HomeVarie

Varie

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.5

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.5 del 1° febbraio 2016.

Seminario formativo ´Legge di stabilità 2016´ Confindustria Sicilia 12 febbraio ore 10:00

Confindustria Sicilia, in collaborazione con l'Area Politiche Fiscali di Confindustria, organizza il Seminario formativo dal titolo "Legge di stabilità 2016: le novità fiscali per le imprese"che si terrà a Palermo, venerdì12 febbraio 2016 alle ore 10.00.

\r\n

L'incontro, rivolto sia agli imprenditori che al personale amministrativo delle imprese associate, nonché ai funzionari delle associazioni, ha l'obiettivo di illustrare e fornire un primo approfondimento delle principali novità fiscali contenute nella "legge di stabilità 2016", analizzandone gli aspetti tecnici e operativi.

\r\n

Programma
Ore 10.00 Registrazione dei partecipanti

\r\n

Ore 10.30 Inizio lavori

\r\n

Reddito d'impresa:
Ammortamento dei beni strumentali nuovi;
Acquisti da Paesi black list
Ammortamento di marchi e avviamento a seguito di operazioni straordinarie
Assegnazione agevolata ai soci di beni immobili e mobili registrati e scioglimento agevolato delle società non operative
IRAP: aumento delle deduzioni forfettarie per società di persone e imprese individuali
IRES: riduzione aliquota
Modifiche al Patent Box
I.V.A.:
II nuovo articolo 26, modifiche alle modalità di recupero dell'IVA relativa a crediti insoluti
Estensione del reverse charge alle prestazioni rese dai consorziati

\r\n

Lavoro dipendente:
La tassazione agevolata dei premi di produttività e del welfare aziendale
Agevolazioni per il rientro di lavoratori dall'estero

\r\n

Altre disposizioni fiscali:
Rendite catastali degli immobili produttivi categorie D e E: esclusione dei "macchinari imbullonati"
Detrazione IRPEF per i leasing immobiliari
Proroga delle agevolazioni IRPEF 55% e 65% e nuove agevolazioni per I' acquisto di mobili

\r\n

Relatore
Avv. Francesca Mariotti
Direttore Politiche Fiscali di Confindustria

\r\n

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13.15.

\r\n

Vi informiamo che l'iscrizione è gratuita previa compilazione della scheda di adesione allegata.

\r\n

Scheda adesione_seminario legge stabilità 2016

Green Economy – Credito d’imposta per la rimozione dell’amianto

Riconosciuto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute, da utilizzare in tre anni, a favore delle imprese che effettuano, nel corso del 2016, interventi di bonifica dell'amianto sui beni e sulle strutture produttive situate in Italia.

\r\n

Tale agevolazione è contenuta nella legge 28 dicembre 2015 n.221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata sulla G.U. del 18 gennaio 2016 ed in vigore dal 2 febbraio 2016.

\r\n

In particolare, l'art. 56 della legge 221/2015 riconosce un credito d'imposta, pari al 50% delle spese sostenute, a favore delle imprese che effettuano, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dell'amianto sui propri fabbricati e capannoni (ovvero su beni e strutture produttive).

\r\n

Il contributo è riconosciuto fino all'esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia circa 17 milioni di euro (5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019).

\r\n

Per beneficiare dell'agevolazione gli interventi devono avere un importo unitario almeno pari a 20.000 euro.

\r\n

Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, viene stabilito che il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene riconosciuto ed in quelle successive in cui il credito viene utilizzato.

\r\n

Viene, altresì, previsto che il credito d'imposta:
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[1];

\r\n

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997)[2].

\r\n

A tal riguardo, viene specificato che la prima quota annuale del credito è utilizzabile a decorrere dal 1°gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica.

\r\n

Tuttavia, per l'effettiva applicazione del credito d'imposta, l'art. 56 della legge 221/2015 prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Provvedimento(ovvero entro il 2 maggio 2015), deve essere emanato il Decreto attuativo[3], contenente:

\r\n

- modalità e termini per la concessione del credito d'imposta (sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande);

\r\n

- le disposizioni per assicurare il rispetto del limite di spesa complessiva;

\r\n

- i casi di revoca e decadenza dal beneficio.

\r\n

Dopo la presentazione delle relative istanze da parte delle imprese, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei limiti delle risorse stanziate, determinerà l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmetterà tali dati all'Agenzia delle Entrate.

\r\n

L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato "de minimis" (n.1407/2013) e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[4].

\r\n

Infine, per completezza, si ricorda che il bonus per la rimozione dell'amianto, oltre a dare attuazione alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013, si affianca, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa, alla detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di bonifica dell'amianto sulle unità immobiliari (ai sensi dell'art. 16-bis, lett. l), del D.P.R. 917/1986)[5].

\r\n

[1] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[2]Ai fini della fruizione del beneficio, viene stabilito che il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
[3] Tale Decreto deve essere emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
[4]L'art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" da uno Stato membro a un'impresa non può superare 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
[5] Come noto, la legge 208/2015 (Stabilità 2016), ha da ultimo prorogato il potenziamento delle agevolazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare, per tutto il 2016, a favore delle persone fisiche che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia, tra cui rientrano anche quelli relativi alla bonifica dell'amianto su unità abitative, è attribuita una detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

\r\n

1 allegato

\r\n

legge 28 dicembre 2015 n.221

Parere ANAC sul ruolo del responsabile dei lavori nei lavori pubblici

ANCE ha presentato ad ANAC, in data 9 giugno 2015, una istanza di parere in relazione ad una gara del Comune di Vercelli avente ad oggetto primi lavori di restauro conservativo finalizzati alla messa in sicurezza della cortica esterna della Torre Civica di Vercelli.
In particolare il quesito era volto a chiarire la legittimità della previsione della lettera di invito alla gara secondo la quale l'appaltatore assume la qualifica e le competenze di responsabile dei lavori , in contrasto con quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 81/08.
ANCE, nell'istanza di parere, ha evidenziato che il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, all'articolo 89, comma 1, lettera c), definisce il Responsabile dei lavori come "il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento".
In tal senso, a parere di ANCE, la clausola della lettera d'invito in esame, risulta in contrasto con il dettato normativo sopra riportato, in quanto nell'ambito dei lavori pubblici - quali sono l'oggetto del decreto legislativo n. 163/2006 - il responsabile dei lavori non può essere l'Appaltatore bensì è il Responsabile del procedimento.
ANAC con parere n. 223/2015 ha rilevato che nel settore dei contratti pubblici, disciplinato dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal DPR 207/2010 la normativa di riferimento è chiara nel disporre che il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il Consiglio ha pertanto concluso ritenendo non conforme l'operato della stazione appaltante e chiedendo alla stessa di far conoscere i provvedimenti assunti a seguito della pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dal 4 gennaio 2016, giorno di ricevimento della comunicazione.

\r\n

1 allegato

\r\n

ANAC_228

Legge di stabilità 2016: le misure per l’edilizia privata

La Legge di stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70) – contiene diverse misure di interesse per il mercato privato delle costruzioni tra le quali si segnalano:

\r\n
    \r\n
  • la norma, in materia di locazioni, finalizzata a contrastare le clausole o gli accordi in genere che di fatto comportino una deroga alle condizioni in tema di durata del contratto e entità del canone stabilite dalla Legge 431/1998, (art. 1, comma 59);
  • \r\n
  • l'abrogazione della norma che stabiliva modalità obbligatorie tracciabili per il pagamento dei canoni di locazione (art. 1, comma 902);
  • \r\n
  • l'innalzamento del limite per i pagamenti in contanti da euro 1.000 a euro 3.000 (art. 1, comma 898);
  • \r\n
  • l'introduzione del contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale (art. 1, comma 76-84);
  • \r\n
  • la destinazione per gli anni 2016 e 2017 dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni edilizie da parte dei Comuni per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche (art. 1, comma 737);
  • \r\n
  • l'istituzione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" e, conseguentemente, di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia con una dotazione di 500 milioni/€ per l'anno 2016 (art. 1, comma 974-978).
  • \r\n
\r\n

