Pertanto, sulla base di tale ricostruzione, la R.M. 64/E/2016 precisa che il convivente di fatto può detrarre le spese effettivamente sostenute sull'abitazione, anche se diversa da quella principale della coppia, purché in essa si esplichi in ogni caso un rapporto di convivenza (analogamente a quanto previsto per i familiari conviventi).

\r\n

Alle medesime conclusioni si ritiene di dover pervenire anche con riferimento all'applicabilità della detrazione del "65%" per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, vigente fino al 31 dicembre 2016.

\r\n

[1] Come noto, la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie è disciplinata dall'art. 16-bis del D.P.R. 917/86, e si applica nella misura potenziata del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016. Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n. 23273 del 13 gennaio 2016.
[2] In merito, l'Agenzia delle Entrate, nella C.M. 121/E/97, ha precisato che:
- per "familiari", s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile è costituito dalla condizione di familiare convivente e non è richiesto un sottostante contratto di comodato;
- la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori (ris. n. 184/E del 2002 e circ. n. 15/E del 2005, par. 7.2).

\r\n

1 allegato

\r\n

R.M. n. 64/E del 28 luglio 2016

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.31

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.31 del 1° agosto 2016.

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.30

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.30 del 25 luglio 2016.

Split payment per i Consorzi– Ordinanza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con l'Ordinanza n. 02472/2016 del 24 giugno 2016, in via cautelare, sospende l'efficacia delle norme attuative dello "split payment" per un Consorzio stabile.
La questione, seguita dall'ANCE fin dal suo avvio, riguarda il ricorso promosso da un Consorzio stabile avverso il Ministero dell'Economia delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, con il quale il giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sull'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti attuativi del meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. split payment, di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972[1]).

