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Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – In G.U. la legge “Enti locali” n.160/2016

Dal 21 agosto scorso e fino al prossimo 20 ottobre 2016 è operativa la nuova riapertura dei termini per la rateizzazione dei debiti tributari, in caso di decadenza da precedenti piani di rateazione alla data dl 1° luglio 2016.

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Lo prevede la legge 7 agosto 2016, n.160 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113 (cd. "Enti locali"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016 ed in vigore dal giorno successivo[1].

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Il beneficio viene concesso anche in caso di decadenza, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione derivanti dall'utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione od omessa impugnazione).

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Come noto, per le somme iscritte a ruolo a titolo definitivo (ossia dovute a seguito di accertamenti non più impugnabili)[2]. il debitore può richiedere:

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- un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art.19, co.1, del D.P.R. 602/1973);

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- un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità (art.19, co.1-quinquies, D.P.R. 602/1973 e D.M. 6 novembre 2013)[3].

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Pertanto, a seguito della modifica introdotta nel D.L. 113/2016, le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione[4], da cui i contribuenti siano decaduti alla data del 1° luglio 2016, possono essere nuovamente rateizzate fino a un massimo di 72 rate mensili (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori già precedentemente approvati).

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La nuova dilazione viene concessa anche se «all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate».
La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 160/2016, di conversione del D.L. 113/2016. In sostanza, l'istanza deve essere presentata dal 21 agosto 2016 al 20 ottobre 2016.

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Dal nuovo piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.

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Tale possibilità viene riconosciuta anche nell'ipotesi di decadenza, dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 1° luglio 2016, dai piani di rateazione concessi a seguito dell'accesso agli istituti deflativi del contenzioso (ad es. adesione del contribuente), o di omessa impugnazione, ai sensi del D.Lgs. 218/1997[5].

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Anche in quest'ultima ipotesi, la richiesta del nuovo piano di rateizzazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. "Enti locali" (ossia sempre entro il 20 ottobre 2016).

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Inoltre, la disposizione interviene sulla regola che consente di richiedere una nuova rateizzazione anche nell'ipotesi in cui, non essendo state pagate cinque rate relative al piano precedente, queste vengano saldate per intero alla data di presentazione della nuova richiesta di rateazione[6].

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In merito, la possibilità di utilizzare questo strumento (accesso alla nuova rateazione con previo pagamento delle rate scadute) viene espressamente riconosciuta anche per le rateazioni che erano state concesse prima del 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015)[7].

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Infine, viene aumentato da 50.000 a 60.000 euro l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la rateizzazione viene concessa unicamente se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà.

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In sostanza, quindi, fino ad un importo di 60.000 euro, la richiesta di rateazione è in forma semplificata, ossia senza necessità di fornire ad Equitalia un'ulteriore documentazione attestante la temporanea difficoltà nel pagamento.

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Al riguardo, si fornisce il modello di richiesta della nuova rateazione disponibile sul sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.it), da presentare entro il 20 ottobre 2016.

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[1] Cfr. ANCE "Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – Convertito in legge il D.L. Enti locali" - ID n.25559 del 5 agosto 2016 e"D.L. 113/2016 (cd. Enti locali) – Riapertura della rateizzazione dei debiti fiscali" - ID n.25398 del 21 luglio 2016.
[2] In estrema sintesi, si tratta di accertamenti diventati definitivi in base ad una sentenza passata in giudicato o ad accertamenti emanati a seguito di liquidazione delle imposte, ovvero di controllo formale delle dichiarazioni effettuati dall'Amministrazione finanziaria (art.14 del D.P.R. 602/1973).
Resta fermo che se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
Come noto, l'art.48-bis del D.P.R. 602/1973 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell'ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
[3]Cfr. ANCE "Rateizzazione debiti tributari – In Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo"- ID n.13703 del 13 novembre 2013.
[4] La disposizione si riferisce ai piani di rateazione concessi prima o dopo il 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015, che ha in parte modificato la disciplina della rateizzazione dei debiti tributari, contenuta nell'art.19 del D.P.R. 602/1973 – cfr. ANCE "Delega fiscale – Pubblicazione in Gazzetta dei 5 decreti legislativi attuativi" - ID n.22266 dell'8 ottobre 2015.
[5] Anche in tal caso, viene precisato che si può procedere alla nuova richiesta di rateazione anche senza saldare, al momento della presentazione della stessa, le rate scadute e relative al precedente piano.
Sul punto, cfr. anche la precedente riammissione alla rateazione a seguito di istituto deflativi delle liti fiscali contenuta nell'art.1, co.134-138, della legge 208/2015 – legge di Stabilità 2016 ed ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
A tal proposito, con la C.M. 13/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale nuova possibilità viene esclusa nell'ipotesi di dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale: tale precisazione si ritiene confermata anche per quel che riguarda la nuova riapertura dei termini di rateizzazione delle somme ai sensi del D.Lgs. 218/1997, stabilita dal D.L. 113/2016. (la stessa opererebbe, quindi, solo in caso di adesione o di omessa impugnazione).
[6] Tale facoltà viene concessa ai sensi dell'art.19, co.3, lett.c, del D.P.R. 602/1973, modificato dallo stesso D.Lgs. 159/2015.
[7] In deroga a quanto previsto dall'art.15, co.5, del D.Lgs. 159/2015, che limitava l'applicabilità delle modifiche alle regole sulla rateizzazione, apportate dallo stesso D.Lgs., alle dilazioni concesse «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

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2 allegati

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legge 7 agosto 2016, n.160
modello di richiesta

Chiusura estiva Uffici.

Vi informiamo che gli Uffici della scrivente resteranno chiusi per la pausa estiva dall'8 al 26 agosto 2016.

Formazione RSPP e ASPP: disponibile il nuovo accordo sui requisiti dei corsi

Sono stati stabiliti i nuovi requisiti di durata e contenuti minimi della formazione per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), previsti dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
L'Accordo Stato-Regioni abroga la precedente disciplina della materia stabilita dagli Accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e dell'8 ottobre 2006.
Tra le novità, alcune disposizioni di modifica o integrazione di altre norme in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro
Seguirà un documento di approfondimento.

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1 allegato

Accordo Stato-Regioni RSPP 

Nuova rateizzazione dei debiti fiscali – Convertito in legge il D.L. “Enti locali”

Approvata in via definitiva dal Parlamento la nuova riapertura dei termini per la rateizzazione dei debiti tributari, in caso di decadenza da precedenti piani di rateazione alla data del 1° luglio 2016.
Il beneficio viene concesso anche in caso di decadenza, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione derivanti dall'utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (ad esempio, accertamento con adesione).
La legge di conversione del Decreto Legge 113/2016 (cd. "Enti locali"), approvata definitivamente il 2 agosto scorso dal Senato con apposizione del voto di fiducia, è ora in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, per la successiva entrata in vigore[1].
Come noto, per le somme iscritte a ruolo a titolo definitivo (ossia dovute a seguito di accertamenti non più impugnabili)[2]. il debitore può richiedere:
- un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art.19, co.1, del D.P.R. 602/1973);
- un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità (art.19, co.1-quinquies, D.P.R. 602/1973 e D.M. 6 novembre 2013)[3].
A seguito della modifica introdotta nel citato Provvedimento, le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione[4], da cui i contribuenti siano decaduti alla data del 1° luglio 2016, possono essere nuovamente rateizzate fino a un massimo di 72 rate mensili (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori già precedentemente approvati).
La nuova dilazione viene concessa anche se «all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate».
La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2016.
Dal nuovo piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.
Tale possibilità viene riconosciuta anche nell'ipotesi di decadenza, dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 1° luglio 2016, dai piani di rateazione concessi a seguito dell'accesso agli istituti deflativi del contenzioso (ad es. adesione del contribuente), o di omessa impugnazione, ai sensi del D.Lgs. 218/1997[5].
Anche in quest'ultima ipotesi, la richiesta del nuovo piano di rateizzazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. "Enti locali".
Inoltre, la disposizione interviene sulla regola che consente di richiedere una nuova rateizzazione anche nell'ipotesi in cui, non essendo state pagate cinque rate relative al piano precedente, queste vengano saldate per intero alla data di presentazione della nuova richiesta di rateazione[6].
In merito, la possibilità di utilizzare questo strumento (accesso alla nuova rateazione con previo pagamento delle cinque rate scadute) viene espressamente riconosciuta anche per le rateazioni che erano state concesse prima del 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015)[7].
Infine, viene aumentato da 50.000 a 60.000 euro l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la rateizzazione viene concessa unicamente se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà.
In sostanza, quindi, fino ad un importo di 60.000 euro, la richiesta di rateazione è in forma semplificata, ossia senza necessità di fornire ad Equitalia un'ulteriore documentazione attestante la temporanea difficoltà nel pagamento.
In ogni caso, le novità sopra illustrate saranno efficaci a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2016.

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[1] Cfr. ANCE "D.L. 113/2016 (cd. Enti locali) – Riapertura della rateizzazione dei debiti fiscali" - ID n.25398 del 21 luglio 2016.
[2] In estrema sintesi, si tratta di accertamenti diventati definitivi in base ad una sentenza passata in giudicato o ad accertamenti emanati a seguito di liquidazione delle imposte, ovvero di controllo formale delle dichiarazioni effettuati dall'Amministrazione finanziaria (art.14 del D.P.R. 602/1973).
Resta fermo che se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
Come noto, l'art.48-bis del D.P.R. 602/1973 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell'ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
[3]Cfr. ANCE "Rateizzazione debiti tributari – In Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo"- ID n.13703 del 13 novembre 2013.
[4] La disposizione si riferisce ai piani di rateazione concessi prima o dopo il 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015, che ha in parte modificato la disciplina della rateizzazione dei debiti tributari, contenuta nell'art.19 del D.P.R. 602/1973 – cfr. ANCE "Delega fiscale – Pubblicazione in Gazzetta dei 5 decreti legislativi attuativi" - ID n.22266 dell'8 ottobre 2015.
[5] Anche in tal caso, viene precisato che si può procedere alla nuova richiesta di rateazione anche senza saldare, al momento della presentazione della stessa, le rate scadute e relative al precedente piano.
Sul punto, cfr. anche la precedente riammissione alla rateazione a seguito di istituto deflativi delle liti fiscali contenuta nell'art.1, co.134-138, della legge 208/2015 – legge di Stabilità 2016 ed ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[6] Tale facoltà viene concessa ai sensi dell'art.19, co.3, lett.c, del D.P.R. 602/1973, modificato dallo stesso D.Lgs. 159/2015.
[7] In deroga a quanto previsto dall'art.15, co.5, del D.Lgs. 159/2015, che limitava l'applicabilità delle modifiche alle regole sulla rateizzazione, apportate dallo stesso D.Lgs., alle dilazioni concesse «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

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1 allegato

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Rateizzaz_Conv in Legge DL 113-2016 Enti Locali

Criteri di esame delle domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria

Con l'allegata circolare 139 del 1° agosto 2016, l'Inps ha fornito ulteriori istruzioni amministrative per la concessione della Cassa Integrazione guadagni ordinaria.

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Come già anticipato nel precedente messaggio Inps n. 2908 del 1° luglio scorso, oggetto della comunicazione Ance del 4 luglio 2016, l'Istituto ha confermato che la nuova disciplina si riferisce alle domande presentate dal 29 giugno 2016. Pertanto, per le domande presentate prima di tale data, continuano a trovare applicazione i criteri di esame utilizzati nell'ambito dei precedenti procedimenti concessori gestiti dalle Commissioni Provinciali.

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I criteri richiamati dal D.M. n. 95442/16 fanno riferimento a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, e a situazioni temporanee di mercato; ciò sta a significare che le integrazioni salariali ordinarie continuano ad essere un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria.

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Un'importante novità ai fini istruttori è rappresentata dall'obbligo per le aziende di allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata (cfr. fac-simile allegati al messaggio Inps n. 2908/16), la quale dovrà contenere le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nell'unità produttiva interessata nonché le previsioni circa la continuità ad operare sul mercato.
L'Istituto, al riguardo, ha confermato che anche le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate comunque domande distinte e, per la loro concessione, devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.

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Resta confermata per le aziende la possibilità di supportare gli elementi oggettivi, già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con un'ulteriore documentazione. In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo, attraverso la produzione di documenti attestanti la solidità finanziaria dell'impresa o attraverso report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, documentazione di nuove acquisizioni di ordini o partecipazione qualificata a gare di appalto, analisi delle ciclicità delle crisi e documentazione relativa alla Cigo già concessa.

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In caso di insufficienti elementi probatori, alla Sede territoriale competente è riconosciuta la facoltà di poter avviare una richiesta di integrazione di dati e/o notizie.

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Il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della Cigo dovrà in ogni caso contenere una congrua motivazione anche in relazione al giudizio di prevedibilità ex ante della ripresa dell'attività.

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Pertanto, ferma restando una valutazione in merito al requisito della temporaneità (durata temporale dell'evento, eventuale ciclica riproposizione), ai fini della concessione della Cigo è necessaria la valutazione della ripresa dell'attività lavorativa. A tal riguardo, trova conferma la prassi in uso dalle Commissioni Provinciali che prevede che la ripresa dell'attività aziendale debba essere valutata a priori con riferimento al momento della presentazione della domanda.

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In particolare, la prevedibilità della ripresa deve essere ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all'epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l'integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell'attività dell'impresa.

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A tal fine, il concetto di ripresa dell'attività lavorativa, che deve essere riferita sempre all'azienda o all'unità produttiva nel suo complesso, non dipende necessariamente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi singolarmente considerati.
Questi ultimi, peraltro, in conformità agli indirizzi espressi dalla giurisprudenza, hanno diritto a beneficiare della prestazione sino alla data dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, salvo che tali eventi non nascondano in realtà un esubero di personale che, in tal caso, non legittima l'intervento della Cigo.

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I licenziamenti o le dimissioni devono essere valutati nel loro complesso; pertanto, se da un lato non dispongono alcun effetto sull'efficacia dell'autorizzazione stessa e sulla spettanza delle integrazioni salariali sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, dall'atro devono essere opportunamente valutati in occasione delle successive richieste d'intervento.

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Ha trovato conferma anche la possibilità per un'azienda di dar seguito ad un programma di Cigo con un periodo di Cigs. Infatti, sarà ancora possibile, in mancanza di una ripresa dell'attività produttiva, accogliere la Cigo o ritenere legittima l'autorizzazione già concessa prima di ricorrere alla Cigs e indipendentemente dalla causale relativa a quest'ultima.

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Nel caso in cui un'impresa abbia usufruito di 52 settimane consecutive di Cigo, seguite da 52 settimane di integrazioni salariali per contratto di solidarietà, ed intenda chiedere un ulteriore periodo di Cigo, le 52 settimane di contratto di solidarietà verranno considerate dall'Inps al pari di una ripresa di attività lavorativa e, quindi, non ostative al riconoscimento di un ulteriore intervento della Cigo.

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Per ciò che concerne il concetto di non imputabilità, che consiste non solo nella involontarietà, mancanza, imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all'organizzazione o programmazione aziendale, un'importante novità ha interessato la nozione di mono-committenza. Questa, infatti, a seguito di uno specifico indirizzo espresso dal Ministero del Lavoro a fronte di una puntuale istanza dell'Ance, può costituire elemento di valutazione ai fini della concessione o meno della Cigo e, pertanto, di per sé non può essere causa di rigetto della domanda.

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La sospensione dei lavori in caso di contratto di appalto continua, prevalentemente, a non essere una causale integrabile, in quanto la sospensione dell'attività lavorativa ha la caratteristica della prevedibilità, poiché contemplata nel capitolato di appalto e quindi connessa al rischio di impresa.

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Ad ogni modo, al verificarsi di situazioni in cui fossero evidenti circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore, che inducano l'azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori, vista l'eccezionalità dell'evento, tale causale potrebbe trovare accoglimento.

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In relazione alla erogazione della prestazione, resta confermata, nella normalità dei casi, la possibilità per l'azienda di porre a conguaglio gli importi precedentemente anticipati ai lavoratori.
Non è esclusa ovviamente la possibilità di accedere al pagamento diretto, il quale potrà essere ammesso solamente nei casi in cui sia provata la difficoltà finanziaria dell'impresa attraverso la presentazione di apposita documentazione (cfr. Fac-simile Inps), da cui si evinca le relative difficoltà economiche.

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Il pagamento diretto, che potrà essere richiesto dall'azienda anche nel momento della presentazione della domanda, utilizzando un apposito campo - quadro X "modalità di erogazione delle prestazioni" - verrà riconosciuto con lo stesso provvedimento di accoglimento, a cui dovrà far seguito l'invio del modulo SR41 da parte dell'azienda richiedente.

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La nota analizzata successivamente le diverse fattispecie che integrano le causali per le quali è consentito l'intervento delle integrazioni salariali ordinarie. Qui di seguito si riepilogano quelle di maggior interesse per il settore edile.

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Relativamente alla causale mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato, l'integrabilità della fattispecie è dimostrata attraverso una dettagliata dimostrazione dell'andamento involutivo degli ordini e delle commesse che perduri nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa. In via esemplificativa, sono indici di accoglimento il significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l'andamento involutivo e/o negativo del fatturato o del risultato operativo, del risultato di impresa o dell'indebitamento, rispetto alle due annualità precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni.

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In ogni caso, le stesse fattispecie non sono integrabili nelle ipotesi di aziende che, alla data di presentazione dell'istanza, abbiano avviato l'attività produttiva da meno di un trimestre.

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Le causali tipiche del settore edile, fine cantiere/fine lavoro, devono riguardare brevi periodi di sospensione dell'attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, che non dovranno essere superiori a tre mesi. La fine fase lavorativa è caratterizzata, invece, dalla sospensione dell'attività di lavoratori specializzati in una particolare lavorazione. La perizia di variante e suppletiva fa riferimento alle sospensioni dell'attività lavorativa dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabili alle parti o al committente.

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Le aziende, oltre alle informazioni fornite tramite la relazione tecnica, se necessario, possono presentare, anche a seguito di specifica richiesta da parte delle Sedi Inps competenti, ulteriori elementi probatori. Si tratta, in particolare, della copia del contratto con il committente per la fattispecie che integra la causale fine cantiere/fine lavoro; il verbale del direttore dei lavori attestante la fine fase lavorativa; la documentazione probante o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della variante per le richieste motivate da perizia di variante e suppletiva.

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In relazione alla causali che prevedono sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici, l'azienda, attraverso la relazione tecnica, deve fornire un'indicazione dettagliata circa l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Tale relazione tecnica deve essere accompagnata dai relativi bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.

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A tal riguardo, le Direzioni regionali Inps potranno fornire alle aziende indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica dei medesimi eventi meteo.

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I parametri per stabilire se tali eventi possono essere considerati rilevanti, ai fini della concessione delle integrazioni salariali, sono espressamente richiamati dalla circolare in oggetto, a cui si fa esplicito rinvio per una puntuale conoscenza. Peraltro, si tratta di quegli stessi valori già individuati dal messaggio Inps n. 28336/98.

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Il relazione all'insieme delle fattispecie per le quali la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sono dovute dalla forza maggiore o ordine della pubblica autorità (Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori), in talune circostanze, oltre alla consueta relazione tecnica, potrebbe essere necessario produrre anche verbali ed attestazioni delle competenti autorità comprovanti la natura dell'evento.

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Pertanto, per la fattispecie che integra la causale impraticabilità dei locali o sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità, sarà necessaria la dichiarazione (es. ordinanza) della pubblica autorità circa l'impraticabilità dei locali e le cause che ne hanno determinato la decisione.

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Resta confermato l'orientamento espresso dalle Commissioni provinciali che esclude l'integrabilità della causale dovuta a provvedimenti giudiziali e amministrativi d'urgenza, ancorché provvisori.

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Con riferimento al procedimento istruttorio e decisorio delle Sedi Inps, il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale, costituendo una condizione di ammissibilità della domanda, determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta di integrazione salariale. A tal riguardo, si ricorda che, per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile, le disposizioni concernenti l'informativa e la consultazione sindacale si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti, con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

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Per quanto concerne la disciplina e le relative istruzioni operative per il versamento del contributo addizionale che, come noto, non è dovuto per eventi oggettivamente non evitabili (es. meteo), la circolare rinvia nuovamente ad un'ulteriore apposita nota di prossima emanazione.

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Con riguardo alle nuove regole sul cumulo tra Cigo e Cigs e tra Cigo e contratti di solidarietà, rispetto alla precedente disciplina che consentiva la concomitanza tra Cigo e CdS in capo allo stesso lavoratore e nello stesso periodo, attualmente il cumulo in uno stesso periodo è possibile purché i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi. Ai fini del computo della durata massima complessiva, le giornate in cui vi è coesistenza sono computate per intero e come giornate di Cigo.

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La circolare ha dedicato una seconda parte ad alcune precisazioni concernenti l'attività istruttoria delle domande di Cigo, resesi necessarie a seguito delle novità normative entrate in vigore nelle more di pubblicazione della medesima circolare, nonché degli indirizzi espressi dal Ministero del Lavoro. Per l'edilizia, tali precisazioni hanno comportato che:

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per effetto dell'art. 1, comma 308, della legge di stabilità 2016, il rispetto del requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale, come originariamente previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.148/2015. Tale disposizione ha effetto sulle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016;
la verifica del terzo delle ore lavorabili, a chiarimento del messaggio Inps 779/16, resa attraverso le autocertificazioni delle aziende, è valida per il suddetto calcolo. A tal fine, dette autocertificazioni devono avere ad oggetto le ore di integrazione salariale effettivamente fruite;
per il raggiungimento del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, vanno computati il sabato, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni a settimana, nonché il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità. In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva è considerata in modo unitario e, pertanto, si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore.
Tra le precisazioni si segnala un'importante modifica concernente i requisiti temporali ai fine della identificazione dell'unità produttiva.

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Come noto, in edilizia, a seguito del messaggio Inps 7336/15, erano emerse criticità soprattutto con riferimento al limite minimo di sei mesi della durata dei lavori oggetto di appalto ai fini dell'identificazione del cantiere come unità produttiva autonoma.

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Le azioni intrapresa dall'Ance hanno ottenuto un'importante modifica che, su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fissato il nuovo limite minimo di durata dell'appalto ad un mese.

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È stato altresì precisato che, in caso di cantieri edili e affini, qualora le relative attività produttive siano state previste con un contratto di appalto verbale, l'azienda dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale è stato stipulato, per l'appunto, un contratto di appalto verbale.

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Per la corretta identificazione dell'unità produttiva, gli indicatori devono essere oggetto di autocertificazione, da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.

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Con l'autocertificazione dell'autonomia organizzativa, l'azienda deve dichiarare altresì che l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotato di autonomia finanziaria e tecnico funzionale a cui sono adibite maestranze in via continuativa.

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La nota conclude confermando le previgenti disposizioni in ordine alla fruizione delle ferie residue in caso di domanda di Cigo.

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1 allegato

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Circolare Inps 139 del 01-08-2016

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