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Aggiornate dall’ANAC le Linee guida n. 6/2016 sul “grave illecito professionale”

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017, è stato pubblicato il Provvedimento 11 ottobre 2017, contenente l’aggiornamento al d.lgs. n. 56/2017 delle Linee Guida n. 6/2016, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto, che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice”.
 
Le nuove Linee Guida entreranno in vigore decorsi 15 giorni di vacatio dalla pubblicazione, diventando efficaci a partire dal 22 novembre p.v.
 
Pertanto, in conformità a quanto sancito dall’articolo 213, comma 17-bis del Codice, esse troveranno applicazione nelle procedure di gara bandite a partire da tale data, ovvero, in caso di assenza di bando, laddove gli inviti a presentare offerta siano trasmessi a partire da tale termine.
 
L’Autorità, come si evince dalla Relazione Illustrativa che accompagna il documento, ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee Guida, a seguito delle modifiche apportate, dal decreto correttivo n. 56/2017, al comma 10 dell’articolo 80, che ha chiarito la durata della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione in presenza di motivi di esclusione, con specifico riferimento anche al “grave illecito professionale”, di cui al comma 5, lettera c).
 
Infatti, tale comma prevede che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata di tale pena accessoria ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, l’interdizione dalle gare è pari a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, nel qual caso è pari alla durata della pena principale. Il decreto correttivo, ha aggiunto, un periodo finale al comma, stabilendo che tale durata è “pari a 3 anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.”
 
In realtà, nel testo sottoposto a consultazione pubblica lo scorso giugno, l’ANAC aveva profilato una prima interpretazione, basata dato testuale dell’art. 80 comma 10, affermando la necessità che l’accertamento dei fatti ostativi alla partecipazione alle gare fosse sempre definitivo.
 
Il testo approvato in via definitiva, tuttavia, anche in recepimento delle osservazioni formulate sul punto dal Consiglio di Stato (affare n. 01503/2017), fa rientrare nell’ipotesi dell’illecito professionale anche reati oggetto di provvedimenti di condanna non definitivi.
 
 
Di seguito, si riporta una sintesi delle principali modificazioni introdotte dalle Linee Guida aggiornate.
 
AMBITO OGGETTIVO DI RILEVANZA
 
Anzitutto, l’Autorità specifica che le fattispecie rilevanti quali gravi illeciti professionali, possono avere natura civile, penale ed amministrativa, e devono essere accertati con provvedimento esecutivo.
 
Tuttavia, il concetto di esecutività cui si riferisce l’Autorità non presuppone, necessariamente, la definitività del provvedimento di accertamento. Infatti, viene precisato che possono rilevare come gravi illeciti professionali, salvo che non configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla gara, anche le condanne non definitive per alcuni tipi di reati, tra i quali vengono menzionati, a titolo esemplificativo:
·         l’abusivo esercizio della professione
·         i reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da inserire nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito)
·         i reati tributari ex art. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio
·         i reati urbanistici (di cui all’art. 44, comma 1, lett b) e c) T.U. 380/2001)
·         i reati previsti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
 
Inoltre, possono rilevare anche le condanne non definitive per:
·         turbativa d’asta (353 c.p.)
·         turbativa del procedimento di scelta del contraente (354 c.p.),
·         astensione dagli incanti (354 c.p.)
·         inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 c.p.)
·         frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)
 
Eventuali condanne definitive per questa ultima serie di reati, comporta l’automatica esclusione dalla gara ai sensi del comma 1 dell’art. 80, senza alcun margine di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante
Con riferimento alle significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto (par. 2.2.1), viene precisato che la risoluzione anticipata può rilevare se non contestata in giudizio ovvero confermata all’esito di un giudizio con provvedimento esecutivo.
Per quanto riguarda le condotte poste in essere nello svolgimento della procedura di gara (par. 2.2.2), è chiarito che possono rilevare, quale grave illecito professionale:
  • gli accordi con altri operatori economici tesi a falsare la concorrenza, a condizione che siano oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.
  • la presentazione di informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare la decisione sull’ammissione, l’esclusione o l’aggiudicazione della gara, ovvero l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura, se commessi con dolo o colpa grave e volti a ingenerare nell’amministrazione un erroneo convincimento ai fini della partecipazione o dell’attribuzione del punteggio. La valutazione deve essere effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto della rilevanza e gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa, e del parametro della colpa professionale. L’Autorità precisa che, in ogni caso, la presentazione di documenti o dichiarazioni non veritiere, determinerà l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera f-bis (false dichiarazioni), senza, quindi, margini di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.
Per quanto riguarda le altre situazioni potenzialmente idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico (par. 2.2.3), si precisa che i provvedimenti di condanna dell’AGCM(Autorità Garante della Concorrenza e Mercato) per pratiche commerciali scorrette e quelli sanzionatori comminati dall’ANAC e iscritti nel Casellario, possono rilevare, quale illecito professionale grave, se esecutivi.
 
 
I MEZZI DI PROVA ADEGUATI
 
Tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all’Autorità, ai fini della relativa iscrizione nel Casellario Informatico, e che quindi possono essere rilevare ai fini della valutazione del grave illecito professionale, sono stati inseriti, dalle Linee Guida Aggiornate, anche i provvedimenti di applicazione delle penali, di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto.
 
Inoltre, viene chiarito che le autodichiarazioni rese dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara, mediante il modello DGUE, devono avere ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a configurare la causa di esclusione in esame, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico.
 
Infatti, precisa l’Autorità, la valutazione sulla rilevanza della condotta illecita è rimessa in via esclusiva alla stazione appaltante e, quindi, l’operatore economico non può operare alcun filtro in ordine alle notizie da dichiarare. La falsa attestazione della insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione e l’omessa dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comporta l’esclusione dalla gara per dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice.
 
Infine, viene precisato che, fino alla attivazione della Banca Dati Centralizzata gestita dal MIT, la verifica sulla sussistenza della causa di esclusione in esame è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al Casellario Informatico dell’Autorità, ovvero mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti, per quanto riguarda le condanne non definitive.
 
Tuttavia, la stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel Casellario Informatico, ne tiene comunque conto, ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche finalizzate all’accertamento della veridicità dei fatti. La fattispecie ostativa, infatti, si configura con l’accertamento del fatto e non con l’annotazione dello stesso nel Casellario Informatico che, quindi, non riveste natura costitutiva ma di semplice pubblicità notizia.
 
 
 
RILEVANZA TEMPORALE
 
Rispetto al testo previgente delle Linee Guida, la durata dell’interdizione alla partecipazione alle gare viene definita più chiaramente, essendo medio tempore intervenuta, per effetto del decreto correttivo 5672017, la modifica al comma 10 dell’art. 80.
 
Pertanto, secondo l’Autorità, l’interdizione è pari a :
-   5 anni, se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria (in questo caso, l’Autorità dimentica di specificare che, ai sensi della norma del Codice, la sentenza di condanna deve essere definitiva)
-   alla durata della pena principale, se questa è di durata inferiore a 5 anni
-   3 anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna
 
 
 
IL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE IN SEDE SOA
 
Viene introdotto un nuovo paragrafo nelle Linee Guida Aggiornate, che contiene alcune indicazioni alle SOA, da seguire nella valutazione del grave illecito professionale in sede di qualificazione.
 
In particolare, si precisa che le SOA accertano, in relazione alla qualificazione richiesta, la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all’impresa, ed incidenti sulla sua integrità/moralità, consultando il Casellario Informatico dell’Autorità.
 
Valutano, altresì, l’idoneità di eventuali misure di self-cleaning, purché queste siano adottate dall’impresa entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Le misure, inoltre, vanno indicate dall’operatore economico nel contratto di attestazione.
 
 
LE MISURE DI SELF-CLEANING
 
L’Autorità precisa che le misure di self-cleaning - che, ai sensi dell’art. 80 comma 7, possono consentire ad un soggetto che incorra nei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 5, di essere comunque ammesso alla gara dalla stazione appaltante-  devono essere adottate dall’operatore economico entro il termine di presentazione dell’offerta e vanno indicate all’interno del DGUE.
 
L’Amministrazione valuta l’idoneità di tali misure in contraddittorio con l’operatore economico e la decisione assunta in merito deve essere adeguatamente motivata.
 
Viene, infine, specificato che, in caso di violazione del principio di leale collaborazione con l’Amministrazione, quest’ultima deve valutare le misure di self-cleaning con il massimo rigore.
 
Tale ultima precisazione, sembra derivata da una recente sentenza del Consiglio di Stato, in cui si è ribadito che, in presenza di dichiarazioni non solo mendaci, ma anche reticenti del concorrente, l’amministrazione può prescindere dalla valutazione delle misure di self- cleaning, procedendo all’automatica esclusione dalla gara (CdS sentenza Sez. III, 5/9/2017 n. 4192).
FOCUS
 
Il testo aggiornato delle Linee Guida solleva perplessità, laddove consente alle stazioni appaltanti di considerare rilevanti anche fatti non definitivamente accertati ovvero non iscritti nel Casellario Informatico dell’Autorità.
 
Infatti, se, da un lato, viene ribadito il principio generale secondo il quale gli illeciti professionali, di qualunque natura siano (civile, penale ed amministrativa), debbono sempre essere accertati con provvedimenti esecutivi, dall’altro lato, si riconoscono come potenzialmente rilevanti anche le sentenze di condanna non definitive, per una serie numerosa di reati, provvedimenti giurisdizionali, cioè, privi di esecutività.
 
Ciò comporta, quindi, che un’impresa soccombente nel primo grado di giudizio per tali reati, possa essere espulsa da una procedura di gara, per un lungo periodo di tempo (3/5 anni), a prescindere da una eventuale impugnativa del provvedimento stesso.
 
In tal modo, risultano ridotti gli spazi di tutela delle aziende e, soprattutto, viene   compresso il principio costituzionale sulla presunzione di innocenza, in forza del quale nessuno può essere considerato colpevole - e scontarne le conseguenze - in assenza di una condanna definitiva.
 
Peraltro, l’elencazione esemplificativa dei reati potenzialmente rilevanti, appare ampia e generica, in quanto le fattispecie delittuose considerate rilevanti non sono state distinte a seconda del settore di attività professionale in cui opera il soggetto, tenuto conto che la norma si applica, oltreché ai lavori, anche a servizi e forniture. Ne risulta che alcune ipotesi, non tipicamente connesse con l’esercizio dell’attività professionale edile (ad esempio, i delitti contro l’industria e il commercio) quanto, piuttosto, con quella imprenditoriale generalmente intesa, potrebbero rilevare anche come illeciti professionali negli appalti di lavori. In questo modo, le amministrazioni finirebbero per disporre di un amplissimo potere di valutazione discrezionale, che - anche in considerazione della perdurante assenza del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti - potrebbe essere esercitato in modo irragionevole o sproporzionato dalle amministrazione, con il rischio di alimentare forte contenzioso in fase di gara.
 
Inoltre, particolarmente delicata appare anche la possibilità, riconosciuta alle stazioni appaltanti, di prendere in considerazione fatti e circostanze non ancora iscritti nel Casellario Informatico; ciò, soprattutto a fronte dell’obbligo, posto a carico dei concorrenti, di dichiarare in sede di DGUE ogni fatto e circostanza astrattamente idonea a rilevare come illecito professione grave.
 
In questo modo, le imprese possono essere esposte ad una situazione di forte incertezza, potendo incorrere, inconsapevolmente, in dichiarazioni incomplete, cui far conseguire l’esclusione dalla gara a titolo di falso.
 
Tutto ciò considerato, l’Ance sta adottando le opportune iniziative volte a sensibilizzare le istituzioni affinché la fattispecie del grave illecito professionale sia ricondotta a fatti accertati in via definitiva e, quindi, oggetto di sentenze di condanna definitive ovvero di provvedimenti amministrativi irrevocabili e inoppugnabili, come risultanti dal Casellario presso l’ANAC.Posizione, questa, sostenuta dall’associazione sin dalla fase della consultazione sulle linee guida.
 
Ciò posto, in attesa delle auspicate modifiche, si raccomanda alle imprese, in sede partecipazione alle gare, la massima prudenza, formulando dichiarazioni il più possibile complete ed esaustive, con indicazione di tutte le informazioni necessarie a dimostrare l’insussistenza di rischi sulla propria affidabilità/integrità nello svolgimento dell’attività professionale, al fine di evitare contestazioni e conseguenti esclusioni, anche comminate a titolo di falso.

1 allegato

GURI Linee Guida ANAC Illecito Professionale

Appalti pubblici: in Gazzetta le linee guida Anac n.3 sul RUP n. 6 sull’illecito professionale

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017, sono state pubblicate le Linee guida ANAC nn. 3 e 6 , di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, già presenti sul portale dell’Autorità.
 
In particolare le Linee guida n. 3 disciplinano: «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; le Linee guida Anac n. 6, recano «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»
 
Entrambe le Linee guida entreranno in vigore il 22 novembre p.v. ossia il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
1 allegato

GURI Linee Guida ANAC

 
 

Osservatorio Congiunturale sull’Industria delle Costruzioni - Questionario di indagine rapida.

L'Ance ha avviato l'indagine rapida sulle imprese in vista dell'Osservatorio Congiunturale sull'industria delle costruzioni che sarà presentato a dicembre 2017. A tale scopo è stato inviato alle imprese associate il questionario da inoltrare all'ANCE.

Circ.n.47-2017_Osservatorio Congiunturale sull'Industria delle Costruzioni Questionario di indagine rapida.

 2 allegati

All 1_Questionario indagine rapida_Ottobre 2017 xls
All 2_Questionario indagine rapida_Ottobre 2017 pdf

“Sismabonus” e detrazioni per la casa – I chiarimenti dell’AdE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di “Sismabonus”, dell’eventuale cumulabilità con le altre detrazioni per la casa e dei limiti di spesa agevolabili.
Questi i temi affrontati dalla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate nellinterpello n. 954-1191/2017, in origine indirizzato alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.
In particolare l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire una ricostruzione sistematica della disciplina del “Sismabonus” (alla luce nella normativa vigente e senza considerare le eventuali modifiche e proroghe contenute nel DdL di Bialncio 2018), risponde analiticamente ai tre quesiti posti dal contribuente istante.
Come noto, infatti, l’art. 16 del DL 63/2013 prevede una detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli  interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo[1].
In particolare, la percentuale di detrazione è pari al:
·          50% per gli interventi “antisismici eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica,
·          70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe,
·          80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi.
Se l’intervento riguarda parti comuni condominiali, la percentuale di detrazione è aumentata sino al
·          75% se l’intervento consente di ridurre il rischio sismico di una classe,
·          85% se consente di ridurre il rischio sismico di due classi.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione della classe di rischio sismico, sia su singoli immobili che su condomini, vengono incluse anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Resta ferma l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% (cd. “36%”)per le ristrutturazioni edilizie, prevista a regime dall’art. 16-bis del TUIR, anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle unità immobiliari a destinazione abitativa[2].
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti posti nell’interpello circa l’applicabilità dell’agevolazione del “Sismabonus” al verificarsi di particolari condizioni[3].
 
Ripartizione delle spese – Quesito n.1
Con la prima domanda viene chiesto all’Amministrazione finanziaria se il contribuente possa avere la possibilità di scegliere se ripartire la detrazione del Sismabonus in dieci quote annuali di pari importo (anziché 5), soprattutto nelle ipotesi di “interventi incisivi” che, come noto, danno diritto ad una percentuale più alta del beneficio (70% o 80%).
L’Agenzia delle Entrate, sulla base del dettato normativo (art. 16 del DL 63/2013), ha negato tale possibilità, chiarendo che “il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o 80% dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate”.
In alternativa, viene altresì confermata la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF “a regime” per i medesimi interventi antisismici, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR, nella misura del 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96.000 euro, da ripartire in 10 anni. 
 
Lavori di manutenzione e Sismabonus – Quesito n. 2
Con il secondo quesito l’istante chiede se, anche nell’ambito del Sismabonus, possa considerarsi confermato il principiosecondo cui sono comunque agevolabili le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, quando realizzati nell’ambito di lavori più vasti e necessari al completamento dell’opera nel suo complesso.
Come noto, infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 57/E/1998, con riferimento alle detrazioni per il recupero edilizio ha chiarito che nelle ipotesi di interventi “incisivi” (ad esempio di ristrutturazione edilizia), sono parimenti agevolabili le spese sostenute per lavori “minori” (ad esempio manutenzione ordinaria), laddove realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell’intervento nel suo complesso.
In merito, l’Amministrazione finanziariaconferma tale orientamento anche nel casodiinterventi relativi all’adozione di misure antisismiche, poiché ribadisce il principio secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”.
 
 
Calcolo limite di spesa - quesito n. 3
Infine, viene chiesto il corretto comportamento da assumere, relativamente al calcolo del limite massimo di spesaagevolabile, nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici (Sismabonus), di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di spesa agevolabile, attualmente 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile e ricomprende tutti gli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR. 
In merito, gli interventi antisismici, per i quali è possibile beneficiare della disciplina più favorevole del Sismabonus (soglie di detraibilità più elevate e ripartizione delle spese in 5 periodi d’imposta), non possono fruire di un autonomolimite di spesa in quanto il dettato normativo non lo permette.
Tale orientamento dell’Amministrazione finanziaria, alla luce delle peculiarità del caso di specie, appare condivisibile, in quanto anche se trattasi di interventi diversi (manutenzione straordinaria e messa in sicurezza antisismica) che insistono sullo stesso immobile, possono essere ricompresi in un “unico” progetto.
Infatti, come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate, la ratio sottesa a tale chiarimento prende le mosse dal principio di “assorbimento”, secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”.
Da qui la necessità di considerare un unico plafond, pari a 96.000 euro, per tutte le spese sostenute.
A conclusioni ben diverse, invece, si ritiene giungere nel caso in cui, sul medesimo immobile, vengano posti in essere interventi di natura sostanzialmente diversa, lavori che hanno distinte finalità e per i quali vengono sostenute spese differenti, seppur ricompresi tra quelli indicati nel medesimo art. 16-bis del TUIR.
In sostanza, ad avviso dell’ANCE, nell’ipotesi in cui vengano realizzati interventi antisismici (che insistono, ad esempio, sulla struttura esterna dell’edificio) e altri tipi di lavori, non collegati tra loro e aventi ad oggetto la struttura interna dell’immobile (ad esempio il rifacimento del bagno), il cumulo dei benefici dovrebbe essere concesso.
Sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. 
Sempre con riferimento al calcolo del limite massimo delle spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
·        nel caso di interventi di prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, sullo stesso immobile, per il conteggio del plafond a disposizione occorre tener conto di tutte le spese sostenute per il medesimo intervento, indipendentemente dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute.
Tale vincolo non sussiste se negli anni successivi sono effettuati “interventi nuovi”, ovvero interventi certificati da un titolo abilitativo autonomo;
·        lavori di riqualificazione energetica hanno un diverso limite di spesa (che varia in funzione della tipologia di intervento effettuato) e, pertanto, sarà un plafond autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sismabonus.    
In sostanza, viene confermata la piena cumulabilità tra le due agevolazioni, Sismabonus ed Ecobonus.

[1]Sul punto, si ricorda che per individuare gli interventi agevolabili con il Sismabonus la norma fa riferimento a quelli indicati all’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR, ovvero gli interventi “relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
 
 
[2] Sul punto, si evidenzia che il nuovo testo del DdL di Bilancio 2018 prevede, tra l’altro, la proroga, per tutto il 2018, del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro.

[3]In merito, si evidenzia che la risposta fornita dalla Direzione Nazionale dell’Agenzia delle Entrate è sicuramente più completa e pertinente di quella precedentemente data, al medesimo interpello, dalla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna che, con un’interpretazione dubbia, censura, nel caso di specie, l’accesso al Sismabonus, poiché l’intervento edilizio prevedeva la preventiva demolizione dell’edificio esistente e non il suo consolidamento, come da dettano normativo.  

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