\r\n

Il Consorzio, in particolare, eccepisce l'illegittimità e l'adozione, in contrasto con le norme comunitarie:
- del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015,
- della Circolare della Agenzia delle Entrate n.1/E del 9 febbraio 2015,
- e di tutti gli eventuali e/o successivi provvedimenti conseguenti, connessi e inerenti.
I citati provvedimenti, secondo l'istante, sarebbero nulli in quanto adottati in violazione dei principi generali di diritto comunitario di:
• "certezza delle situazioni giuridiche," poiché l'autorizzazione comunitaria all'Italia per applicazione dello "split payment" (Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio del 14 luglio 2015[2]) riconosce illegittimamente efficacia retroattiva alle disposizioni di legge e alle relative norme attuative;
• "proporzionalità", perché la portata generale delle misure adottate contrasta con gli scopi delineati dall'art. 395 direttiva 2006/2012/CE, che ammette deroghe alla disciplina comunitaria dell'IVA solo per fattispecie circostanziate di "evasione e/o elusione fiscale";
• "parità di trattamento e neutralità fiscale", in quanto solamente le operazioni con la PA vengano sottoposte alla nuova disciplina.
In primo grado, il TAR Lazio, pur riconoscendo inizialmente la fondatezza delle istanze delle imprese, che si trovano a subire notevoli danni in conseguenza dei ritardi nei rimborsi dei crediti IVA generati dall'applicazione della "scissione dei pagamenti"[3], con Sentenza n.00121/2016 del 7 gennaio 2016, ha respinto il ricorso, riconoscendo la piena legittimità della disciplina nazionale e l'efficacia delle relative norme attuative.
Con orientamento radicalmente opposto, la recente Ordinanza del Consiglio di Stato, di fronte al quale è stata impugnata la sentenza del TAR, dispone ora la sospensione dell'esecutività non solo della citata pronuncia ma anche del provvedimento originariamente impugnato (D.M. 23 gennaio 2015), considerato che da questi "deriva un danno grave ed irreparabile anche in considerazione dell'attività di impresa svolta".
È di tutta evidenza il rilievo che potrebbe assumere tale decisione, qualora fosse confermata con pronuncia definitiva dallo stesso Consiglio di Stato, a tutela delle imprese per i danni conseguenti l'introduzione dello "split payment".
In ogni caso , si tratta di un segnale importante sulla necessità di evitare, per il futuro, nuovi pesanti oneri a carico delle imprese che vanno ad incidere sulla gestione amministrativa e finanziaria delle stesse.
Al momento, si sottolinea che al momento la presente Ordinanza rileva esclusivamente tra le parti ricorrenti, riconoscendo solo al Consorzio ricorrente il diritto di disapplicare il meccanismo dello "split payment" per le fatture emesse nei confronti dell'ente pubblico controparte.
Per completezza occorre, inoltre, rilevare che l'Ordinanza non tiene conto delle disposizioni contenute nell'art.17, co.6, lett.a-quater, del D.P.R. 633/1972[4] secondo le quali, nell'ipotesi in cui il consorzio aggiudicatario di appalti pubblici fattura alla Stazione appaltante con il meccanismo dello "split payment", i consorziati fatturano, a loro volta, le prestazioni al consorzio in inversione contabile "reverse charge".
Si tratta di una norma fortemente voluta dall'ANCE che, proprio con riferimento all'applicabilità dello "split payment" in presenza di strutture consortili, aveva da subito intrapreso le più opportune iniziative presso le competenti Sedi, volte ad ottenere l'operatività dell'equivalente meccanismo del "reverse charge" nei rapporti di fatturazione interna tra consorzio ed imprese consorziate.
In tal modo, verrà superata la grave criticità connessa all'emersione di un ingente credito IVA in capo ad un soggetto (il consorzio) destinato a venir meno al completamento dell'opera. Diversamente, il credito IVA emergerà in capo alle singole imprese consorziate.
La disposizione, tuttavia, sarà efficace solo dopo l'autorizzazione di deroga da parte dell'UE all'art.395 della Direttiva 2006/112/UE in materia di IVA, procedimento che l'ANCE sta attentamente e costantemente monitorando[5].
In ogni caso, si ricorda che, sotto il profilo generale, per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni che effettuano operazioni soggette al meccanismo dello "split payment" è ammesso il rimborso del credito IVA in via prioritaria, ai sensi dell'art. 8, del citato D.M. 23 gennaio 2015, che, dando attuazione all'art. 1, co. 630, legge 190/2014 (legge di Stabilità per il 2015), include i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi dell'art. 38-bis, co.10, del DPR 633/1972.
Il rimborso prioritario, sebbene non immediato, in ogni caso, accelera i tempi di recupero delle eccedenze dell'IVA rispetto ai tempi medi ordinari previsti per tali operazioni.
Va, infine, sottolineato che la citata Decisione n.2015/1401 del Consiglio europeo stabilisce la natura "temporanea e non rinnovabile" dell'autorizzazione all'applicazione dello "split payment" (triennio 2015-2017).
La limitazione temporale è stata, infatti, collegata all'introduzione, dal 6 giugno 2014, dell'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni eseguite nei confronti della P.A. esteso, dal 31 marzo 2015, a tutte le Amministrazioni, ivi compresi gli Enti locali.
Considerata la novità di tale strumento, la cui piena operatività verrà raggiunta in un arco di tempo triennale, il Governo italiano ha ritenuto necessaria l'adozione dello "split payment", da affiancare alla fatturazione elettronica, sempre in funzione antievasione.
Una volta implementata la fatturazione elettronica, lo strumento della scissione dei pagamenti dovrà essere eliminato (ossia dal 1° gennaio 2018), in virtù del fatto che la fatturazione elettronica sarà sufficiente a garantire la lotta alle frodi, poiché consentirà di controllare l'ammontare dell'IVA che le P.A. sono tenute a versare ai propri fornitori e, conseguentemente, le operazioni di liquidazione e versamento dell'Iva ricevuta da parte delle imprese.
[1] Cfr. ANCE "Split Payment – CM 15/E/2015 e il punto sui chiarimenti dell'AdE"- ID n. 20122 del 15 aprile 2015; ANCE "Split payment – Verifica pagamenti PA" - ID N. 20059 del 10 aprile 2015; ANCE "Split payment – Interrogazione parlamentare europea" - ID N. 19915 del 27 marzo 2015; ANCE "Split payment e reverse charge: Nuovo Modello per i rimborsi del credito IVA" - ID n. 19837 del 24 marzo 2015; "Split payment e reverse charge – Interrogazione parlamentare n. 3-01735" - ID n. 19752 del 18 marzo 2015; ANCE "Split Payment" – Rimborsi IVA prioritari – In G.U. il D.M. 20 febbraio 2015" - ID n. 19559 del 04 marzo 2015; ANCE "Split Payment – Primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate" -ID n. 19284 del 10 febbraio 2015; ANCE "Split Payment – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM attuativo" - ID n. 19212 del 5 febbraio 2015;ANCE "Split Payment – Il MEF anticipa il DM attuativo in corso di pubblicazione in GU" - ID n. 19172 del 2 febbraio 2015; ANCE "Split Payment" – Azioni ANCE e richiesta segnalazioni - ID n. 18963 del 16 gennaio 2015; ANCE "Split Payment" – Comunicato Stampa del MEF ANCE "Legge di Stabilità 2015 – Pubblicazione in GU – Misure fiscali d'interesse per il settore" –ID N. 18852 dell'8 gennaio 2015; ANCE "Definitiva approvazione del DdL Stabilità 2015 – Le misure fiscali d'interesse per il settore" -ID N. 18766 del 23 dicembre 2014.- ID n. 18874 del 9 gennaio 2015; ANCE "Split Payment" – Entrata in vigore ed azioni ANCE - ID n. 18854 dell'8 gennaio 2015;
[2] Cfr. ANCE "Split payment – In Gazzetta Ufficiale l'approvazione definitiva dell'ECOFIN"- ID n. 21736 del 26 agosto 2015,"Split payment – Approvazione definitiva ECOFIN" - ID n.21345 del 14 luglio 2015, "Split payment – Ufficializzato l'OK della Commissione UE" -ID n.20926 del 15 giugno 2015, e "Split payment – Via libera della Commissione UE" - ID n.20893 del 12 giugno 2015. Si ricorda, infatti, che l'art.17-ter del DPR 633/1972 è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, in anticipo rispetto alla suddetta Decisione del 14 luglio 2015 che ne autorizzava l'applicazione in Italia.
[3] Cfr. ANCE "Split payment – TAR Lazio sollecitato sulla legittimità della normativa"-ID n. 20678 del 27 maggio 2015.
[4] La disposizione è stata introdotta dall'art.1, co.128, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016).
[5] Cfr. ANCE "Reverse charge" e "split payment" per i consorzi – La C.M. 20/E/2016"- ID n. 24902 del 26 maggio 2016.

\r\n

2 allegati

\r\n

Ordinanza n. 02472-2016 del 24 giugno 2016
Sentenza n.00121-2016 del 07 gennaio 2016

Altri articoli...

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS