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Perdita benefici “prima casa” – Non rileva l’abitabilità

Ai fini della determinazione della superficie utile per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici "prima casa", non rileva il requisito dell'abitabilità dei singoli vani.

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Questo il principio giurisprudenziale, oramai consolidato, della Suprema Corte pronunciato nella sentenza n. 1173 depositata il 22 gennaio 2016 la quale, con riferimento alla disciplina previgente in materia di abitazioni di lusso, conferma che ai fini del calcolo della superficie utile non rileva il requisito dell'abitabilità.

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La vicenda prende le mosse da un avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava le maggiori imposte di registro e ipocatastali, oltre l'applicazione di interessi e sanzioni, relativi all'acquisto di un'abitazione per il quale l'acquirente aveva goduto dei benefici "prima casa", poi disconosciuti dall'Amministrazione poiché l'immobile veniva qualificato di lusso.

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A tal riguardo, si ricorda che la disciplina attuale, valida, tra l'altro, per l'applicazione, in fase di acquisto, delle agevolazioni "prima casa"[1] (aliquota IVA del 4%[2], ovvero imposta proporzionale di Registro pari al 2%[3]), prevede una nuova nozione di "abitazione di lusso" sia ai fini IVA che Registro.

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In particolare, la possibilità di fruire delle citate agevolazioni è ammessa, ricorrendone tutti i requisiti soggettivi, per l'acquisto di tutte le unità immobiliari a destinazione residenziale accatastale nel Gruppo A, ad eccezione delle abitazioni cd. "di lusso", intendendosi per tali quelle accatastate nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico).

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Si ricorda che la nuova nozione di abitazione "di lusso" è stata introdotta, ai fini dell'imposta di Registro, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell'art.1, co.1, secondo periodo, della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986)[4], e successivamente confermata anche ai fini IVA, a decorrere dal 13 dicembre 2014 (nuovo art.21 della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972)[5].
Diversamente, in base alla disciplina previgente, l'abitazione era considerata "di lusso" se rispondente ai criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969.

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In particolare, l'art. 6 del citato D.M. qualifica come abitazioni di lusso le singole unità immobiliari aventi, tra le altre caratteristiche, una superficie utile complessiva superiore a 240 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina).

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Ai fini della corretta determinazione della superficie utile complessiva e, dunque, dell'applicabilità dei benefici "prima casa", in mancanza di una definizione normativa, la giurisprudenza ha precisato che nel suddetto calcolo occorre escludere solo gli ambienti indicati nel citato art. 6.

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Inoltre, è stato più volte chiarito che la nozione di "superficie utile complessiva" ricomprende anche i vani privi del requisito dell'abitabilità.

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Sul punto, la Cassazione con la sentenza n. 1173/2015, accogliente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha riaffermato il principio secondo cui in tema di imposte di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso "occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito della "abilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'"utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di un'abitazione".

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[1]Per tale si intende l'abitazione per la quale ricorrano, in capo all'acquirente, le condizioni di cui alla nota II-bis dell'art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.
[2] Per gli acquisti da impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, o anche successivamente, su opzione dell'impresa cedente, da esercitare nel rogito (cfr. art.10, co.1, n.8-bis, del D.P.R. 633/1972). In tale ipotesi, l'imposta di Registro e le Ipo-catastali sono dovute in misura fissa pari a 200 euro ciascuna.
[3] Per gli acquisti da privato ovvero da impresa costruttrice/ristrutturatrice in regime di esenzione da IVA.
Come noto, ai fini dell'imposta di Registro, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si applicano due sole aliquote (2% acquisto "prima casa" e 9% in tutti gli altri casi) per un importo almeno pari a 1000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna (cfr. l'art. dell'art.1, co.1, secondo periodo, della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986 e l'art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 128/2013).
[4] Cfr. ANCE "Legge di conversione del D.L. 104/2013 - Novità sull'imposta di registro dal 2014" 
[5] Cfr. l'art.33 del D.Lgs. 175/2014, cd. "Semplificazioni fiscali" e, da ultimo, ANCE "Semplificazioni fiscali: nuova definizione di abitazioni di lusso – C.M. 31/E/2014"

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1 allegato

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sentenza n. 1173 depositata il 22 gennaio 2016

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.6-2016

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.6 dell'8 febbraio 2016

Esclusione da IMU e TASI per i “macchinari imbullonati” - la C.M. 2/E/2016

Macchinari ed impianti utilizzati nel processo produttivo (cd. "macchinari imbullonati") esclusi dalla valutazione catastale dei fabbricati industriali, e quindi dall'IMU e dalla TASI.
Lo conferma l'Agenzia delle Entrate che, con la Circolare 1 febbraio 2016 n.2/E ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni contenute nella legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016 - art.1, co.21-24), in base alle quali è stata prevista l'eliminazione dei macchinari e degli impianti utilizzati nel processo produttivo (cd. "macchinari imbullonati") dal valore catastale dei fabbricati industriali, assoggettato ad IMU e TASI[1].
Infatti, alla luce di quanto previsto nella legge di Stabilità 2016, per i fabbricati a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E) la rendita catastale (che costituisce la base imponibile IMU e TASI), si determina mediante stima diretta, escludendo da questa i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti (cd. "macchinari imbullonati"), funzionali allo specifico processo produttivo.
In sostanza, l'incidenza di tali macchinari è stata esclusa dal valore degli immobili d'impresa, su cui applicare le suddette imposte.
A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 2/E/2016 conferma, innanzitutto, che i nuovi criteri di determinazione delle rendite per i fabbricati industriali hanno effetto dal 1° gennaio 2016, senza efficacia retroattiva, con la possibilità, per le unità immobiliari già iscritte in catasto, di presentare, entro il 15 giugno 2016, gli atti di aggiornamento catastale, scorporando quegli elementi che non costituiscono più oggetto di stima catastale[2].
Sul punto, si evidenzia che il rispetto del citato termine del 15 giugno 2016 consente di poter fruire della minor tassazione IMU/TASI già dal periodo d'imposta 2016.
Sempre in tal ambito, la C.M. 2/E/2016 chiarisce che lo "sconto" IMU/TASI opera anche se le modifiche catastali vengono effettivamente registrate dal sistema DOCFA dopo il 15 giugno 2016 (conta la data di presentazione della domanda)[3].
In particolare, ciò produrrà effetti relativamente al minor importo dell'acconto IMU/TASI, il cui termini di versamento, come noto, scadono il prossimo 16 giugno.
Con riferimento alle novità introdotte nella legge di Stabilità 2016, l'Agenzia delle Entrate conferma che continuano ad essere rilevanti ai fini della stima catastale dei fabbricati industriali:
- il suolo;
- le costruzioni[4];
- gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità (impianto idrico, elettrico o di climatizzazione, ascensore, pannelli fotovoltaici integrati, etc...).
Diversamente, dal 2016 vengono esclusi dalla stima catastale «le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo», ossia proprio i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti a ciò destinati.
Sotto tale profilo, l'Agenzia delle Entrate fornisce una casistica dei fabbricati industriali più comunemente usati nelle attività produttive (ad esempio, centrali elettriche, industrie manifatturiere, impianti di risalita), dai quali i "macchinari imbullonati" devono essere scorporati.
Nella medesima C.M. 2/E/2016, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la procedura di accatastamento dei fabbricati censiti nelle categorie D ed E è stata aggiornata inserendo altresì, i riferimenti alla specifica "destinazione d'uso" ed alle "caratteristiche tipologiche" dell'immobile.
Si evidenzia, infine, che la nuova disciplina, operante dal 2016 e senza effetto retroattivo, non potrà applicarsi ai contenziosi già pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento della pretesa tributaria sui "macchinari imbullonati" riferita ai periodi d'imposta 2015 e precedenti.
Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate, nella medesima C.M. 2/E/2016, affronta un altro tema, fornendo alcuni indirizzi operativi in merito all'accatastamento dei cd. "beni comuni non censibili" (la corte di un'abitazione posta come unica unità immobiliare in una particella in cui vi siano anche cantine ed autorimesse, deve essere considerata, ai fini del classamento, come facente parte della superficie catastale dell'abitazione), nonché delle cantine ed autorimesse[5].
[1] Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" – ID n.23273 del 13 gennaio 2016 ed art.13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
[2] A tal riguardo, è stata appositamente aggiornata la procedura DOCFA, con l'introduzione di una nuova fattispecie di variazione catastale, non collegata ad interventi edilizi sull'immobile.
[3] La C.M. 2/E/2016 affronta, altresì, l'ipotesi in cui, a seguito delle attività di controllo degli Uffici catastali, il documento presentato per la rideterminazione della rendita non risulti conforme alla normativa. In tal caso, la documentazione viene restituita al professionista con la motivazione circa il mancato aggiornamento, con possibili effetti anche in termini di differimento degli effetti fiscali della variazione catastale (ossia della possibilità di fruire della minor tassazione IMU/TASI già dal 2016).
[4] Secondo i chiarimenti della C.M. 2/E/2016, si tratta di «qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate. A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all'interno delle unità immobiliari in argomento.»
[5]Sotto tale profilo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti quando hanno accesso autonomo dalla strada, dalla corte esclusiva o da parti comuni (e vanno accatastate nelle ordinarie categorie C/2 - Magazzini e locali di deposito e C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse). Invece, se il deposito e la cantina comunicano direttamente con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale.

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1 allegato

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Circolare 1 febbraio 2016 n.2-E

Indice Istat del costo costruzione di un fabbricato residenziale: +0,5% a novembre 2015

L'indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, nel mese di novembre 2015, aumenta dello 0,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sintesi di una crescita dell'1,5% del costo della manodopera e di riduzioni per gli altri gruppi di costo (materiali: -1%; trasporti e noli: -0,6%).

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In allegato è disponibile una nota del Centro Studi dell'Ance sugli indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale aggiornata al mese di novembre 2015, la nota metodologica e le tabelle riepilogative degli indici.

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3 allegati

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NotaCostidi Costruzione_novembre2015 pdf 37,3 Kb
All.NotaMetodologicaIstat-BaseDic.2014 pdf 334,6 Kb
Tab_IndiciCostoCostruzioneFabbricatoRes_Nov2015 pdf 148,8 Kb

Legge Green Economy: novità su certificazioni ambientali e materiali riciclati

La legge n. 221/2015, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 e in vigore dal 2 febbraio), ha introdotto alcune misure riguardanti le certificazioni ambientali e l'acquisto/utilizzo di materiali post consumo, nonché una proroga dei termini per l'esercizio della delega legislativa in materia di inquinamento acustico.
Di queste misure, alcune necessitano di provvedimenti attuativi per diventare operative.

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Importo della garanzia negli appalti verdi (art. 16, comma 1)

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E' previsto che nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Tali riduzioni sono cumulabili con la riduzione del 50% della stessa garanzia – ad oggi già in vigore - prevista in caso di possesso di certificazione di un sistema qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000 (art. 75del D. Lgs. n. 163/2006).

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Costi del ciclo di vita (art. 16, comma 2)

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In caso di aggiudicazione di un contratto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006), tra i criteri di valutazione dell'offerta, e in particolare riguardo al "costo di utilizzazione e manutenzione", è inserita la considerazione dei consumi di energia e risorse naturali, delle emissioni inquinanti e dei costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio.
Qualora il bando preveda il suddetto criterio di valutazione, deve indicare i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero.
Tale metodo di valutazione deve, tra l'altro, basarsi su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori.

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Criteri di assegnazione di agevolazioni e finanziamenti (art. 17)

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E' stabilito che per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza:
il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate;
il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato;
il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE);
il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato.

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Incentivi per l'acquisto di aggregati riciclati (art. 23, comma 1)

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E' previsto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, può stipulare appositi accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto, tra l'altro,l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 (Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI EN 12620:2013 (Aggregati per calcestruzzo).
Tali accordi possono essere stipulati:
con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi;
con enti pubblici;
con soggetti pubblici o privati;
con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese individuali;
con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro dello sviluppo economico dovrà individuare, sempre con decreto, le risorse finanziarie da destinare agli accordi e ai contratti di programma, e fissare le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti.

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Materiali post consumo per interventi sugli edifici scolastici, pavimentazioni stradali e barriere acustiche (art. 23, comma 1)

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E' stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano prevedere, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 (Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari) e dalla norma UNI 11532:2014 (Acustica in edilizia - Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati).
Nei bandi di gara devono essere previsti criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.
E' inoltre previsto che nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, le Amministrazioni Pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture debbano prevedere criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro dell'ambiente, con uno o più decreti, definirà, tra l'altro:
l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno;
i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;
le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

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Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico (art. 76)

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Il termine per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi miranti al riordino della normativa in materia di inquinamento acustico, è prorogato da 18 a 24 mesi a decorrere dal 25 novembre 2014.
Tale delega è prevista dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 161/2014, e prevede, tra i criteri e princìpi del riordino, anche la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

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1 allegato

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Legge 221_2015 Green Economy_Estratti pdf 71,7 Kb

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