Patti contrari alla legge nei contratti di locazione

\r\n

L'articolo 1 comma 59 modifica e integra l'articolo 13 della legge n. 431/1998 (contenente la disciplina delle locazioni immobiliari ad uso abitativo) sui "patti contrari alla legge". Il comma 1, che già prevedeva la nullità di qualunque tipo di accordo volto a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato è stato integrato ponendo a carico del locatore l'obbligo di provvedere alla registrazione del relativo contratto di locazione (non è chiaro se la norma si riferisca anche alla registrazione di eventuali accordi aggiuntivi) nel termine perentorio di 30 giorni. Sul punto si ricorda che già la disciplina fiscale, articolo 10 DPR n. 131/1986 prevede che tutti i contratti di locazione immobiliare (in qualsiasi forma stipulati) debbano essere registrati (con modalità cartacea o telematica) presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni con la sola eccezione dei contratti di durata inferire a 30 giorni l'anno (stipulati con scrittura privata non autentica o verbalmente). Secondo tale norma (la cui violazione comporta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 comma 3 del D. Lgs. 23/2011 e articolo 69 del DPR n. 131/1986 l'applicazione di sanzioni amministrative) la registrazione graverebbe su entrambe le parti contrattuali. Si ricorda che anche le spese connesse alla registrazione del contratto di affitto (fatto salvo quanto previsto in materia di cedolare secca) sono a carico, in parti uguali, del conduttore e del locatore. Con diverso accordo il locatore può assumersi il pagamento dell'imposta intera.
La legge di Stabilità interviene a modificare esclusivamente la disciplina civilistica dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo ponendo a carico del solo locatore sia l'obbligo di registrazione sia quello di comunicazione, nei 60 giorni successivi, al conduttore e all'amministratore di condominio della avvenuta registrazione. Non è chiaro se tale modifica abbia effetti puramente civilistici o altresì fiscali. La norma, peraltro non precisa le modalità con cui effettuare tale comunicazione al conduttore e all'amministratore di condominio che comunque si ritiene possa essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.
Per il resto l'emendamento approvato con la legge di Stabilità appare sostanzialmente riproduttivo di quanto già era previsto dalla Legge n. 431/1998. Si rimanda, infatti, al testo di confronto dell'articolo 13 (prima e dopo la modifica) disponibile in allegato alla news.
Il nuovo comma 5 interviene a disciplinare una particolare situazione giuridica, conseguenza di alcune norme introdotte dal D. Lgs. 23/2011 dichiarate poi incostituzionali. In sintesi, i conduttori che hanno versato, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 23 del 2011) al 16 luglio 2015 (data del deposito sentenza n. 119 del 2015 della Corte Costituzionale), il canone annuo di locazione nella misura rideterminata ex lege (triplo della rendita catastale ed adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo), corrisponderanno un canone di locazione (ovvero un'indennità di occupazione maturata, su base annua) pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.
Considerati i riflessi sulle locazioni si segnalano in questa sede:
· l'abrogazione dell'articolo 12 comma 1.1 DL n. 201/2011 sull'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità indipendentemente dall'importo (art. 1 comma 902);
· la modifica del comma 1 art. 49 D. Lgs. n. 231/2007 sull'innalzamento da 1.000 a 3.000 euro del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (art. 1, comma 898).

\r\n

Riqualificazione urbana

\r\n

Il Governo torna per la terza volta sul tema della riqualificazione urbana, prevedendo un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia". Esso sembra parzialmente sovrapporsi al cd. "Piano periferie", previsto nella legge di stabilità 2015, il cui termine di presentazione dei progetti è scaduto lo scorso 30 novembre. Con il Decreto legge n. 83/2012 era stato ancor prima varato il Piano nazionale per le città, nato peraltro a seguito di alcune sollecitazioni e proposte avanzate dall'Ance.
A differenza del Piano periferie, la legge di stabilità prevede un programma "straordinario" per l'anno 2016, rivolto esclusivamente alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia e finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso il miglioramento della qualità del decoro urbano e l'accrescimento della sicurezza territoriale.
A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, è istituito un apposito "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 500 milioni/€ per l'anno 2016.
Gli enti competenti e, cioè, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, avranno tempo fino al 1 marzo 2016 per presentare alla Presidenza del Consiglio i progetti di riqualificazione. Tali progetti dovranno essere redatti e trasmessi sulla base delle indicazioni contenute in un apposito bando che verrà approvato con decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro il 31 gennaio 2016.
Il decreto definirà in particolare:
- la costituzione ed il funzionamento del Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione presso la Presidenza dei Consiglio;
- i criteri per la valutazione dei progetti, tra i quali vi sono la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati;
- la documentazione da presentare in allegato ai progetti ed il relativo cronoprogramma.
I progetti, selezionati ed individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, saranno oggetto di apposite convenzioni o accordi di programma.

\r\n

Gli accordi di programma o le convenzioni dovranno indicare in particolare:
- i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti;
- le risorse finanziarie complessive, comprese quelle a valere sul ricordato Fondo appositamente istituito presso il Ministero dell'economia;
- i tempi di attuazione dei progetti;
- i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

\r\n

Destinazione dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni edilizie

\r\n

La legge di stabilità torna ad affrontare il tema della destinazione dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni edilizie di cui al Dpr 380/2001, prevedendo che per gli anni 2016 e 2017 i comuni possano utilizzare tali somme per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche.
Restano comunque esclusi da queste destinazioni i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 31 comma 4-bis del DPR n.380/2001 e, cioè, le sanzioni a carico del proprietario e del responsabile dell'abuso, per l'inottemperanza all'ordine di demolizione in caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Pertanto rimane confermato che le somme così acquisite sono destinate dai comuni esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico (art. 31, comma 4-ter del Dpr 380/2001).
Non è chiaro il rapporto con la norma che in precedenza (dal 2007 al 2015) prevedeva la destinazione dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni edilizie per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale (Legge 296/2006, Legge 244/2007 e successive modifiche).

\r\n

In allegato: le norme di interesse della Legge n.208-2015; articolo 13 Legge 431-98

\r\n

2 allegati

\r\n

Norme di interesse legge 208-2015
Art. 13 legge 431-98

Altri articoli...

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS